Sentenza del 29/03/2017 n. 8059 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva ritenuto regolarmente notificate dieci cartelle di pagamento relative a diversi tributi e anni d’imposta. Ha denunciato: l’omessa pronuncia sulle eccezioni relative alla tardiva produzione documentale dell’agente della riscossione e alla nullità delle notifiche; l’illegittimità della notificazione diretta delle cartelle mediante raccomandata postale; e la violazione delle norme sulla conformità delle copie degli avvisi di ricevimento agli originali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha stabilito che la decisione della Commissione regionale sulla regolarità delle notifiche implicava il rigetto delle eccezioni incompatibili con tale conclusione, anche se non espressamente esaminate. Ha inoltre confermato che l’agente della riscossione può notificare direttamente la cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità dell’intervento di un ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore e senza relata di notifica. La contestazione della conformità delle copie degli avvisi di ricevimento è stata ritenuta non adeguatamente specifica. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata implica logicamente il rigetto delle eccezioni incompatibili con la soluzione accolta, anche se tali eccezioni non sono esaminate espressamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La questione della produzione documentale in grado d’appello è stata ritenuta assorbita dalla statuizione sulla regolarità delle notifiche e non ha determinato l’annullamento della sentenza.
Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1
La contribuente ne invocava la violazione con riferimento alle formalità di tutela della riservatezza nella notificazione a soggetti diversi dal destinatario, ma l’eccezione è stata implicitamente respinta.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis)
La contribuente sosteneva che fosse necessaria una raccomandata informativa quando la notifica fosse ricevuta da un soggetto diverso; la censura non è stata accolta.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La disposizione consente la notificazione diretta della cartella da parte dell’agente della riscossione tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza intermediazione di ufficiali giudiziari, messi comunali o agenti di polizia municipale e senza necessità di relata.
Artt. 2712 e 2719 c.c.
La contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere specifica e circostanziata, indicando il documento contestato e gli aspetti concreti della presunta difformità; formule generiche non sono sufficienti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5
Il giudice può ordinare il deposito degli originali soltanto dopo una contestazione rituale ed efficace della conformità delle copie prodotte.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
La questione della decadenza dalla riscossione era stata dedotta dalla contribuente, ma è rimasta assorbita dalla conferma della regolarità delle notifiche.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4
La censura relativa alla sottoscrizione dei ruoli non è stata esaminata nel merito, perché ritenuta assorbita dalla decisione sulla validità delle notifiche.
Massime di principio
- La notificazione diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’agente della riscossione è, in linea generale, valida e non richiede né un ufficiale notificatore né una relata di notifica.
- Una sentenza non viola necessariamente l’obbligo di pronunciarsi su tutte le domande quando una statuizione espressa rende logicamente incompatibili e quindi implicitamente respinte le altre eccezioni.
- La contestazione della conformità di copie o fotocopie agli originali deve essere tempestiva, specifica e dettagliata; formule generiche come "si contesta tutta la documentazione" normalmente non sono sufficienti.
- Solo una contestazione efficace della conformità consente di chiedere al giudice l’esibizione o il deposito degli originali; in mancanza, le copie prodotte possono essere utilizzate come conformi.
- Quando la validità della notifica viene confermata, le questioni successive o dipendenti, come decadenza, vizi del ruolo o altre difese di merito, possono essere dichiarate assorbite e non esaminate.
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