Risoluzione n. 97 del 3/08/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce il codice tributo 5120 per il versamento, tramite modello F24 accise, delle vincite non riscosse e dei rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco per scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Indica le modalità di compilazione del modello e precisa che il codice è operativo dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione.
Istituzione del codice tributo 5120 per vincite non riscosse e rimborsi non richiesti nelle scommesse a quota fissa
Istituzione del codice tributo per vincite non riscosse e rimborsi non richiesti
La risoluzione disciplina il versamento all’Erario delle vincite non riscosse e dei rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, riferiti alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli. Il provvedimento introduce un apposito codice tributo da utilizzare nel modello F24 accise.
Quadro normativo e ambito di applicazione
La base normativa richiamata è l’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui le vincite non riscosse e i rimborsi non richiesti entro i termini regolamentari, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisiti dall’Erario. Il chiarimento si riferisce esclusivamente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
Codice tributo istituito
Per consentire il versamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene istituito il codice tributo:
- 5120: "Vincite non riscosse e rimborsi non richiesti entro i termini del regolamento di gioco, delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli".
Il codice deve essere indicato esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" della specifica sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24 accise.
Modalità di compilazione del modello F24 accise
I soggetti tenuti al versamento devono utilizzare il modello F24 accise, disponibile in formato elettronico sui siti www.aams.it e www.agenziaentrate.gov.it. In sede di compilazione, sono indicate le seguenti modalità:
- nel campo "ente" va inserito il carattere "M";
- nel campo "codice identificativo" va indicato il codice della concessione del soggetto che esegue il versamento;
- nei campi "mese" e "anno" di riferimento devono essere riportati il mese e l’anno in cui scadono i termini stabiliti dal regolamento per la riscossione delle vincite o per le richieste di rimborso, rispettivamente nel formato "MM" e "AAAA".
Decorrenza dell’operatività
Il codice tributo istituito non è immediatamente operativo: la risoluzione precisa che esso sarà utilizzabile a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento.
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