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Risoluzione

Risoluzione n. 100 del 4/08/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la disciplina sulla minore deducibilità degli ammortamenti si applica anche ai soggetti che gestiscono le reti del gas, come Beta S.p.A., e non solo a chi svolge direttamente distribuzione o trasporto in senso stretto; pertanto non è condivisa la tesi dell’esclusione e dei maggiori acconti da compensare.

Deducibilità fiscale degli ammortamenti nei settori energia elettrica e gas

Deducibilità fiscale degli ammortamenti nei settori dell’energia elettrica e del gas

La risoluzione esamina un interpello presentato da Beta S.p.A. sull’ambito applicativo della disciplina, introdotta prima dal D.L. 17 ottobre 2005, n. 211 e poi confluita nell’art. 11-quater del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relativa alla deducibilità degli ammortamenti dei beni materiali strumentali impiegati in specifiche attività regolate nei settori gas ed energia elettrica. Il chiarimento riguarda, in particolare, la posizione di una società proprietaria e gestore di reti e impianti nel settore del gas.

Quesito posto dalla società

Beta S.p.A. è stata costituita a seguito di scissione parziale proporzionale di Alfa S.p.A., società multiservizi interamente partecipata da enti pubblici, e ha ricevuto il ramo aziendale relativo alla proprietà delle reti, impianti e altre dotazioni destinate a servizi pubblici a rilevanza industriale. In forza di un contratto di concessione tra le due società, Alfa S.p.A. gestisce e distribuisce il servizio gas, mentre Beta S.p.A. cura gli investimenti sulle reti e sugli impianti e ne effettua i relativi ammortamenti.

La società ha chiesto se, alla luce del testo dell’art. 2 del D.L. n. 211 del 2005, dovesse essere considerata tra i destinatari della norma e, in caso negativo, se fosse possibile utilizzare in compensazione il credito IRES e IRAP derivante dai maggiori acconti versati per il 2005.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società ha sostenuto di non rientrare tra i soggetti destinatari della disciplina, poiché non svolge né attività di distribuzione né attività di trasporto del gas naturale. Su tale presupposto, ha dichiarato l’intenzione di utilizzare in dichiarazione annuale Unico 2006, per i redditi 2005, il maggior acconto versato a titolo di IRES e IRAP come credito in compensazione.

Quadro normativo richiamato

La disciplina oggetto di interpello è quella che limita la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio di attività regolate, stabilendo che tali quote sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dalla divisione del costo dei beni per le rispettive vite utili determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

Le attività indicate dal legislatore comprendono, in particolare:

  • la distribuzione e il trasporto di gas naturale;
  • la distribuzione di energia elettrica e la gestione della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

La risoluzione richiama anche il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164, che definisce la distribuzione come il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, e il trasporto come il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia non condivide la soluzione proposta dalla società. Sottolinea anzitutto che il regime originariamente previsto dall’art. 2 del D.L. n. 211 del 2005 è stato riprodotto nell’art. 11-quater del D.L. n. 203 del 2005, richiamato dalla legge di conversione n. 248 del 2005, e che sul punto era già intervenuta la circolare n. 50/E del 28 novembre 2005.

Secondo l’Amministrazione, la nozione di attività di trasporto del gas naturale deve essere letta in coerenza con la disciplina di settore e con la separazione societaria introdotta dall’art. 21 del D.Lgs. n. 164 del 2000, che dal 1° gennaio 2002 impone la separazione dell’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale da tutte le altre attività del settore.

La costituzione di Beta S.p.A. viene quindi ricondotta a tale separazione funzionale tra trasporto e distribuzione, e non a una mera attività estranea al perimetro normativo.

Estensione soggettiva della disciplina

L’Agenzia afferma che devono essere considerati inclusi nell’ampia definizione di attività di trasporto del gas naturale anche i soggetti proprietari e gestori delle reti di gasdotti che ne curano manutenzione e investimenti, come nel caso della società istante, poiché è attraverso tali reti che avviene materialmente il trasporto del gas.

Inoltre, viene ritenuta priva di logica una interpretazione che comporterebbe una disparità di trattamento fiscale tra soggetti che gestiscono reti nel settore del gas e soggetti che gestiscono reti nel settore dell’energia elettrica. Per tale ragione, entrambe le categorie sono ritenute soggette al medesimo criterio di calcolo degli ammortamenti.

Esito finale

La risoluzione conclude che la norma deve intendersi riferita a tutti i soggetti che, nei settori dell’energia elettrica e del gas, svolgono attività di distribuzione e di gestione delle reti secondo le discipline e le definizioni di settore, e che effettuano ammortamenti sui beni materiali strumentali impiegati per tali attività.

Di conseguenza, Beta S.p.A. rientra tra i destinatari della disciplina e deve calcolare gli ammortamenti secondo il limite previsto dall’art. 11-quater del D.L. n. 203 del 2005. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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