Cassazione Penale, Ordinanza n. 09269/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza di appello sia quanto alla responsabilità per il reato di cui all'art. 707 c.p., sia quanto al diniego della particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge sulla configurabilità del reato, sostenendo in sostanza che la motivazione di merito fosse erronea; la Corte di cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta congrua e lineare. Il secondo motivo contestava il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato l'abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne per la medesima fattispecie, e la non trascurabile capacità a delinquere dell'imputato.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
Il possesso, in circostanze concrete e non giustificate, di strumenti atti all'effrazione o all'aggiramento dei sistemi di sicurezza, unitamente ad altri elementi sintomatici, è stato ritenuto idoneo a sostenere l'affermazione di responsabilità secondo la motivazione di merito confermata in cassazione.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è preclusa quando uno dei presupposti negativi richiesti dalla norma risulta escluso, come l'abitualità della condotta desunta da precedenti condanne per la stessa fattispecie.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è motivato in modo sufficiente quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi, come la non trascurabile capacità a delinquere, senza dover esaminare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già dedotte in appello e già esaminate con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i presupposti della particolare tenuità del fatto devono risultare complessivamente integrati; la valutazione negativa anche di uno solo di essi impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità.
- L'abitualità della condotta, desunta da precedenti condanne per la medesima fattispecie o da un quadro di reiterazione, costituisce ragione ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi ai fini della valutazione della capacità a delinquere, senza necessità di confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa.
- La mera presenza di strumenti idonei all'effrazione o all'aggiramento dei sistemi di sicurezza, in assenza di plausibile giustificazione, può costituire elemento sintomatico rilevante ai fini della responsabilità per il reato contestato.
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