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Sentenza

Sentenza n. 1682/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento: - del Provvedimento del Comune di Lipari, 4° Settore-Tutela ed Assetto del Territorio, 2° Servizio - Edilizia Privata del 14/01/2025, pratica edilizia prot. 184/2024, con cui è stato comunicato l’”Annullamento” della C.I.L.A. prot. n. 3536 del 25/01/2024; - del Provvedimento del Comune di Lipari, 4° Settore-Tutela ed Assetto del Territorio, 2° Servizio - Edilizia Privata del 06/11/2024, pratica edilizia prot. 184/2024, con cui è stato comunicato Avvio del procedimento ex Legge 241/1990, prot. n. 42833 dell’11/11/2025; - della Nota del Comune di Lipari pervenuta all’Ufficio Regionale del Genio Civile con prot. 7062 del 20/01/2025; - della nota Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, prot. 15686 del 05/02/2025.

Giustizia amministrativa202500630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale qualificato come annullamento della C.I.L.A. per lavori edilizi e nota del Genio Civile relativa alla necessità di autorizzazione o deposito del progetto

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune e ufficio regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Lipari ha comunicato l'annullamento di una C.I.L.A. relativa a interventi descritti come manutenzione straordinaria e modifiche interne, nonché gli atti connessi, inclusa una nota del Genio Civile. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 222/2016, degli artt. 6, 6-bis, 10 e 22 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 3, comma 5, della l.r. Sicilia n. 16/2016, sostenendo che, in materia di C.I.L.A., l'amministrazione non disporrebbe di poteri inibitori o di annullamento, ma soltanto del potere di irrogare una sanzione pecuniaria. Ha quindi dedotto la nullità dell'atto per carenza assoluta di potere ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990. In secondo luogo, ha denunciato eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che il Comune non avrebbe valutato la documentazione integrativa prodotta, tra cui la relazione tecnica attestante la non incidenza degli interventi sulle strutture portanti, e che avrebbe apoditticamente ritenuto strutturali le opere senza effettuare sopralluoghi. Ha inoltre contestato la necessità dell'autorizzazione del Genio Civile e dedotto l'invalidità derivata della relativa nota. In corso di causa il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica, la quale ha accertato che diversi interventi, tra cui ampliamenti di aperture e realizzazione di nicchie in setti portanti, avevano inciso in maniera rilevante sulle strutture portanti e necessitavano della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha contestato anche la relazione di verificazione, lamentando la violazione del contraddittorio e sostenendo che le opere, quand'anche strutturali, fossero interventi locali soggetti a mero preavviso.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso quanto agli atti del Comune e lo ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, quanto alla nota del Genio Civile. Ha riconosciuto che, quando la C.I.L.A. è utilizzata per opere effettivamente ricadenti nel suo ambito, l'amministrazione non può adottare un provvedimento inibitorio o di annullamento della comunicazione, essendo prevista soltanto la sanzione pecuniaria per la mancata, tardiva o irregolare presentazione. Tuttavia, tale limite non opera quando la C.I.L.A. è utilizzata per interventi che richiedono una S.C.I.A., un permesso di costruire o specifici atti di assenso. In tale ipotesi l'attività è sine titulo o assistita da titolo inidoneo e l'amministrazione deve esercitare i poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi. Nel caso concreto, la verificazione ha accertato l'incidenza rilevante delle opere sulle strutture portanti e la necessità della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001; la C.I.L.A. era quindi inidonea a legittimare gli interventi. L'atto comunale, sebbene denominato impropriamente "annullamento", è stato qualificato in base al suo contenuto sostanziale come declaratoria di inefficacia della comunicazione per abuso dello strumento e contestuale avvio dell'attività repressiva, non come esercizio di autotutela. È stato pertanto escluso il vizio di carenza di potere. Sono state altresì respinte le censure di difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'accertamento tecnico giudiziale ha confermato la natura strutturale delle opere e la correttezza sostanziale delle valutazioni comunali. È stata respinta anche la contestazione relativa al contraddittorio nella verificazione: l'ordinanza istruttoria garantiva la partecipazione alle operazioni e la formulazione di osservazioni, ma non imponeva la trasmissione di una bozza della relazione; inoltre il ricorrente ha potuto contestare gli esiti prima della decisione. La nota del Genio Civile è stata ritenuta un atto endoprocedimentale meramente istruttorio, privo di autonoma lesività, perché si limitava a richiedere al Comune ulteriori elementi e non conteneva una determinazione conclusiva. Le spese sono state compensate tra il ricorrente e l'Assessorato regionale; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    "l'attività assoggettata a c.i.l.a. non solo è libera [...] ma [...] non è sottoposta a un controllo sistematico"

