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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01814/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La professionista, nominata difensore d'ufficio nel procedimento penale di un assistito, aveva chiesto la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta. Il giudice penale aveva rigettato la domanda e il Tribunale, decidendo sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, aveva confermato il rigetto ritenendo non provata la regolare notifica al difeso del decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero del credito professionale e non valida la successiva notifica del precetto, eseguita a un numero civico diverso da quello risultante dalla residenza. Nel ricorso per cassazione la difensora ha denunciato violazione degli artt. 82 e 116 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente subordinato la liquidazione a ulteriori attività esecutive non esigibili, come il tentativo di pignoramento immobiliare e presso terzi, mentre sarebbe stato sufficiente aver esperito il procedimento monitorio, il precetto e il pignoramento mobiliare negativo, senza dover anche provare l'impossidenza dell'assistito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura non colpiva la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: il rigetto dell'opposizione non era fondato sulla mancata attivazione di ulteriori forme di esecuzione oltre il pignoramento mobiliare, bensì sulla mancanza di prova della regolare notifica al difeso del decreto ingiuntivo e dell'effettiva notifica del precetto, attività preliminari necessarie per dimostrare un vano tentativo di recupero del credito professionale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il difensore d'ufficio ottiene la liquidazione a carico dell'erario solo se dimostra di aver esperito inutilmente, in modo serio e non pretestuoso, le procedure di recupero; una volta provato ciò, non è tenuto a dimostrare anche l'impossidenza dell'assistito. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili perché il Ministero è rimasto intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nei casi previsti; richiamato solo per la rappresentanza della ricorrente in proprio.

  • art. 97, quarto comma, c.p.p.

    prevede la nomina del sostituto del difensore di fiducia da parte del giudice; la Corte ricorda che in astratto anche tale difensore può ottenere la liquidazione del compenso.

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    "quando il difensore dimostra di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"

    la liquidazione dell'onorario al difensore d'ufficio presuppone la prova di un vano e non pretestuoso tentativo di recupero del credito professionale; non è però necessario provare anche l'impossidenza dell'assistito se tale tentativo è già dimostrato.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    regola l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione o di rigetto della liquidazione emesso in materia di patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 480 c.p.c.

    richiamato come norma relativa all'atto di precetto, considerato attività propedeutica all'avvio dell'esecuzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    legittima il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione del compenso al difensore d'ufficio a carico dell'erario, il diritto sorge solo se è dimostrato un effettivo tentativo di recupero del credito professionale, serio e non meramente formale.
  • La prova del vano esperimento delle procedure di recupero deve riguardare gli atti realmente necessari e preliminari all'esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo e del precetto; la critica alla decisione deve colpire la specifica ratio decidendi posta a base del rigetto.
  • Una volta provato l'inutile esperimento delle procedure esecutive, non può essere imposto al difensore d'ufficio un ulteriore onere di dimostrare l'assoluta incapienza patrimoniale del cliente, perché tale prova eccederebbe la funzione dell'istituto.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una motivazione diversa da quella effettivamente posta a fondamento del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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