Ordinanza n. 205/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di aggiudicazione definitiva dalla gara indetta dalla Provincia di Caserta e avente ad oggetto “LAVORI DI REVAMPING DELL’IMPIANTO STIR DI S. MARIA C.V. AL FINE DI VALORIZZARE LA FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (FST) E PRODURRE POLIMERI DA RICICLARE”, di cui alla determina Dirigenziale n.1896 del 11.11.2025, protocollata il 17.11.2025 al n.60604 e pubblicata il 21.11.2025; 2) della determina Dirigenziale n. 2060 del 3.12.2025, protocollata il 4.12.2025 al n. 64748 e pubblicata il 5.12.2025; 3) del verbale di gara n. 3 del 28.8.2025, nella parte in cui la commissione si è determinata nel senso di attivare il soccorso istruttorio nei confronti del controinteressato; 4) del verbale di gara n.4 del 9.9.2025, nella parte in cui la commissione ha ammesso con riserva il controinteressato; 5) del verbale di gara n. 6 del 23.9.2025, nella parte in cui la commissione ha revocato il provvedimento di esclusione adottato nella precedente seduta di gara; 6) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente sottoscritto, e per il subentro nella sua esecuzione, stante la disponibilità della ETICA s.p.a. ad eseguire la prestazione; e, infine, ai sensi del combinato disposto degli art. 116 c.p.a. e 36 co. 4 D.Lgs. n. 36/2023, per l’annullamento: della nota del 16.12.2025 prot. 67650 con la quale la Provincia di Caserta, nell’evadere l’istanza di accesso della ricorrente, non ha osteso la documentazione relativa all’offerta tecnica di cui ai criteri 1.1 e 4.1, nonché ha previsto la sola visione (peraltro mai avvenuta) degli elaborati di cui ai criteri 1.2, 2.1, 2.2 e 5.1 e l’oscuramento della tabella di cui al documento relativo al criterio 3.1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva e atti di gara concernenti l'ammissione e la riammissione del concorrente aggiudicatario, nonché diniego parziale di accesso all'offerta tecnica
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della gara indetta dalla Provincia di Caserta per i lavori di revamping dell'impianto STIR di Santa Maria Capua Vetere, insieme agli atti con cui la commissione aveva attivato il soccorso istruttorio nei confronti del concorrente controinteressato, lo aveva ammesso con riserva e aveva successivamente revocato la precedente esclusione. La censura cautelarmente valutata riguarda la violazione delle regole sul soccorso istruttorio e sull'esclusione dell'operatore economico che sia incorso ab initio in gravi omissioni o che non abbia adempiuto tempestivamente alle richieste di integrazione documentale, ai sensi dell'art. 101 d.lgs. n. 36/2023. È stata inoltre proposta, ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, domanda di annullamento della nota con cui la Provincia aveva negato l'ostensione di parte dell'offerta tecnica, limitato altra documentazione alla sola visione e disposto l'oscuramento di una tabella.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo non manifestamente infondata la complessiva censura relativa alla corretta applicazione del soccorso istruttorio e alle conseguenze delle omissioni documentali iniziali o del mancato tempestivo adempimento alle richieste di integrazione. Ha quindi sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati, rinviando ogni approfondimento alla fase di merito e fissando l'udienza pubblica del 25 febbraio 2026. La domanda relativa all'accesso è stata invece dichiarata irricevibile per tardività: la ricorrente aveva preso visione diretta dell'offerta e delle limitazioni opposte il 28 novembre 2025, ma aveva notificato il ricorso soltanto il 17 dicembre 2025, oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
nel caso in cui l’operatore economico sia incorso ab initio in gravi omissioni, o non abbia adempiuto alle richieste di integrazione documentale nel termine assegnatogli
La disciplina del soccorso istruttorio e delle conseguenze dell'omissione documentale o del mancato rispetto del termine di integrazione costituisce parametro di legittimità degli atti di ammissione, riammissione e aggiudicazione; in sede cautelare la censura sulla sua violazione è stata ritenuta non destituita di fondamento.
art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023
L'impugnazione in materia di accesso agli atti di gara deve essere proposta entro dieci giorni dalla conoscenza della decisione dell'amministrazione e delle limitazioni all'accesso; il superamento del termine determina l'irricevibilità della domanda.
art. 116 c.p.a.
Costituisce la base processuale richiamata per la domanda giudiziale relativa all'accesso, dichiarata tuttavia irricevibile per tardività.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale sulla cui base il TAR ha sospeso l'efficacia degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la censura relativa all'illegittima attivazione del soccorso istruttorio e alla mancata esclusione di un operatore economico per gravi omissioni documentali iniziali o per il mancato tempestivo adempimento alle richieste di integrazione giustifica la sospensione degli atti di gara quando non risulti manifestamente infondata, fermo l'approfondimento nella fase di merito.
- La domanda giudiziale contro la decisione della stazione appaltante in materia di accesso agli atti di gara deve essere proposta entro dieci giorni dalla conoscenza dell'offerta e delle limitazioni all'accesso; la notificazione oltre tale termine rende la domanda irricevibile.
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