Ordinanza n. 1057/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 368/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il diniego o i rilievi relativi alla pratica di nulla osta al lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. In appello è stata invocata, quale elemento sopravvenuto o integrativo, la documentazione depositata in un separato giudizio dal datore di lavoro, relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego territoriale finalizzata a verificare l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale per la mansione richiesta. La contestazione riguardava quindi l'incidenza di tale documentazione sulla carenza documentale rilevata dall'Amministrazione e sulla regolarità della procedura finalizzata al rilascio del nulla osta al lavoro.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato l'esito reiettivo dell'ordinanza di primo grado. Ha ritenuto che la pratica presentasse un'oggettiva carenza documentale e che la documentazione prodotta separatamente dal datore di lavoro non fosse idonea a superare i rilievi dell'Amministrazione. In particolare, l'art. 22 del d.lgs. 286/1998 richiede che la verifica presso il Centro per l'impiego sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale preceda la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; nella fattispecie, invece, la comunicazione era intervenuta successivamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale precede la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero
La verifica dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale costituisce un adempimento preliminare: deve essere effettuata prima della richiesta nominativa di nulla osta e non può essere validamente sostituita, ai fini del superamento della carenza documentale, da una comunicazione successiva.
art. 62 c.p.a.
Norma processuale richiamata quale base dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
Massime di principio
- Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta; l'adempimento successivo non sana la carenza documentale della pratica.
- In sede cautelare, la documentazione prodotta successivamente e in un separato giudizio non supera i rilievi dell'Amministrazione quando attesti un adempimento che, per legge, avrebbe dovuto essere eseguito anteriormente alla richiesta amministrativa.
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