Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2016 n. 22735 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.S. ha impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, relativa a 1.647,80 euro di IRAP per l'anno 2003. Ha sostenuto l'inesistenza del presupposto dell'imposta, poiché esercitava l'attività senza dipendenti, senza apporto di lavoro altrui e con beni strumentali limitati. In Cassazione ha inoltre dedotto che l'Agenzia, nel proporre appello, aveva contestato soltanto l'impugnabilità della cartella per motivi di imponibilità, senza impugnare l'accertamento della C.T.P. relativo all'assenza di autonoma organizzazione; tale capo sarebbe quindi passato in giudicato interno.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la C.T.R. avesse deciso su una questione non devoluta dall'appello dell'Agenzia e ormai coperta da giudicato interno. Ha accolto anche il terzo motivo, rilevando una contraddizione nella motivazione della C.T.R., che da un lato aveva riconosciuto l'impugnabilità della cartella anche per contestare la fondatezza dell'imposta e dall'altro aveva negato al contribuente la possibilità di dimostrare la non assoggettabilità all'IRAP. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sull'assenza del presupposto IRAP, ma il contribuente ha ottenuto la cassazione della sentenza sfavorevole.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può essere impugnata anche per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, quando essa costituisca il primo atto impositivo notificato al contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56

    In appello devono essere specificamente contestati i capi e le motivazioni della sentenza di primo grado; le questioni non impugnate restano fuori dal devolutum e possono formare giudicato interno.

  • Art. 329, comma 2, c.p.c.

    L'impugnazione parziale comporta il passaggio in giudicato delle parti della decisione non impugnate.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa; nel caso concreto, il giudice d'appello non poteva riesaminare il capo non impugnato.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte; la questione non è stata ritenuta decisiva perché l'accoglimento della tesi incompatibile può implicare il rigetto dell'eccezione senza una motivazione espressa.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    L'assoggettamento all'IRAP delle attività professionali presuppone, secondo la questione sottostante, l'esistenza di un'autonoma organizzazione. La Corte non ha però deciso definitivamente se tale requisito ricorresse, avendo cassato la sentenza per vizi processuali e motivazionali.

Massime di principio

  • In appello il giudice può esaminare soltanto le questioni effettivamente investite da specifici motivi di gravame; un capo autonomo non impugnato passa in giudicato interno e non può essere riformato d'ufficio.
  • Quando la cartella di pagamento è il primo atto notificato al contribuente, essa può essere impugnata anche per contestare la debenza del tributo e l'inesistenza del relativo presupposto, non soltanto per vizi propri della cartella.
  • La motivazione della sentenza deve essere coerente: non è logicamente possibile riconoscere il diritto di contestare la fondatezza dell'imposta e, nello stesso tempo, negare al contribuente la possibilità di provare la propria non imponibilità.
  • Per l'IRAP dei professionisti, l'assenza di dipendenti, collaboratori e di beni strumentali significativi costituisce un elemento rilevante per escludere l'autonoma organizzazione, ma la valutazione deve essere svolta concretamente dal giudice di merito.
  • La cassazione con rinvio per violazioni processuali non equivale automaticamente alla vittoria definitiva sul merito: il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia nei limiti indicati dalla Corte di cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.