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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9492/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del Tribunale della Libertà di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Prenesti per: (capo A1) partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e (capo B1) partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di carburanti, riqualificata come concorso esterno. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) nullità e difetto assoluto di motivazione e omesso esame delle censure difensive (art. 606 c.1 lett. c) cpv); 2) errata applicazione della norma penale circa la partecipazione all'associazione mafiosa e criticità nella valutazione delle prove e delle dichiarazioni dei collaboratori; 3) errata applicazione della norma penale e insufficiente motivazione quanto alla riconduzione delle condotte al concorso esterno (capo B1), contestando la mancanza di prova dell'intenzionalità e della incidenza causale sul sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e dichiarato inammissibile o infondati altri profili. In particolare: i primi due motivi sono stati ritenuti generici o inammissibili (la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato specificamente gli aspetti motivazionali che avrebbero potuto condurre a conclusioni difformi e che non fosse possibile sindacare in questa sede valutazioni di merito adeguatamente motivate dal Tribunale). Il terzo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente al capo B1 (con riguardo alla qualificazione come concorso esterno), ritenendo che la motivazione del Tribunale fosse apodittica e non avesse verificato l'intenzionalità e l'incidenza causale della condotta del Prenesti sulla compagine dedita al contrabbando. Per il capo B1 è disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio su quel punto, con integrazione motivazionale. Per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile. Disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    menzionato come norma che investe il Tribunale del riesame

    indica la competenza del Tribunale a riesaminare le misure cautelari

  • art. 416-bis cod. pen.

    contestata la partecipazione ad associazione di tipo mafioso (capo A1)

    norma che configura l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che le valutazioni del Tribunale sulla sussistenza di gravi indizi fossero sufficientemente motivate per questo capo, salvo sindacato limitato

  • artt. 110 e 416 cod. pen.

    riqualificazione ai sensi degli artt.110 e 416 cod. pen. del reato contestato (capo B1)

    art.110 disciplina il concorso di persone nel reato; art.416 riguarda l'associazione per delinquere: la Corte ha richiesto maggiore verifica dell'intenzionalità e dell'incidenza causale necessarie per configurare il concorso esterno

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    richiamati dai motivi di ricorso relativi a nullità e violazione di legge

    norme che regolano i motivi di impugnazione in Cassazione; la Corte ha applicato i limiti procedurali per l'ammissibilità delle censure, richiedendo specificità nelle deduzioni

  • art. 125 cod. proc. pen.

    richiamato nel primo motivo riguardo alla motivazione

    norma sulle forme di motivazione degli atti giurisdizionali; la Corte ha valutato che la censura non fosse sufficientemente specifica

  • art. 273 cod. proc. pen.

    richiamato nei motivi relativi alle prove e alle dichiarazioni dei collaboratori

    norma sulle prove testimoniali e dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che la valutazione di attendibilità rientri nel sindacato di merito se motivato

  • art. 7 legge n.203/1991

    richiamata in relazione all'aggravante omicidio aggravato

    norma che disciplina l'aggravante di agevolazione mafiosa; citata per evidenziare precedenti rilevanti nella biografia criminale dell'indagato

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    disposta la trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario

    norma che regola la comunicazione agli istituti penitenziari in caso di provvedimenti che incidono sulla posizione del detenuto

Massime di principio

  • Per contestare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario indicare in modo preciso quali omissioni o errori motivazionali avrebbero potuto condurre a conclusioni diverse; le censure generiche sono inammissibili.
  • La Corte di legittimità verifica la coerenza logica e la congruenza della motivazione e la valenza sintomatica degli indizi, ma non è luogo per ritrattare valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice di merito.
  • Quando si contesta la qualificazione di una condotta come concorso esterno è cruciale dimostrare l'assenza di prova circa l'intenzionalità dell'azione e la sua incidenza causale sull'associazione: la mera mediazione o occasionalità può non essere sufficiente per configurare il concorso esterno.
  • Dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni possono avere rilevanza probatoria significativa, ma la loro valutazione spetta al giudice di merito; in Cassazione si può ottenere l'annullamento solo se la motivazione del giudice di merito è apodittica o logicamente carente.
  • Il successo parziale del ricorso (annullamento limitato a uno dei capi) è possibile e utile: anche se la misura cautelare resta per altri reati, l'annullamento di una imputazione riduce il carico difensivo e può portare a conseguenze rilevanti in fase successiva.

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