Cassazione Civile, Ordinanza n. 37237/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica della rendita catastale con cui, per due unità immobiliari site in Roma, è stata disposta la revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, con passaggio della classe da 4 a 5 e attribuzione di nuova rendita. La contribuente ha contestato l'atto per difetto di motivazione e per mancata indicazione di elementi specifici riferiti ai singoli immobili e alla loro concreta incidenza sul nuovo classamento. In cassazione ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990, per mancata motivazione individualizzante del riclassamento; 2) nullità/illegittimità della sentenza per genericità della motivazione del riclassamento e mancato confronto con orientamenti giurisprudenziali contrari all'Amministrazione; 3) violazione delle medesime norme per omessa motivazione dell'avviso e omessa verifica dell'immobile, anche sotto il profilo della mancata indicazione di accessi o controlli; 4) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 e dell'art. 3 L. n. 241/1990 per non avere ritenuto necessario un sopralluogo sull'unità immobiliare da riaccatastare. La censura decisiva è stata quella sulla motivazione dell'avviso: l'atto riportava il presupposto generale della revisione di microzona e il relativo scostamento tra valori di mercato e catastali, nonché il richiamo a interventi di riqualificazione urbana, ma non esplicitava in modo sufficientemente concreto quali specifici elementi del contesto avessero inciso sul singolo immobile e sulla sua classe.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione del contrasto giurisprudenziale e del progressivo consolidarsi dell'orientamento poi seguito dalla Corte.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
La revisione del classamento per microzone è legittima solo se l'avviso espone non soltanto il presupposto generale dello scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma anche le concrete ragioni che rendono quel presupposto rilevante per la singola unità immobiliare riclassata.
art. 7, L. n. 212/2000
L'atto impositivo deve essere motivato in modo da porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni effettive della pretesa e di difendersi compiutamente.
art. 3, L. n. 241/1990
L'obbligo generale di motivazione richiede l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'atto amministrativo, anche nel procedimento catastale.
art. 8, commi 2 e 3, d.P.R. n. 138/1998
Nel determinare classe e rendita catastale rilevano anche il livello reddituale ordinario ritraibile e i fattori incidenti sulla specifica unità, sicché la motivazione deve spiegare la ricaduta del mutato contesto sulla singola unità.
art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138/1998
Le caratteristiche edilizie del fabbricato concorrono alla determinazione della classe e della rendita catastale e possono assumere rilievo nella motivazione dell'atto di classamento.
art. 3, L. n. 662/1996
È richiamato come parametro normativo in tema di classamento catastale, ma nel caso concreto la Corte valorizza l'orientamento successivo che richiede una motivazione concreta del riclassamento.
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso non può arrestarsi al dato astratto dello scostamento medio della microzona, ma deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della specifica unità immobiliare.
- La natura "diffusa" dell'operazione di revisione per microzone non attenua, ma rafforza, l'obbligo di motivazione, che deve essere rigoroso e idoneo a consentire al contribuente la piena comprensione delle ragioni del provvedimento.
- La possibilità per il contribuente di offrire prova contraria in giudizio non sana una motivazione originariamente insufficiente dell'atto di riclassamento.
- Nel procedimento di revisione del classamento, una volta giustificato il presupposto generale della microzona, la motivazione deve spiegare in che modo il mutato rapporto tra valori di mercato e catastali si traduca, per il singolo immobile, in una diversa classe e rendita.
- Quando il giudizio di legittimità rileva una motivazione dell'avviso insufficiente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
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