Cassazione Civile, Ordinanza n. 17940/2024 del 28/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. contro un'ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il ricorso del Comune, aveva cassato la sentenza della CTR del Lazio e deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro avvisi di accertamento ICI 2002-2005 per omessa dichiarazione e omesso versamento, dichiarando non dovute solo le sanzioni. Le ricorrenti hanno sostenuto che il Collegio sarebbe incorso in errore di fatto nel ritenere insussistente la necessità di un ulteriore accertamento del reale valore venale del fondo, ritenendo erroneamente già sufficiente la delibera comunale di determinazione del valore venale delle aree, e che invece in sede di rinvio sarebbero stati necessari ulteriori accertamenti in contraddittorio per la liquidazione del quantum. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma mirasse in realtà a contestare la valutazione e l'interpretazione delle risultanze processuali compiuta nell'ordinanza impugnata. Poiché la questione del valore venale del bene e della necessità di ulteriori accertamenti era già stata affrontata e decisa, non era configurabile la revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiama il rimedio revocatorio contro le pronunce della Corte di cassazione, subordinandolo ai presupposti dell'art. 395 c.p.c.
art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio è solo errore di percezione o svista materiale su un fatto decisivo, non errore di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
costituisce il parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione delle pronunce della Corte di cassazione è ammissibile solo se il preteso errore riguarda la mera percezione di un fatto decisivo, e non la valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- Non è configurabile errore revocatorio quando il fatto asseritamente travisato abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e sia stato specificamente esaminato nella decisione impugnata.
- La doglianza che, sotto l'apparenza dell'errore di fatto, miri a ottenere una diversa lettura delle allegazioni e delle risultanze processuali integra un errore di giudizio, non censurabile con revocazione.
- La revocazione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il punto controverso già deciso dalla Corte, né per contestare l'apprezzamento delle prove o delle deduzioni delle parti.
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