Cassazione Penale, Ordinanza n. 06642/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, condannati in secondo grado solo per un capo residuo dopo la declaratoria di estinzione per prescrizione di altri capi, ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la responsabilità per il delitto di formazione di una falsa carta d'identità intestata a terzo, con inserimento dell'effigie di uno degli imputati, e ha rideterminato la pena. Il primo ricorso contesta: 1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla responsabilità, sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato e sulla valutazione delle prove, chiedendo in sostanza una nuova lettura del compendio probatorio; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) i criteri di determinazione della pena. Il secondo ricorso ripropone doglianze sovrapponibili: contestazione della prova della falsità del documento, mancata consulenza grafologica, inattendibilità del riconoscimento degli imputati, riferibilità di utenze e indirizzi ad altri soggetti, esito negativo della perquisizione, diniego delle attenuanti generiche e trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Osserva che le censure sulla responsabilità sollecitano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; che, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile solo con specifiche allegazioni che qui mancano; che le doglianze sono inoltre aspecifiche perché non si confrontano con la motivazione d'appello, fondata sulla falsa carta d'identità, sul riconoscimento degli imputati da parte delle persone offese, sui riscontri relativi ai recapiti e sui dati bancari; che il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione congrua, basata su gravità del fatto, profitto, danno e, per uno degli imputati, precedenti penali; che la determinazione della pena è conforme ai criteri legali e, trattandosi di pena pari al minimo edittale o comunque al di sotto della media, non richiede una motivazione analitica. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come titolo del concorso di persone nel delitto di falsità documentale contestato
art. 497-bis, secondo comma, c.p.
norma incriminatrice del fatto residuo, relativo alla formazione di falsa carta d'identità
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi; l'incensuratezza, da sola, non basta
art. 132 c.p.
la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nel rispetto dei criteri legali
art. 133 c.p.
criteri oggettivi e soggettivi da considerare nella commisurazione della pena
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per i limiti di deducibilità del travisamento della prova in cassazione
art. 125 c.p.p.
implicitamente evocato nel controllo di sufficienza e non illogicità della motivazione
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa proposta dal ricorrente.
- Il vizio di travisamento della prova, specie nel regime della doppia conforme, è deducibile solo se il ricorrente indica specificamente il dato probatorio asseritamente travisato e dimostra che esso sia stato valutato per la prima volta nella motivazione di secondo grado o sia stato omesso in modo decisivo.
- Le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata sono aspecifiche e inammissibili.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se la motivazione richiama elementi ritenuti decisivi, come gravità del fatto, profitto conseguito, danno cagionato e precedenti penali; non occorre dare conto analitico di ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- L'incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quanto più ci si discosta dal minimo edittale, tanto più è richiesta una motivazione specifica, ma quando la pena è pari al minimo o sotto la media edittale è sufficiente un richiamo all'adeguatezza della sanzione.
- La presenza di un concorso di soggetti o di ulteriori intestazioni/recapiti riferibili a terzi non esclude, di per sé, la responsabilità dell'imputato quando la motivazione di merito abbia individuato riscontri autonomi e coerenti sulla sua partecipazione al fatto.
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