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Sentenza

Sentenza n. 648/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato della sentenza n. 11173/15 emessa dal Tribunale di Napoli il 17.7.15, depositata in data 2.9.15, corretta con provvedimento del 13/11/23, dichiarata esecutiva in data 16.11.23 e così notificata al Ministero della Salute in pari data.

Giustizia amministrativa202506146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di € 4.500,00, oltre accessori, per competenze professionali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore della PA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, corretta e dichiarata esecutiva, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato al pagamento di € 4.500,00, oltre accessori, in favore della ricorrente quale difensore antistatario. La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata al Ministero il 16 novembre 2023. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, nonché l’inerzia dell’amministrazione, chiedendo la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i termini processuali per l’azione di ottemperanza e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli e l’assenza di prova dell’adempimento. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero della Salute di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la documentazione dell’adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare pro tempore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero, autorizzandolo a nominare un funzionario. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, da parte della ricorrente, dell’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il commissario potrà effettuare anche le fasi contabili necessarie, inclusa l’eventuale allocazione della somma in bilancio; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario non esclude la persistente responsabilità dell’amministrazione, che resta debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, di un obbligo risultante da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine previsto per la proposizione dell’azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali applicabili al rito camerale dell’ottemperanza sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; la sua scadenza è stata accertata dal TAR.

  • art. 479 c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022

    le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva

    La ricorrente ha validamente notificato alla pubblica amministrazione il titolo esecutivo in copia attestata conforme, senza necessità della formula esecutiva.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione del titolo giudiziale all’amministrazione è stata effettuata ai fini dell’esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile contro una pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando dalla decisione derivi un obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.
  • In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e della mancata prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di eseguire esattamente e integralmente il giudicato entro il termine assegnato.
  • Per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’amministrazione non è giustificata dalla mancata disponibilità di stanziamenti o di cassa.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche nel dirigente competente dell’amministrazione, con facoltà di delega a un funzionario, per provvedere all’esecuzione in caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina e l’insediamento del commissario ad acta non trasferiscono né eliminano la responsabilità dell’amministrazione, che resta debitrice e tenuta all’adempimento fino alla completa esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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