Cassazione Civile, Ordinanza n. 20943/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore diga)
La controversia
La controversia nasce da un’esondazione del fiume Teglia del 25 ottobre 2011, che avrebbe causato danni a beni immobili di alcuni privati. I danneggiati hanno agito per il risarcimento contro la società che gestiva la diga della Rocchetta, ritenuta responsabile per la manovra e per la gestione dell’invaso, e contro l’ente addetto alla manutenzione dell’alveo fluviale; sono stati coinvolti anche altri soggetti, tra cui i proprietari di un rilevato ritenuto incidente sul deflusso delle acque e le compagnie assicurative. Il giudice di merito ha attribuito la causazione dei danni, in concorso, alla società concessionaria della diga e ai proprietari del rilevato, escludendo invece la responsabilità dell’ente di manutenzione. La società concessionaria ha ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2051 c.c. e vizio motivazionale: ha sostenuto che il Tribunale superiore delle acque pubbliche avesse erroneamente ricostruito la responsabilità da cose in custodia come fondata sulla violazione di obblighi di diligenza del custode, mentre la norma richiede solo la prova del nesso tra cosa e danno e l’eventuale fortuito; ha inoltre contestato che fosse stato correttamente accertato l’obbligo di comunicazione alle autorità già in base ai bollettini del 24 ottobre 2011 e che tali omissioni avessero effettiva incidenza causale sul danno. Con il secondo motivo ha ulteriormente dedotto che il giudice di merito avrebbe travisato la consulenza tecnica, dalla quale emergerebbe che la causa unica del danno era l’evento di piena eccezionale, e che il rilascio d’acqua dalla diga non aveva rilievo causale. I proprietari del rilevato hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che la loro eventuale responsabilità fosse stata affermata senza adeguata prova del nesso causale e senza considerare che il manufatto era stato realizzato in esecuzione di una precedente sentenza; i danneggiati originari hanno a loro volta proposto ricorso incidentale censurando la quantificazione del danno, ritenuta dal giudice di merito generica rispetto alle contestazioni svolte nella consulenza di parte. La Cassazione ha ritenuto fondato, nei limiti indicati, il primo motivo del ricorso principale: ha affermato che, una volta accertato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, la responsabilità ex art. 2051 c.c. non può essere esclusa o affermata sulla base della diligenza o della colpa del custode, ma solo verificando in modo oggettivo se il caso fortuito abbia interrotto il nesso eziologico. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio al TSAP in diversa composizione. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inammissibili.
La decisione
La Corte ha accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale della società concessionaria della diga, dichiarando assorbito il secondo motivo; ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi incidentali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale superiore delle acque pubbliche in diversa composizione, che dovrà riesaminare la responsabilità del gestore della diga secondo il corretto paradigma dell’art. 2051 c.c., fondato sul nesso causale e sul solo fortuito come esimente. Le spese del giudizio di legittimità relative al ricorso principale sono state demandate al giudice di rinvio, mentre quelle relative ai ricorsi incidentali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
"responsabilità ex art. 2051 cod. civ."; "speciale ed unica esimente del caso fortuito"
La responsabilità del custode va letta, secondo la Corte, come responsabilità che richiede la prova del nesso causale tra cosa e danno e che si esclude solo se il custode dimostra il caso fortuito in senso oggettivo; sono estranee al paradigma le valutazioni sulla colpa o sull’inosservanza di obblighi di diligenza del custode.
art. 2697 c.c.
Richiamato nei ricorsi incidentali per contestare la ripartizione dell’onere probatorio e la sufficienza della prova in punto di nesso causale e quantificazione del danno; la Corte ne esclude la rilevanza come censura ammissibile nei casi prospettati, perché i motivi tendevano in sostanza a rimettere in discussione il merito.
art. 115 c.p.c.
Invocato nei ricorsi incidentali per lamentare un preteso mancato apprezzamento delle prove; la Corte ritiene le censure inammissibili perché dirette a contestare valutazioni di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio motivazionale; la Corte ribadisce che il controllo sul vizio motivazionale è ammissibile anche nelle sentenze del TSAP, ma le censure formulate nel caso concreto sono state ritenute, in parte, mere sollecitazioni a una diversa valutazione del fatto.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte esclude l’inammissibilità del ricorso principale sotto questo profilo, perché il ricorso non era in contrasto con un orientamento consolidato, ma contestava proprio l’adesione del TSAP a un indirizzo minoritario.
artt. 370 e 371 c.p.c.
Richiamati per affermare la tempestività del ricorso incidentale proposto dai danneggiati originari contro il ricorso principale notificato dalla società concessionaria.
art. 200 R.D. n. 1775/1933
È la base normativa del ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche; la Corte ne legge il rinvio al codice di rito come rinvio formale e non recettizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nei termini indicati in dispositivo.
art. 40 c.p.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, unitamente all’art. 41 c.p., per contestare il nesso causale; la censura è rimasta assorbita.
art. 41 c.p.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in relazione al nesso causale; il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- La responsabilità per danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. presuppone l’accertamento del nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso; una volta provato tale nesso dal danneggiato, la responsabilità del custode non dipende dalla prova della sua colpa o diligenza.
- Il caso fortuito, quale unica esimente della responsabilità da cosa in custodia, deve essere valutato in termini oggettivi di imprevedibilità e inevitabilità della causa esterna, senza introdurre nel paradigma valutazioni sulla condotta diligente o negligente del custode.
- Le deduzioni relative a omissioni di obblighi di vigilanza, comunicazione o manutenzione del custode non integrano, di per sé, un criterio autonomo di imputazione nell’art. 2051 c.c.; possono rilevare solo se servono a dimostrare il nesso causale o l’assenza del fortuito, non a trasformare la responsabilità da oggettiva/presunta in responsabilità colpevole.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che, sotto forma di violazione di legge, mirano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio o dell’accertamento tecnico svolto dal giudice di merito.
- Nei giudizi contro le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il ricorso per cassazione segue le regole ordinarie del codice di procedura civile quanto ai termini per controricorso e ricorso incidentale.
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