Cassazione Penale, Sentenza n. 25217/2022 del 01/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza del 01/10/2021 che aveva dichiarato inammissibile, in via summaria, l'istanza di revisione proposta da Bitonti per fatti per i quali era stato condannato (con riferimento ad agganci cellulari, dichiarazioni e conversazioni). La difesa aveva prodotto nuove prove testimoniali e una consulenza tecnica basata su metodologie diverse per la localizzazione dell'utenza telefonica, deducendo che tali novità erano idonee a mettere in crisi la ricostruzione di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la Corte d'appello di Bologna aveva violato i criteri procedurali dell'istruttoria rescindente: invece di valutare astrattamente la idoneità delle "prove nuove" a scalfire il giudicato, aveva effettuato apprezzamenti di merito sulla attendibilità dei testi e sulla efficacia tecnica della consulenza. La Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio (quanto alla decisione della Cassazione stessa) e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per un nuovo esame nella fase rescindente.
Norme richiamate
art. 630 c.p.p. comma 1 lett. c)
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
definisce le "prove nuove" idonee alla revisione; la Corte afferma che possono essere "nuove" anche valutazioni tecnico-scientifiche basate su metodologie diverse e più evolute rispetto a quelle precedenti
art. 634 c.p.p.
regola l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'istanza di revisione; va applicato limitandosi a valutare l'astratta idoneità del novum senza anticipare il merito
artt. 529, 530, 531 c.p.p.
artt. 529, 530, 531 c.p.p.
richiamati come criteri di risultato del giudizio di revisione (esiti assolutorî/procedimentali) che il giudice rescindente deve considerare solo in termini di idoneità astratta della prova nuova a determinare un diverso esito
Giurisprudenza di legittimità (massime citate)
Sez. 3, n. 15402/2016; Sez. 6, n. 20022/2014; Sez. 2, n. 49113/2013; Sez. 5, n. 15403/2014; Sez. 5, n. 10523/2018; Sez. 6, n. 13930/2017; Sez. 5, n. 14255/2013; Sez. 6, n. 34531/2013
consolidano il principio secondo cui in fase rescindente il giudice deve limitarsi a un giudizio astratto di idoneità del novum e non a un apprezzamento di merito; inoltre affermano che nuove tecniche o metodologie scientifiche possono costituire "prove nuove" anche se concernono temi già esaminati
Massime di principio
- In fase rescindente (preliminare) il giudice deve valutare solo l'astratta idoneità della "prova nuova" a rimettere in discussione il giudicato, evitando valutazioni di merito sull'attendibilità delle prove o dei testimoni
- Una consulenza tecnica presentata dalla difesa può essere considerata "prova nuova" se si basa su metodologie o acquisizioni tecnico-scientifiche diverse e più evolute rispetto a quelle impiegate nel processo originario
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 c.p.p. è ammissibile solo quando risulti evidente, "ictu oculi", che le ragioni dedotte siano inidonee a consentire una verifica favorevole nel giudizio di revisione; in caso di dubbio va ammessa l'istanza e svolto il contraddittorio
- Non è consentito al giudice della fase preliminare anticipare il merito attraverso un'analisi penetrante della prova nuova: se il provvedimento di rigetto mostra tale anticipazione, la Corte di Cassazione può annullarlo e disporre nuovo esame
- Nelle valutazioni comparative tra prova vecchia e novità va posta attenzione sia alla natura tecnica/metodologica del novum sia alla sua potenziale capacità di far emergere elementi obiettivi non disponibili precedentemente
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