Cassazione Penale, Sentenza n. 31532/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 423 e 449 c.p. (incendio in area boschiva per colpa). Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, in particolare criticando l'attendibilità del teste CORRAI (contraddizioni sulla estensione dell'incendio, sul riconoscimento dell'imputato e sulla tempistica), la valutazione di altre testimonianze (MURA, NUVOLI, FRAU, OBINU) e la mancata considerazione che la presenza dell'imputato intento a spegnere non prova di per sé di aver appiccato l'incendio; si sono inoltre richiamati verbali di fonoregistrazione contenenti presunte domande suggestive e affermazioni contrastanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze attengono alla valutazione del merito e alla credibilità delle prove orali, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi manifesti che qui non emergono. La Corte d'appello aveva rinnovato l'esame del teste CORRAI e valutato la sua testimonianza come pienamente attendibile, avendo fornito chiarimenti idonei a fugare i dubbi. Le testimonianze a difesa sono state ritenute contraddittorie o inattendibili per motivi specifici. È stata quindi confermata l'attribuzione dell'incendio all'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale
Norme applicate per la contestazione di incendio in area boschiva cagionato per colpa (imprudenza e imperizia) e per la valutazione della responsabilità penale dell'autore dell'abbruciamento non accompagnato da cautele
Corte costituzionale
Richiamata in relazione al principio secondo cui non sempre sussiste assenza di colpa che giustifichi l'esenzione dalla condanna per le spese e dalla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013; sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993; sez. 3 n. 13926 dell'01/12/2011; sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015; sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012
Principi di legittimità secondo cui la Corte di cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito e della credibilità delle prove; il sindacato è ammesso solo per vizi motivazionali manifesti, e diventa più rigoroso quando vi siano sentenze conformi nei due gradi di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è il luogo per una nuova valutazione della credibilità dei testi: i rilievi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili salvo che emergano vizi motivazionali manifesti, contraddizioni insanabili o illogicità evidenti.
- Quando i giudici di merito (tribunale e corte d'appello) concordano nelle valutazioni probatorie, il sindacato di legittimità è particolarmente limitato e il ricorrente deve indicare punti specifici e decisivi di travisamento o palese illogicità.
- La rinnovazione istruttoria in appello (esame di nuovo di un teste) può sanare dubbi sulla attendibilità e rafforzare la decisione, purché produca chiarimenti concreti e coerenti; la cassazione verifica solo la correttezza del percorso motivazionale risultante.
- In reati di incendio colposo, elementi materiali (cumuli di residui ancora caldi, assenza di cause alternative di autocombustione, condizioni meteorologiche) e la coerenza temporale delle testimonianze sono decisivi per l'attribuzione della responsabilità anche se l'imputato è stato visto a spegnere le fiamme.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso basato su travisamento della prova è necessario dimostrare pacificamente che la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica, non limitarsi a proporre una lettura alternativa più favorevole.
- Il mero fatto che una persona sia vista nell'atto di spegnere un incendio non esclude la responsabilità se convergono elementi probatori che indicano la sua responsabilità nella fase antecedente (es. residui di abbruciamento, testimonianze coerenti sul comportamento imprudente)
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