Cassazione Penale, Sentenza n. 11256/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra la precedente condanna per partecipazione a sodalizio di tipo mafioso (reato permanente contestato in forma aperta fino alla pronuncia di primo grado) e numerosi reati di estorsione commessi successivamente (ottobre 2013 e seguenti). La tesi difensiva era che la partecipazione al clan non fosse mai cessata (anche se la sentenza di primo grado fissava un dies ad quem formale) e che elementi come le "spartenze" corrisposte in favore dei detenuti comprovassero la perdurante affectio societatis e la medesima deliberazione criminosa originaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, rispetto alla continuazione tra reato associativo e reati-fine, è necessario accertare che al momento dell'adesione al sodalizio il soggetto si fosse rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione dei reati successivi specificamente individuati o caratterizzati da elementi fattuali significativi; la mera strumentalità delle estorsioni rispetto all'associazione e la semplice consecutività temporale non sono sufficienti. La Corte ha ritenuto che la sentenza di primo grado, quale limite processuale alla protrazione del reato permanente contestato in forma aperta, impedisca di estendere il giudicato a fatti successivi senza prova specifica della protrazione. Perciò il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione da parte della Corte d'Appello è stato confermato. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La nozione di "medesimo disegno criminoso" richiede che al momento della deliberazione iniziale (nel caso del reato associativo, al momento dell'adesione) il soggetto si sia rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato; non è sufficiente la mera strumentalità o il fatto che il reato sia qualificato come reato-fine dell'associazione
art. 416-bis cod. pen.
Nel caso di reati aggravati ex art. 416-bis, il semplice collegamento strumentale del reato al sodalizio non vale a dimostrare automaticamente la sussistenza di un disegno criminoso comune con altri reati; è richiesta specificità identificativa dei reati futuri al momento dell'adesione
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di cassazione per vizio di motivazione, invocata dal ricorrente per censurare la decisione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma per la cassa delle ammende (Euro 3.000,00)
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo (reato permanente, specie se contestato in forma aperta) e reati-fine richiede che al momento dell'adesione al sodalizio il partecipante si fosse rappresentato, almeno nelle linee essenziali, la commissione dei reati successivi; non basta la generica previsione di attività delittuose
- La mera strumentalità del reato rispetto all'organizzazione mafiosa o la qualifica di reato-fine non determinano automaticamente il vincolo di continuazione: servono elementi fattuali specifici che colleghino il reato successivo al disegno criminoso originario
- Il dato cronologico è rilevante: una notevole distanza temporale tra la partecipazione iniziale e i reati successivi rende più difficile ricostruire la previsione iniziale di quei reati e quindi il riconoscimento della continuazione
- In caso di contestazione "aperta" del reato associativo, la sentenza di primo grado fissa il dies ad quem processuale della permanenza; spetta all'accusa l'onere di provare la protrazione della partecipazione oltre tale limite se si intende ricondurre fatti successivi alla medesima deliberazione
- La detenzione o altre misure restrittive non sono di per sé idonee a dimostrare la cessazione della partecipazione; la cessazione reale della partecipazione richiede fatti indicativi come la disgregazione del gruppo, la morte o un recesso espresso o per facta concludentia
- Il giudice dell'esecuzione non può estendere il giudicato della sentenza di primo grado a fatti successivi non valutati in quella sede; può al più accertare che la partecipazione si sia protratta fino al dies ad quem già definito
- Per il difensore che intende ottenere il riconoscimento della continuazione è fondamentale produrre elementi specifici e temporali che dimostrino la previsione dei reati successivi al momento dell'adesione, non solo indizi di "affiliazione" o benefici economici successivi
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