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Risoluzione

Risoluzione n. 98 del 3/08/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esclusione dall’imposizione tributaria prevista dall’art. 9 della legge n. 219/2005 si applica anche all’IRAP, compresa quella dovuta per il 2005, con decorrenza dal periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore della legge, ferma restando la verifica concreta dei requisiti soggettivi e statutari.

Esclusione da imposte per associazioni donatori sangue e IRAP

Esclusione dall’imposizione per associazioni di donatori di sangue e IRAP

La risoluzione n. 98 del 3 agosto 2006 riguarda un interpello presentato dall’Associazione Alfa per sapere se il regime di esclusione dall’imposizione tributaria previsto dall’art. 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 si estenda anche all’IRAP, inclusa quella dovuta per il 2005. L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione estensiva, precisando però l’ambito soggettivo e temporale dell’agevolazione e la necessità di verificare in concreto i requisiti richiesti dalla legge.

Quesito del contribuente e soluzione prospettata

L’istante chiede se l’esclusione dall’assoggettamento ad imposizione tributaria delle attività e degli atti svolti da associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, prevista dall’art. 9 della legge n. 219/2005, operi anche con riferimento all’IRAP e se si applichi anche all’IRAP dovuta per l’anno 2005.

L’Associazione Alfa ritiene che:

  • l’esclusione dall’imposizione tributaria comprenda anche l’IRAP;
  • la norma agevolativa sia applicabile anche all’IRAP dovuta per il 2005.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama la legge 21 ottobre 2005, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005, che disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati.

In particolare, il capo III della legge, articoli da 7 a 9, contiene disposizioni sulle associazioni e federazioni di donatori di sangue.

L’art. 7:

  • individua sotto il profilo soggettivo le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni;
  • stabilisce che tali enti concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
  • prevede che gli statuti siano conformi alle finalità della legge secondo indicazioni fissate dal Ministro della salute con decreto da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, sentita la Consulta.

L’art. 9 prevede invece che:

  • non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti svolti dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni di cui all’art. 7;
  • l’esclusione riguarda le attività e gli atti compiuti in adempimento delle finalità della legge e per gli scopi associativi.

Ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione

Secondo l’Agenzia, la formulazione dell’art. 9 mostra che:

  • l’ambito soggettivo dell’agevolazione è delimitato dall’art. 7 della stessa legge, quindi riguarda solo le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni ivi individuate;
  • l’ambito oggettivo è limitato alle attività e agli atti posti in essere per realizzare le finalità della legge n. 219/2005 e per gli scopi associativi.

La norma, però, non indica espressamente per quali tributi operi l’esclusione. L’elemento decisivo è quindi il riferimento alle attività e agli atti svolti dagli enti interessati.

Applicabilità all’IRAP

In relazione al quesito, l’Agenzia ritiene che il richiamo alle attività svolte consenta di ricondurre l’esclusione dall’imposizione tributaria anche all’IRAP, qualificata come imposta sulle attività produttive.

A sostegno di ciò viene richiamato l’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Ne deriva che l’IRAP rientra nell’ambito di operatività della norma di esclusione prevista dall’art. 9 della legge n. 219/2005.

Decorrenza dell’esclusione e IRAP 2005

Quanto alla decorrenza, l’Agenzia chiarisce che, per un’imposta come l’IRAP, dovuta in relazione a periodi individuati con gli stessi criteri delle imposte sui redditi, l’esclusione si applica a decorrere dallo stesso periodo d’imposta in corso al momento di entrata in vigore della disposizione agevolativa.

Poiché la legge n. 219/2005 è stata pubblicata il 27 ottobre 2005 ed è entrata in vigore l’11 novembre 2005, l’esclusione dall’IRAP opera dal periodo d’imposta in corso a tale data. Pertanto, essa può riguardare anche l’IRAP dovuta per il 2005, nei limiti del periodo d’imposta interessato.

Verifica concreta dei requisiti e norme transitorie

L’Agenzia precisa, tuttavia, che l’applicazione concreta della norma fiscale richiede la verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, con particolare attenzione ai requisiti statutari.

Al riguardo viene richiamato l’art. 27, comma 2, della legge n. 219/2005, che dispone che fino all’entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dalla stessa legge restano in vigore i provvedimenti attuativi della previgente legge 4 maggio 1990, n. 107, poi abrogata.

In particolare, in attuazione dell’art. 2, comma 3, della legge n. 107/1990, il Ministro della sanità aveva già emanato il decreto 7 giugno 1991 con le indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni di donatori di sangue. Questo riferimento assume rilievo ai fini della verifica dei requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione.

Conclusione della risoluzione

La risoluzione conclude che:

  • l’esclusione dall’imposizione tributaria dell’art. 9 della legge n. 219/2005 si estende anche all’IRAP;
  • tale esclusione si applica anche all’IRAP dovuta per il 2005, dal periodo d’imposta in corso all’11 novembre 2005;
  • resta necessaria, in concreto, la verifica dei requisiti soggettivi e statutari richiesti dalla legge e dalla normativa attuativa vigente.

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