Cassazione Penale, Sentenza n. 46650/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 3/10/2022 per varie ragioni: Brio/Iorio Antonella deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 c.p., sostenendo ruolo marginale. Apetino Rudy deduce plurimi motivi: vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta cessione a consumatori non identificati; insufficienza della prova (art. 192 comma 2 c.p.p.); travisamento dei fatti; omessa risposta su dosimetria e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Apetino Flora contesta la qualificazione dei fatti come associazione ex art. 74 DPR 309/1990 per mancanza di indizi gravi, nonché la mancata applicazione del comma 5 dell'art. 73 TU Stup. e l'erroneo calcolo per continuazione. Bucciarelli Camillo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per insufficienza probatoria e l'equivocità delle intercettazioni, basandosi su dichiarazioni di un unico cessionario. Giocondi Massimo denuncia errore nella determinazione della pena finale, lamentando che la riduzione per attenuanti generiche non è stata calcolata correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Brio/Iorio Antonella, Apetino Rudy, Apetino Flora e Bucciarelli Camillo, ritenendoli prevalentemente doglianze di merito non confrontate adeguatamente con la motivazione di merito e confermando la valutazione probatoria basata sulle intercettazioni e sugli elementi di fatto. Per Giocondi Massimo ha invece accolto il motivo relativo al calcolo della pena: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di appello relativa al trattamento sanzionatorio e, ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., ha rideterminato la pena in anni sette e mesi otto di reclusione (correzione del calcolo della riduzione di un terzo sulla pena base di anni dieci e applicazione dell'aumento per continuazione). Conseguentemente i ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo invocato per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione di più ricorrenti nell'ambito di un'organizzazione familiare dedita al traffico.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma richiamata per i singoli reati di detenzione e cessione di stupefacenti; in particolare è citato anche il comma 5 nella doglianza di una ricorrente concernente la possibilità di ricondurre più reati al comma 5 per scopi riconducibili alla stessa fase di attività.
Codice penale, art. 114
Circostanza attenuante per chi ha avuto minima importanza nell'evento delittuoso; la Corte ha affermato l'incompatibilità dell'attenuante con i reati associativi e ha ritenuto che nel caso in esame non ricorressero i presupposti per riconoscerla alla Brio/Iorio.
Codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Norma processuale in tema di valutazione delle dichiarazioni e riscontri; richiamata nel ricorso di Apetino Rudy per lamentare insufficienza della prova, ma la Corte ha ritenuto le intercettazioni adeguatamente motivate.
Decreto-legge n. 137/2020, art. 23 comma 8, convertito nella L. n. 176/2020
Base normativa che ha consentito il svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; menzionata per la procedura seguita nel giudizio.
Codice di procedura penale, art. 620 lett. I)
Previsione che consente alla Corte di cassazione, quando non necessari nuovi accertamenti di fatto, di rideterminare la pena direttamente; applicata per rettificare il calcolo della pena a carico di Giocondi Massimo.
Massime di principio
- La cosiddetta doppia conforme (motivazione d'appello che si salda con quella di primo grado) rafforza la resistenza alle censure in Cassazione: le doglianze che sono essenzialmente di merito risultano inammissibili se non contrastano puntualmente la motivazione con errori di diritto.
- Le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate per accertare reati di stupefacente anche in assenza di sequestri o riscontri materiali, purché il giudice motivi in modo rigoroso e spieghi come ha risalito a qualità, tipologie e modalità degli scambi contestati.
- La Corte di legittimità non è competente a rievaluare autonomamente i fatti o a sostituirsi al giudice del merito nella ricostruzione probatoria; può invece controllare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
- L'attenuante ex art. 114 c.p. (attività di minima importanza) è difficilmente compatibile con la partecipazione a reati associativi; il suo riconoscimento richiede un ruolo effettivamente marginale e non un'organica partecipazione all'attività associativa.
- Quando il calcolo della pena contiene un errore matematico o logico nella misura della diminuzione o aumento, la Cassazione, se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, può annullare senza rinvio e rideterminare la pena direttamente ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p.
- Le censure che si limitano a proporre una diversa spiegazione delle prove (in particolare delle intercettazioni) sono in genere inammissibili in Cassazione, salvo postulino di vizio di diritto o di manifesta illogicità nella motivazione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46484/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46488/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46489/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46490/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46491/2023 del 20/11/2023
- Sentenza penale · 20 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46492/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →