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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/440

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna, con effetto immediato, la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Le modifiche riflettono nuovi focolai in suini selvatici in Italia e Polonia e, al contempo, il miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Bulgaria e Polonia per i suini detenuti. Il nuovo allegato I sostituisce integralmente il precedente e ridefinisce numerose zone I, II e III in diversi Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per aggiornare le zone soggette a restrizioni relative alla peste suina africana in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, cioè alle aree soggette a restrizioni I, II e III istituite per il controllo della peste suina africana. Incide su suini detenuti e selvatici e sui relativi movimenti di animali e prodotti, nella misura in cui tali aree ricadono in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria, Romania e altri territori specificamente delimitati. Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicano immediatamente negli Stati membri; non sono previste esclusioni generali, ma la disciplina opera solo nelle zone espressamente riclassificate o delimitate nell'allegato sostitutivo.

Modifica delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione aggiorna l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina le misure speciali di controllo della peste suina africana. La Commissione giustifica l'intervento con l'evoluzione della situazione epidemiologica nell'Unione, richiamando nuovi focolai in suini selvatici e l'aggiornamento delle misure di gestione del rischio.

Contesto e base giuridica

La peste suina africana è descritta come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con possibili effetti gravi sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti intra-UE e sulle esportazioni verso paesi terzi. Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull'articolo 71, paragrafo 3, e si colloca nel quadro delle misure già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Criteri per la revisione delle zone

La Commissione precisa che la delimitazione e la modifica delle zone soggette a restrizioni devono basarsi su:

  • situazione epidemiologica della malattia nelle aree interessate e nello Stato membro;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione della peste suina africana;
  • orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri.

Aggiornamenti conseguenti ai nuovi focolai

Il regolamento rileva nuovi focolai in suini selvatici in Italia e Polonia dopo la precedente modifica dell'allegato I effettuata dal regolamento (UE) 2022/205. In Italia, i focolai in Piemonte e Liguria hanno determinato un aumento del livello di rischio e una conseguente riclassificazione di diverse aree in zone soggette a restrizioni I e II. In Polonia, un nuovo focolaio nella Grande Polonia ha portato alla riclassificazione dell'area interessata da zona I a zona II e alla ridefinizione delle zone circostanti.

Riclassificazione di aree in Bulgaria e Polonia

La Commissione evidenzia anche il miglioramento della situazione epidemiologica in alcune zone già classificate in zona III in Bulgaria e Polonia per quanto riguarda i suini detenuti. In tali aree, in assenza di focolai negli ultimi dodici mesi e sulla base dell'efficacia delle misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687, alcune zone vengono trasferite dalla categoria III alla categoria II.

Contenuto dell'allegato sostitutivo

L'allegato del regolamento sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 e ripartisce le aree in tre parti:

  • Parte I: zone soggette a restrizioni I;
  • Parte II: zone soggette a restrizioni II;
  • Parte III: zone soggette a restrizioni III.

Le zone sono individuate con dettaglio territoriale molto analitico, spesso fino al livello di comune, distretto, provincia, regione o porzione di territorio delimitata da strade, linee ferroviarie, fiumi o altre infrastrutture. L'elenco riguarda numerosi territori di Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania.

Focus sull'Italia

Per l'Italia, il regolamento mantiene e ridisegna le zone soggette a restrizioni nelle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia, con un elenco molto ampio di comuni in zona I e di ulteriori comuni in zona II. La Sardegna resta ricompresa nella zona soggetta a restrizioni III. Le nuove delimitazioni tengono conto dei focolai in suini selvatici e della necessità di contenere il rischio di diffusione.

Entrata in vigore ed efficacia immediata

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605

L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del nuovo regolamento. Ne deriva l'aggiornamento completo delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Aggiornamento delle zone per evoluzione epidemiologica

Le modifiche sono motivate da nuovi focolai in suini selvatici in Italia e Polonia e dal miglioramento della situazione in talune zone di Bulgaria e Polonia per i suini detenuti. Il regolamento riclassifica alcune aree da zona III a zona II e alcune aree da zona I a zona II, e delimita nuove zone in Bulgaria, Italia e Polonia.

Base giuridica e criteri di delimitazione

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. La Commissione richiama criteri scientifici, la situazione epidemiologica locale e generale, il rischio di diffusione, gli orientamenti UE concordati in comitato permanente e le norme internazionali dell'OIE per la definizione geografica delle zone.

Regime delle zone soggette a restrizioni I, II e III

L'allegato contiene l'elenco dettagliato delle zone soggette a restrizioni per ciascuno Stato membro interessato, distinguendo tra Parte I (zone I), Parte II (zone II) e Parte III (zone III). In particolare, la Sardegna è mantenuta come zona III per l'Italia, mentre numerose province, comuni e aree amministrative vengono aggiornati nelle categorie I e II in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Italia.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemalattie animali trasmissibilicontrolli veterinarimovimentazione di animali e prodotti di origine animalemisure di restrizione territoriale

Testo integrale

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