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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20002/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito bancario, poi azionato dalla mandataria del cessionario, relativo a saldi negativi di due conti anticipi e di un conto corrente collegati a rapporti di anticipazione su titoli, fatture e contratti. Il giudice delegato aveva escluso l’ammissione per difetto di legittimazione attiva e per insufficienza della documentazione contabile. In opposizione, il tribunale ha ritenuto superata la questione della legittimazione, ma ha comunque negato l’ammissione al passivo perché, pur essendo stati depositati gli estratti conto integrali dall’inizio alla chiusura di tutti i rapporti, non erano state prodotte le pezze d’appoggio e la rendicontazione analitica delle singole anticipazioni e dei relativi esiti. La ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che gli estratti conto integrali erano prova sufficiente dell’evoluzione del rapporto e che la produzione della documentazione sottostante era esigibile solo a fronte di specifiche contestazioni del curatore, qui mancanti. Il secondo motivo non è stato esaminato perché assorbito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la regola probatoria elaborata per il conto corrente bancario vale anche per il conto anticipi collegato: il deposito degli estratti conto integrali dell’intera evoluzione dei rapporti è idoneo a fondare la domanda di ammissione al passivo, mentre la produzione della documentazione sottostante alle singole operazioni diventa necessaria solo se la curatela formuli contestazioni specifiche. Poiché nel caso concreto la curatela non si era costituita in opposizione e non aveva mosso contestazioni circostanziate, il tribunale avrebbe dovuto prendere atto dei dati risultanti dagli estratti conto. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma che disciplina la valutazione della prova; la censura prospetta che il tribunale abbia disatteso la valenza probatoria degli estratti conto in assenza di contestazioni specifiche.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato come norma sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che gli estratti conto integrali devono essere considerati ai fini della ricostruzione del rapporto, salvo contestazioni puntuali.

Massime di principio

  • Nell’insinuazione al passivo di crediti bancari derivanti da rapporti di conto corrente o di anticipazione, il deposito degli estratti conto integrali dell’intera evoluzione del rapporto soddisfa l’onere iniziale di prova del creditore.
  • Il curatore, una volta esaminata la documentazione prodotta, deve formulare contestazioni specifiche e puntuali sulle singole poste se intende negare o ridurre il credito; in mancanza di tali contestazioni, non può pretendersi dal creditore la produzione analitica della documentazione sottostante a ogni singola operazione.
  • La regola probatoria elaborata per il conto corrente bancario si applica anche al conto anticipi quando questo sia funzionalmente collegato al rapporto bancario dedotto in passivo.
  • Nel procedimento di verifica del passivo e nella successiva opposizione, il giudice deve prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto risultante dagli estratti conto, salvo il potere di rilevare d’ufficio eccezioni non riservate alle parti su fatti già acquisiti al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoConto correnteOpposizioni esecutive
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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