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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/437

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/437 della Commissione del 16 marzo 2022 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0437

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del biossido di carbonio come sostanza attiva ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il rinnovo è subordinato a specifiche condizioni tecniche, in particolare limiti di impurità nel materiale tecnico e misure di mitigazione del rischio da considerare nelle autorizzazioni nazionali. Contestualmente, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nella parte B dell’elenco delle sostanze approvate con validità fino al 30 aprile 2037.

Rinnovo dell’approvazione del biossido di carbonio come sostanza attiva per prodotti fitosanitari, con modifica dell’elenco delle sostanze approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva biossido di carbonio utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli operatori del settore fitosanitario e, in particolare, gli Stati membri chiamati ad applicare i principi uniformi e a valutare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza. L’approvazione rinnovata vale dal 1º maggio 2022 al 30 aprile 2037; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica nell’intero SEE ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Rinnovo dell’approvazione del biossido di carbonio come sostanza attiva fitosanitaria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/437 rinnova l’approvazione del biossido di carbonio quale sostanza attiva ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Il rinnovo segue la procedura di riesame avviata con domanda presentata nei termini e si fonda sulle conclusioni dell’EFSA, che ha ritenuto soddisfatti i criteri di approvazione per almeno alcuni impieghi rappresentativi.

Contesto procedurale e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la procedura di rinnovo disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, poi confluita nell’elenco delle sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione in scadenza al 31 agosto 2022 era stata prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/745, ma la decisione sul rinnovo è intervenuta prima di tale data.

Esito della valutazione e motivazione del rinnovo

Dalle valutazioni svolte è emerso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente biossido di carbonio, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La Commissione evidenzia tuttavia che, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è necessario fissare condizioni e restrizioni specifiche ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento.

Condizioni di approvazione e specifiche tecniche

L’allegato I del regolamento stabilisce che la sostanza deve presentare una purezza pari a 999 g/kg. Sono inoltre fissati limiti massimi per alcune impurità con rilevanza tossicologica nel materiale tecnico:

  • fosfano: massimo 0,3 ppm v/v;
  • benzene: massimo 0,02 ppm v/v;
  • monossido di carbonio: massimo 10 ppm v/v;
  • metanolo: massimo 10 ppm v/v;
  • cianuro di idrogeno: massimo 0,5 ppm v/v.

Prescrizioni per gli Stati membri e misure di mitigazione del rischio

Nell’ambito della valutazione globale dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare alle appendici I e II. In concreto, devono essere considerate:

  • un’adeguata ventilazione prima del rientro di persone nelle aree trattate o circostanti, anche mediante una certificazione di assenza di residui del gas;
  • la necessità di istituire zone tampone per i residenti, soggette a revisione in base alla velocità dei venti nei diversi Stati membri. Le condizioni d’impiego devono includere, ove opportuno, misure di mitigazione del rischio.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

Il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La voce 225 relativa al biossido di carbonio è soppressa dalla parte A e sostituita con una nuova iscrizione nella parte B, alla voce 150, con approvazione dal 1º maggio 2022 e scadenza al 30 aprile 2037, nonché con le medesime specifiche di purezza e di impurità.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º maggio 2022. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva biossido di carbonio è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo opera dal 1º maggio 2022 fino al 30 aprile 2037.

Condizioni tecniche e specifiche di purezza

L’allegato I stabilisce che la sostanza deve avere purezza pari a 999 g/kg. Nel materiale tecnico non devono superare determinati livelli le impurità tossicologicamente rilevanti: fosfano 0,3 ppm v/v, benzene 0,02 ppm v/v, monossido di carbonio 10 ppm v/v, metanolo 10 ppm v/v, cianuro di idrogeno 0,5 ppm v/v.

Prescrizioni per la valutazione dei prodotti e misure di gestione del rischio

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Deve essere prestata particolare attenzione a un’adeguata ventilazione prima del rientro umano nelle aree trattate o circostanti, anche tramite certificazione di assenza di residui del gas, e alla creazione di zone tampone per i residenti, con eventuale revisione in funzione della velocità dei venti. Le condizioni d’impiego devono prevedere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce 225 relativa al biossido di carbonio è soppressa dalla parte A e una nuova voce è inserita nella parte B con il numero 150, recante le medesime specifiche, data di approvazione 1º maggio 2022 e scadenza 30 aprile 2037.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º maggio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturasalute e tutela dei consumatori

Testo integrale

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