Sentenza n. 342/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base nel centro storico di Parma, con impugnazione delle disposizioni regolamentari comunali applicate
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 17 gennaio 2024, i pareri istruttori richiamati, gli ulteriori atti negativi presupposti e le disposizioni dell’art. 5 del regolamento comunale per gli impianti di telecomunicazione e dell’art. 11 dell’Allegato A2 al Regolamento unico edilizio. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità dell’obbligo di ricorrere nel centro storico a soluzioni tecnologiche innovative, quali microcelle, picocelle e micrositi, sostenendo che tale disciplina si tradurrebbe in un divieto sostanziale di installazione dei macro-impianti, sarebbe tecnicamente irrealizzabile o eccessivamente onerosa e violerebbe gli artt. 43 e seguenti del d.lgs. 259/2003, gli artt. 4 e 8 della l. 36/2001, l’obbligo di motivazione, i principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione e concorrenza, nonché i principi di buon andamento e adeguata istruttoria. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione negativa dell’impatto visivo, sostenendo che gli apparati sarebbero stati collocati in modo da risultare sostanzialmente non visibili e che il Comune non avrebbe considerato gli accorgimenti progettuali. Con il terzo motivo ha lamentato l’assenza di siti alternativi idonei e l’omessa verifica dell’impossibilità del co-siting, deducendo l’insufficienza dell’istruttoria. Con il quarto motivo ha denunciato una discriminazione a danno dell’operatore entrante, poiché altri operatori avrebbero già realizzato macro-impianti nel centro storico, mentre la ricorrente avrebbe dovuto costruire ex novo la propria rete. Il Comune ha sostenuto la legittimità della disciplina e del diniego, richiamando precedenti decisioni relative alla medesima regolamentazione e alla concreta praticabilità di soluzioni integrate comprendenti co-siting, co-sharing, potenziamento di impianti esistenti e microcelle.
La decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente. Il TAR ha ritenuto legittimo l’art. 5 del regolamento comunale, escludendo che esso introduca un divieto generalizzato o indiretto di installazione delle stazioni radio base nel centro storico. La disciplina riguarda una porzione territorialmente limitata e consente la localizzazione mediante soluzioni tecniche alternative e integrate, ritenute ragionevoli e concretamente praticabili alla luce delle verificazioni e delle precedenti pronunce del Consiglio di Stato. Il primo motivo è stato respinto perché la relazione tecnica della ricorrente esaminava soltanto le microcelle, in numero e su un’area limitati, senza considerare l’integrazione con picocelle, femtocelle, nuove stazioni a ridosso del centro storico, co-siting, co-sharing e potenziamento di impianti esistenti. La relazione non dimostrava quindi né l’inequivalenza tecnica delle soluzioni alternative né la loro insostenibilità economica; inoltre, la stima dei costi era priva di adeguati riscontri documentali, presentava parametri non attendibili e risultava contraddittoria. Il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione dell’impatto visivo rientra nell’apprezzamento dell’amministrazione e la ricorrente non ha dimostrato errori o illogicità manifeste. Il progetto prevedeva una palina emergente per circa cinque metri dal torrino e collocata su un terrazzo, in contrasto con le prescrizioni regolamentari relative all’inserimento paesaggistico nel centro storico. Il terzo motivo è stato respinto poiché il Comune aveva indicato categorie di soluzioni alternative, mentre non rientrava nella sua disponibilità la ricognizione di tutti i siti privati. La ricorrente aveva esaminato soltanto un impianto di altro operatore, senza dimostrare l’impossibilità delle ulteriori alternative. Il quarto motivo è stato respinto perché la possibilità di utilizzare siti già occupati da concorrenti, mediante co-siting o co-sharing, insieme alle altre soluzioni tecnologiche previste, escludeva una discriminazione nei confronti dell’operatore entrante. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego mediante il richiamo ai pareri tecnici comunali e alle prescrizioni regolamentari applicabili.
