Cassazione Penale, Sentenza n. 08323/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Riccone impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha confermato condannato per danneggiamento di un natante seguito da pericolo di naufragio (art. 429 c.p.) e per tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.). I due motivi di ricorso contestano: 1) la corretta applicazione dell'art. 429 c.p., sostenendo che per tale fattispecie fosse necessario il dolo intenzionale di causare il naufragio (non solo il danneggiamento); 2) la configurabilità del reato di violenza privata, deducendo la mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi e l'assenza di una minaccia idonea a costringere le vittime a non denunciare l'accaduto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando le decisioni di merito. È stata ritenuta corretta l'applicazione dell'art. 429 c.p. in quanto il dolo specifico richiesto è la volontà cosciente di danneggiare un natante (non la volontà di causare necessariamente naufragio, che sarebbe prevista dall'art. 428 c.p.). È stata altresì ritenuta integrata la tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.), stante il tenore delle minacce e la condotta pericolosa precedente; la censura difensiva è stata valutata come generica e volta a una rivalutazione non consentita delle prove testimoniali. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; permane la condanna di Giuda Riccone a nove mesi di reclusione; condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende; obbligo di rifondere alle parti civili le spese liquidate in euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 429 cod. pen.
Il dolo specifico richiesto è la volontà cosciente di danneggiare un natante. Non richiede la volontà di causare il naufragio o il disastro (che rientrerebbe nell'art. 428 c.p.). Nel caso concreto la giurisprudenza di merito ha correttamente individuato tale dolo in base al comportamento dell'imputato.
art. 428 cod. pen.
Disciplina il naufragio o la sommersione di una nave o altro edificio natante: la volontà cosciente di cagionare il disastro tramite danneggiamento integra questa fattispecie; se il disastro non si realizza, si configura il tentativo di naufragio.
art. 56 cod. pen.
Principio dell'eventualità del tentativo applicato alla fattispecie di violenza privata: la condotta può configurare tentativo se l'evento voluto (la costrizione a non denunciare) non si realizza.
art. 610 cod. pen.
Definisce la violenza privata: l'uso di minacce o violenza per costringere qualcuno a fare, tollerare od omettere qualcosa. La Corte ha ritenuto che le minacce accompagnate dalla precedente manovra pericolosa fossero idonee a integrare, anche nella forma tentata, il reato.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto e manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero o basati su un'errata interpretazione della norma applicata o genericamente rivolti a una riconsiderazione delle prove senza specificità, quindi inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per le spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione e ordinato anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per il reato di danneggiamento seguito da pericolo di naufragio (art. 429 c.p.) il dolo richiesto è la volontà cosciente di danneggiare il natante: non è necessario dimostrare la volontà di provocare il naufragio (che ricadrebbe nel più grave art. 428 c.p.).
- Se l'agente voleva il disastro (naufragio) attraverso il danneggiamento, la fattispecie rilevante è l'art. 428 c.p.; se invece voleva solo danneggiare il natante, va applicato l'art. 429 c.p.; la distinzione è determinante per la qualificazione giuridica.
- Minacce verbali accompagnate da una condotta materiale pericolosa possono integrare la tentata violenza privata (artt. 56 e 610 c.p.), anche se la vittima poi porta comunque denuncia: conta l'idoneità e la finalità intimidatoria della condotta.
- La valutazione della credibilità dei testimoni e del tenore delle minacce è rimessa ai giudici di merito; la Cassazione non ammette ricorsi che si limitino a chiedere una diversa valutazione non specificamente motivata (principio di autosufficienza del ricorso).
- Nei ricorsi in Cassazione è necessario indicare e documentare con precisione le censure e gli atti probatori citati: deduzioni generiche o ripetitive sono dichiarate inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende.
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