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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/462

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/462 della Commissione del 16 marzo 2022 che concede un periodo transitorio per l’uso dell’indicazione geografica protetta «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko Pitsilias) (IGP)

Normativa europea32022R0462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede alla società Grigoriou B.E. Ltd un periodo transitorio per continuare a usare la denominazione IGP "Λουκάνικο Πιτσιλιάς". La misura si basa sull’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e tiene conto del fatto che l’impresa commercializzava legalmente il prodotto con quel nome da oltre dieci anni prima della registrazione. L’autorizzazione vale fino al 1º marzo 2026 e si applica retroattivamente dal 2 marzo 2021, data di entrata in vigore del regolamento di registrazione della IGP.

Concessione a una specifica impresa di un periodo transitorio per continuare a utilizzare la denominazione IGP "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente alla società "Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ" (Grigoriou B.E. Ltd), autorizzandola a utilizzare, in deroga alla piena operatività della tutela della IGP, il nome registrato "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias). L’autorizzazione riguarda il periodo transitorio decorrente retroattivamente dal 2 marzo 2021 e valido fino al 1º marzo 2026. Il contesto territoriale è quello dell’Unione europea, con applicazione diretta negli Stati membri; la misura si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 e presuppone che l’impresa avesse commercializzato legalmente il prodotto con nome identico per oltre cinque anni prima della registrazione della denominazione, pur non rispettando il disciplinare.

Concessione di un periodo transitorio per l’IGP "Λουκάνικο Πιτσιλιάς"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/462 della Commissione concede alla società cipriota "Γρηγορίου Β.Ε. Λτδ" (Grigoriou B.E. Ltd) un periodo transitorio per continuare a utilizzare la denominazione protetta "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias), registrata come indicazione geografica protetta (IGP). La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare dell’articolo 15, paragrafo 1, relativo ai periodi transitori per taluni operatori legittimamente presenti sul mercato prima della registrazione.

Contesto della registrazione e iter amministrativo

La denominazione "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" è stata iscritta nel registro delle DOP e delle IGP con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154, entrato in vigore il 2 marzo 2021. In quella sede non fu riconosciuto il periodo transitorio proposto dalle autorità cipriote a favore di Grigoriou B.E. Ltd. Successivamente, le autorità nazionali hanno ribadito la richiesta, precisando che l’impresa aveva commercializzato legalmente per oltre 10 anni un prodotto con nome identico e che un periodo di cinque anni era necessario per consentire l’adattamento del ciclo operativo.

Presupposti per la concessione del periodo transitorio

La Commissione prende atto che, secondo le informazioni fornite dalle autorità cipriote, l’impresa interessata non rispetta il disciplinare della IGP. Di conseguenza, l’uso della denominazione protetta, in assenza di autorizzazione, integrerebbe una violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tuttavia, poiché risultano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, la Commissione concede la deroga transitoria richiesta.

Contenuto dell’autorizzazione

L’articolo 1 stabilisce che Grigoriou B.E. Ltd è autorizzata a utilizzare il nome registrato "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias) fino al 1º marzo 2026. Il periodo transitorio si applica retroattivamente dal 2 marzo 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento che ha registrato la denominazione. La soluzione consente all’operatore di proseguire temporaneamente l’uso del nome mentre adegua la propria attività alla disciplina della IGP.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposti del periodo transitorio

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente di concedere un periodo transitorio a operatori che abbiano legalmente commercializzato per un periodo significativo un prodotto con nome identico a quello registrato. Le autorità cipriote avevano segnalato che Grigoriou B.E. Ltd soddisfaceva tali condizioni.

Registrazione della IGP e mancata concessione iniziale

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/154 il nome "Λουκάνικο Πιτσιλιάς" (Loukaniko Pitsilias) è stato iscritto nel registro delle DOP e IGP, senza riconoscere inizialmente il periodo transitorio richiesto per Grigoriou B.E. Ltd. Il regolamento di registrazione è entrato in vigore il 2 marzo 2021.

Verifiche sulla durata e sulla giustificazione del periodo

A seguito degli scambi con le autorità cipriote, la Commissione ha chiesto chiarimenti sulla durata del periodo richiesto. Le autorità hanno indicato come adeguato un periodo di cinque anni, evidenziando che l’impresa aveva commercializzato legalmente un prodotto con nome identico per oltre 10 anni prima della registrazione e che il tempo concesso serve per adattare e ristrutturare il ciclo operativo.

Incompatibilità con il disciplinare e tutela della denominazione

Secondo le informazioni fornite, la società non rispetta il disciplinare; pertanto, in assenza di autorizzazione transitoria, l’uso della denominazione costituirebbe violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Durata e decorrenza retroattiva dell’autorizzazione

La società Grigoriou B.E. Ltd è autorizzata a usare il nome registrato per un periodo transitorio fino al 1º marzo 2026. Tale autorizzazione si applica retroattivamente dal 2 marzo 2021, allineandosi alla data di protezione della denominazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàindicazioni geografiche protetteetichettatura e commercializzazione dei prodotti alimentari

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