artt. 43 e ss. d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria e svolgono un servizio di pubblica utilità, ma la relativa disciplina non impedisce ai Comuni di dettare prescrizioni localizzative e tecniche ragionevoli, purché non si traducano in un divieto generalizzato o in un ostacolo tecnicamente impossibile o eccessivamente oneroso.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
La qualificazione delle infrastrutture di rete come opere di urbanizzazione primaria non esclude il potere comunale di regolare le modalità di inserimento degli impianti nel centro storico.
art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003
La destinazione degli impianti alla fornitura di un servizio di pubblica utilità non rende automaticamente illegittime prescrizioni comunali volte a mitigare l’impatto visivo e paesaggistico.
artt. 4 e 8 l. 36/2001
La disciplina comunale degli impianti di telefonia mobile è legittima se finalizzata alla corretta localizzazione e alla mitigazione dell’impatto, senza introdurre divieti generalizzati o surrettizi di installazione.
art. 14 l. 36/2001
La ricorrente lo ha richiamato in relazione alla localizzazione alternativa degli impianti; il TAR ha escluso che il Comune fosse tenuto a individuare uno specifico sito privato, essendo sufficiente l’indicazione di categorie di soluzioni localizzative tecnicamente praticabili.
art. 5 del Regolamento comunale per l’installazione e l’esercizio degli impianti per telecomunicazioni
La disposizione, applicabile nel centro storico, non impone un divieto assoluto di installazione, ma richiede soluzioni tecnologiche innovative e a ridotto impatto, lasciando praticabili sistemi integrati quali microcelle, co-siting, co-sharing, potenziamento di impianti esistenti e nuove stazioni a ridosso dell’area.
art. 11, comma 1.7.2, Allegato A2 al Regolamento unico edilizio del Comune di Parma
La disposizione vieta la collocazione a vista di determinati impianti tecnologici nel centro storico e concorre a fondare la valutazione negativa dell’impatto visivo del progetto.
Massime di principio
- La disciplina comunale degli impianti di telecomunicazione è legittima quando, limitatamente a un’area circoscritta e caratterizzata da particolare pregio storico o paesaggistico, impone modalità tecniche di inserimento volte a ridurre l’impatto visivo, purché non introduca un divieto generalizzato, assoluto o indirettamente insuperabile di localizzazione.
- La legittimità di prescrizioni che privilegiano microcelle, picocelle, co-siting, co-sharing, potenziamento di impianti esistenti o nuove stazioni a ridosso dell’area non è esclusa dalla maggiore complessità organizzativa o dal maggior costo delle alternative, salvo che l’operatore dimostri concretamente l’impossibilità tecnica o un onere abnorme e sproporzionato.
- La prova dell’inequivalenza tecnica delle soluzioni alternative deve considerare il sistema integrato delle opzioni concretamente consentite dalla disciplina comunale; una relazione che analizzi soltanto una tecnologia, una configurazione o una porzione limitata dell’area non è idonea a dimostrare l’impossibilità delle alternative.
- La valutazione dell’impatto visivo di una stazione radio base costituisce apprezzamento tecnico-amministrativo sindacabile solo per errori manifesti, travisamento, illogicità o contraddittorietà; l’operatore non può sostituire la propria valutazione estetica a quella motivata dell’amministrazione.
- Il Comune, nel valutare una domanda di installazione, può indicare categorie di soluzioni localizzative alternative e modalità di condivisione degli impianti senza essere tenuto a individuare direttamente tutti i siti privati disponibili, mentre incombe sull’operatore l’onere di dimostrare l’effettiva impraticabilità delle alternative prospettate.
- La differenza di trattamento tra un operatore entrante e operatori già presenti sul territorio non integra di per sé discriminazione, quando la disciplina si applica uniformemente alle nuove installazioni e consente anche al nuovo operatore di utilizzare, mediante co-siting o co-sharing, siti e infrastrutture già esistenti.
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