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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per tentata estorsione aggravata dall'uso del 'metodo mafioso' (art. 416bis.1 c.p.) con quattro censure principali: 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'aggravante mafiosa (si eccepiva che la denuncia fu presentata il giorno dopo, che il ricorrente non riconobbe il coimputato come capoclan e che mancava coartazione evidente); 2) mancata indicazione dettagliata dell'incidenza dell'aggravante nella determinazione della pena; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4 c.p.); 4) mancata concessione dell'attenuante per ravvedimento/resipiscenza (art. 62, n. 6 c.p.) in relazione a un'offerta risarcitoria di €1.000 ritenuta incongrua.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito sull'aggravante del metodo mafioso, affermando che l'estorsione "ambientale" può integrare l'aggravante anche quando l'intimidazione sia implicita e la vittima non conosca l'appartenenza a un clan; ha considerato adeguata la quantificazione sintetica della pena da parte del GIP e della Corte d'appello, non ravvisando pregiudizi per il ricorrente; ha confermato il diniego dell'attenuante per danno di speciale tenuità perché, in caso di consumazione, il danno patrimoniale sarebbe verosimilmente stato rilevante (il "pizzo" è parametrato all'attività); ha altresì confermato il diniego dell'attenuante per ravvedimento perché l'offerta di risarcimento non fu formalizzata e la somma era incongrua. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Rilevato solo in ordine alla modalità della trattazione (contraddittorio cartolare) della causa in Cassazione; norma processuale richiamata per la modalità istruttoria.

  • art. 416-bis.1 c.p. (e richiamo a d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 7)

    Applicata per qualificare l'aggravante del "metodo mafioso"; la Corte interpreta tale aggravante in senso ampio, includendo le estorsioni "ambientali" e le intimidazioni "silenti" senza necessità che la vittima conosca l'appartenenza dell'estorsore al clan o che vi sia una minaccia esplicita.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante per danno di speciale tenuità può essere applicata anche al tentativo se da giudizio prognostico emerge che il danno sarebbe stato minimo; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che, per estorsioni legate al pizzo, il danno sarebbe verosimilmente stato rilevante, quindi l'attenuante non è riconosciuta.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    L'attenuante per ravvedimento richiede una manifestazione concreta e congrua di risarcimento e/o ravvedimento; offerte non formalizzate o economicamente insufficienti (qui lettere e €1.000) possono essere ritenute incongrue e non idonee a giustificare l'attenuante.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamata in relazione al meccanismo delle riduzioni: la Corte osserva che il GIP applicò riduzioni per rito e attenuanti e talune operazioni di calcolo, e che l'eventuale omissione di alcuni passaggi argomentativi non ha arrecato pregiudizio al ricorrente.

Massime di principio

  • L'aggravante del "metodo mafioso" si applica anche alle estorsioni "ambientali": non è necessario che la vittima conosca l'appartenente al clan né che vi sia una minaccia esplicita se il contesto territoriale e il linguaggio usato evocano il dominio mafioso.
  • Perché sia revocata o censurata la quantificazione sintetica della pena è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla mancata esplicitazione delle singole operazioni di aumento/diminuzione; una motivazione sintetica può essere accettabile se non produce illegittimità o pregiudizio.
  • L'attenuante per danno di speciale tenuità nel tentativo richiede un giudizio prognostico preciso: va valutato non solo il possibile danno patrimoniale, ma anche gli effetti lesivi sulla persona offesa, specie nei reati plurioffensivi come l'estorsione.
  • Per ottenere l'attenuante del ravvedimento/risarcimento è necessario che l'offerta sia concreta, formalizzata e congrua rispetto al danno; manifestazioni informali o somma irrisoria possono essere ritenute inidonee.
  • Nelle contestazioni relative al metodo mafioso, elementi contestuali (linguaggio, luogo, prassi locali, riferimenti impliciti come "mettersi a posto" o indicazioni di rivolgersi a determinate località) possono essere decisivi per integrare l'aggravante anche in assenza di minacce esplicite.

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