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Sentenza

Sentenza n. 1911/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 104/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 3651/2024, pubblicata in data 15.01.2025, notificata il 21.05.2025 e passata in giudicato, con cui è stato accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a fruire dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 (c.d. bonus mamma), condannando l’intimato Ministero a corrisponderle la relativa quota di contributi previdenziali trattenuta in busta paga nel 2024, fino al limite massimo di € 3.000,00 annui.

Giustizia amministrativa202600880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, asserita dalla ricorrente, della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 104/2025, che aveva riconosciuto il diritto all’esonero contributivo «bonus mamma» e condannato il Ministero a corrispondere i contributi trattenuti nel 2024, fino a € 3.000 annui

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 104/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, notificata il 21 maggio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto all’esonero contributivo previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, della l. n. 213/2023 e condannato il Ministero a restituire la quota previdenziale trattenuta in busta paga nel 2024, entro il limite di € 3.000 annui. La ricorrente ha chiesto l’accredito delle somme e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Dopo la costituzione del Ministero, che ha eccepito l’inammissibilità sostenendo di aver già eseguito la sentenza prima del ricorso, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento con un’istanza contenente la sola indicazione «non pagata», senza contestare specificamente i documenti prodotti dall’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione del Ministero e dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. La documentazione prodotta attestava la liquidazione e il pagamento delle somme dovute già nell’agosto 2025, prima della proposizione del giudizio nel maggio 2026: il prospetto di liquidazione era stato elaborato dalla Ragioneria territoriale e convalidato dal Ministero, e il cedolino di agosto 2025 documentava l’accredito. La generica indicazione «non pagata», non accompagnata da una contestazione specifica di tali risultanze, non è stata ritenuta idonea a smentirle; il pagamento è stato quindi considerato provato anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. In applicazione dell’orientamento della Sezione, il ricorso per ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario già eseguita dall’Amministrazione prima dell’instaurazione del giudizio è inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione individua il rito con cui è stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Trattasi, tuttavia, di un’indicazione generica che non è stata accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine a quanto dedotto e documentato dall’Amministrazione resistente circa l’avvenuto pagamento alla ricorrente, già in data antecedente all’introduzione del presente giudizio di ottemperanza, di quanto ad essa dovuto sulla base della sentenza civile azionata (fatto che, pertanto, può ritenersi provato anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.).

    In assenza di contestazioni specifiche della parte interessata, la documentazione dell’Amministrazione sull’avvenuto pagamento può fondare la prova del fatto, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il giudicato prima dell’instaurazione del giudizio.
  • La documentazione dell’Amministrazione che attesta l’esecuzione del giudicato può essere ritenuta prova dell’avvenuto adempimento quando il ricorrente non la contesti specificamente; una mera indicazione generica di mancato pagamento non è sufficiente a superarla.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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