Sentenza n. 1027/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del decreto n. 9903 del 12 maggio 2025 della Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Attività Gestionale in Agricoltura sul Livello Territoriale di Siena e Grosseto Gestione della Programmazione Leader Usi Civici a firma del Responsabile del Settore, trasmesso via pec in data 14 maggio 2025, avente ad oggetto l'esclusione del finanziamento della domanda di aiuto ARTEA n. 003/126566 del 28 ottobre 2024, dell'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del citato decreto e tramesso via pec unitamente allo stesso; - nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento agli stessi comunque preordinato, connesso e/o collegato ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di esclusione dal finanziamento della domanda di aiuto per l'avviamento di imprese agricole condotte da giovani agricoltori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto con cui la Regione Toscana aveva escluso dal finanziamento la domanda presentata dalla società agricola per il premio previsto dalla sottomisura 6.1 del bando regionale 2024. Il primo motivo riguardava l'esclusione del giovane agricoltore che, prima della costituzione della società, aveva esercitato attività agricola come titolare di impresa individuale. I ricorrenti sostenevano che l'impresa individuale costituisse una diversa forma organizzativa della medesima attività poi esercitata dalla società e che, poiché il primo avvio risaliva al 31 maggio 2023, il requisito temporale dei 24 mesi fosse rispettato. Il secondo motivo riguardava l'esclusione della coniuge, la quale contestava di avere creato una nuova azienda mediante acquisizione di terreni del marito: secondo la ricorrente, la società rappresentava la nuova forma di esercizio dell'attività agricola già svolta dal coniuge e non vi sarebbe stato alcun frazionamento di un'azienda preesistente. La Regione e ARTEA hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha affermato che le clausole del bando per l'attribuzione di incentivi economici devono essere interpretate anzitutto secondo il criterio letterale e, in caso di necessità, secondo i criteri sistematici desumibili dagli artt. 1362 e 1363 c.c.; non è consentita un'interpretazione integrativa volta ad attribuire alle clausole significati impliciti o inespressi. Quanto alla posizione del primo ricorrente, il Collegio ha individuato tre condizioni derivanti dal punto 6 del paragrafo 2.1 del bando: l'insediamento dell'attività agricola finanziata nei 24 mesi anteriori alla domanda; la coincidenza della data di primo insediamento con l'attribuzione della partita IVA agricola con codice ATECO 01; l'assenza di precedente attività agricola svolta dal giovane come titolare di impresa individuale o socio di società agricola. L'insediamento rilevante è stato individuato nella società per la quale era stato chiesto il contributo, costituita il 7 ottobre 2024, e non nell'impresa individuale, cessata nel dicembre 2024. La società e l'impresa individuale, inoltre, avevano coesistito per un periodo, sicché la società non poteva essere considerata una mera trasformazione o evoluzione dell'impresa individuale, anche in assenza di un conferimento aziendale. Poiché il ricorrente aveva già svolto attività agricola quale titolare dell'impresa individuale, mancava il requisito dell'insediamento per la prima volta. Quanto alla seconda ricorrente, il TAR ha ritenuto applicabile la clausola del bando diretta a evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione artificiosa delle condizioni di accesso al sostegno. La clausola vieta, tra l'altro, la creazione di una nuova azienda mediante acquisizione di terreni o fabbricati del coniuge che eserciti attività agricola. I terreni utilizzati dalla società erano stati in precedenza impiegati dal marito nella propria impresa individuale e, dopo la costituzione della società e la cessazione dell'impresa individuale, erano rimasti funzionali all'attività agricola esercitata in forma societaria da entrambi i coniugi. L'operazione aveva quindi prodotto, sostanzialmente, la moltiplicazione dei soggetti beneficiari sui medesimi terreni, integrando il rischio di frazionamento e di artificiosa creazione dei requisiti che il bando intendeva impedire. L'esclusione della domanda è stata pertanto ritenuta legittima. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Il criterio letterale costituisce il primo parametro per interpretare le clausole del bando, cui si applicano le regole civilistiche sull'interpretazione dei contratti.
art. 1363 c.c.
Le clausole del bando devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, secondo il significato risultante dal complesso dell'atto, quando il dato testuale richieda una lettura sistematica.
art. 10-bis l. 241/1990
La Regione ha comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dell'aiuto mediante preavviso di rigetto, consentendo il contraddittorio endoprocedimentale.
Reg. (UE) 1305/2013
Il bando è stato ricondotto alla focus area 2B, diretta a favorire l'ingresso di agricoltori qualificati e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Massime di principio
- Le clausole di un bando per l'attribuzione di incentivi economici devono essere interpretate anzitutto secondo il loro tenore letterale e, ove necessario, secondo una lettura sistematica dell'intero atto, applicando i criteri di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; non è consentito attribuire alle clausole significati integrativi non desumibili dal testo.
- Quando un incentivo è destinato all'avviamento di una nuova impresa agricola, il requisito dell'insediamento deve essere verificato con riferimento all'impresa per la quale il contributo è richiesto e che risulta attiva al momento della domanda, non a una precedente impresa cessata o a una diversa attività esercitata dal richiedente.
- Il giovane agricoltore non possiede il requisito dell'insediamento per la prima volta se, anteriormente all'avvio dell'impresa agricola oggetto della domanda, ha già esercitato attività agricola quale titolare di impresa individuale o socio di una società agricola, anche se la precedente impresa e la nuova società hanno forme organizzative differenti.
- La coesistenza temporale tra l'impresa individuale preesistente e la società agricola di nuova costituzione esclude, in assenza di uno specifico atto di conferimento aziendale, che la società possa essere qualificata come mera trasformazione o evoluzione della precedente impresa individuale.
- È legittima l'esclusione dal contributo quando la nuova azienda agricola viene costituita mediante la conduzione di terreni già utilizzati dal coniuge imprenditore agricolo, se l'operazione determina sostanzialmente la duplicazione dei soggetti beneficiari sui medesimi terreni e realizza il frazionamento o la creazione artificiosa delle condizioni di accesso vietati dal bando.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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