    La C.I.L.A. è una comunicazione del privato inserita nel quadro della liberalizzazione dell'attività edilizia; quando l'intervento rientra realmente nel suo ambito, non è soggetta a un controllo sistematico culminante in un provvedimento inibitorio, ma la violazione della disciplina della comunicazione è sanzionabile pecuniariamente. La disposizione fa tuttavia salve, tra le altre, le norme antisismiche.

  • art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 380/2001

    Prevede la sanzione pecuniaria per la mancata, tardiva o irregolare presentazione della C.I.L.A.; tale rimedio è esclusivo quando le opere appartengono effettivamente all'ambito della C.I.L.A., ma non impedisce l'esercizio dei poteri repressivi per opere eseguite con titolo inidoneo o in assenza del titolo necessario.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per carenza assoluta di potere non ricorre quando l'amministrazione qualifica sostanzialmente l'intervento come attività edilizia non legittimata dalla C.I.L.A. e agisce nell'esercizio dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Attribuisce all'amministrazione i generali poteri di vigilanza e repressione dell'attività urbanistico-edilizia abusiva; tali poteri possono essere esercitati quando la C.I.L.A. è stata utilizzata per opere che richiedevano un diverso titolo abilitativo o specifici atti di assenso.

  • art. 94 d.P.R. 380/2001

    Per gli interventi strutturali accertati in causa era necessaria la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale; la mancanza di tale adempimento rendeva la C.I.L.A. inidonea a legittimare le opere.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre una verificazione tecnica per accertare la natura e l'incidenza degli interventi edilizi sulle strutture portanti.

Massime di principio

  • Quando la C.I.L.A. è utilizzata per opere che rientrano effettivamente nel suo ambito applicativo, l'amministrazione non può adottare un provvedimento inibitorio o di annullamento della comunicazione, ma può applicare la sola sanzione pecuniaria prevista per la mancata, tardiva o irregolare presentazione.
  • Il limite ai poteri amministrativi derivante dalla natura liberalizzata della C.I.L.A. non opera se la comunicazione è utilizzata per realizzare opere che richiedono una S.C.I.A., un permesso di costruire o specifici atti di assenso, comprese le autorizzazioni previste dalla normativa antisismica.
  • L'atto comunale denominato "annullamento" della C.I.L.A. deve essere qualificato secondo il suo contenuto sostanziale: se accerta che le opere eccedono l'ambito della C.I.L.A., può costituire una declaratoria di inefficacia del titolo inidoneo e l'attivazione dei poteri ordinari di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, non esercizio di autotutela.
  • La natura strutturale degli interventi edilizi e la necessità della preventiva autorizzazione sismica possono essere accertate mediante verificazione giudiziale; l'accertamento tecnico che confermi l'incidenza rilevante delle opere sulle strutture portanti esclude, in presenza di adeguata motivazione sostanziale, i vizi di difetto di istruttoria e motivazione.
  • Una nota con cui l'ufficio tecnico regionale richiede all'amministrazione comunale ulteriori elementi per svolgere le proprie valutazioni, senza adottare una determinazione conclusiva, è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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