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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2104/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di plurimi reati collegati all'attività dei cosiddetti "presidi di solidarietà" contro esecuzioni di sfratto (minaccia e violenza a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, violenza privata, danno, ecc.). Le censure principali riguardavano: 1) presunta errata qualificazione giuridica delle condotte collettive e anticipazione della soglia di rilevanza penale basata sulla "mera presenza" del gruppo; 2) vizi di motivazione e travisamento delle prove relativamente all'identificazione dei singoli e alla loro partecipazione ai singoli episodi (capì d'imputazione 1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24-29, 32); 3) erronea negazione dell'attenuante ex art. 62, comma 1 n.1 cod. pen. (motivi di particolare valore morale o sociale); 4) errori di calcolo e di determinazione della pena (compresi aumenti per continuazione); 5) contestata legittimazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino a costituirsi parte civile per i danni subiti dagli avvocati coinvolti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in massima parte i ricorsi manifestamente infondati e ne ha dichiarato l'inammissibilità, confermando la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito della Corte d'appello. Ha però accolto due specifici profili di censura relativi alla determinazione della pena: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva inflitta a Nicolò Angelino, rideterminandola in anni 1, mesi 6 e giorni 15 (in luogo di anni 1 e mesi 7); 2) ha annullato senza rinvio la pena inflitta a Michele Garau, rideterminandola in anni 1 e mesi 1 (in luogo di anni 1 e mesi 2). Quanto al resto, la Cassazione ha confermato che la partecipazione al presidio collettivo, ove idonea a intimidire e ostacolare l'ufficiale giudiziario e gli agenti, integra le fattispecie contestate anche senza che per ciascun partecipante emerga un contributo individuale di violenza esplicita. Ha inoltre ritenuto non applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n.1 cod. pen. e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. L'eccezione sulla legittimazione dell'Ordine degli Avvocati è divenuta superflua dopo la revoca della costituzione di parte civile e la rinuncia del motivo.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Applicato per configurare la responsabilità in concorso: la Corte ha ritenuto che la partecipazione collettiva al presidio, idonea a esercitare intimidazione e compressione dell'azione del pubblico ufficiale, può integrare il concorso di persone anche in assenza di un singolo atto violento individuale

  • art. 336 cod. pen.

    Richiamato per i reati di minaccia o violenza a pubblico ufficiale: la Corte ha affermato che non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale o indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale

  • art. 337 cod. pen.

    Applicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha confermato che l'azione collettiva che impedisce o ostacola l'operato dell'ufficiale giudiziario integra la fattispecie, anche quando il contributo individuale non sia un atto di violenza esplicita

  • art. 339, comma 2, cod. pen.

    Richiamato fra le norme penalmente contestate nell'ambito delle condotte contrarie all'ufficiale giudiziario; la Corte lo include nella compagine normativa valutata in relazione alle azioni di contrasto agli sfratti

  • art. 341-bis cod. pen.

    Invocato per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in presenza di più persone: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie quando espressioni offensive, udite dai presenti, hanno creato condizioni ostative all'azione del pubblico ufficiale

  • art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen.

    La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale perché il comportamento contestato non era conformato a valori condivisi dalla prevalente coscienza collettiva né idoneo a perseguire fini socialmente meritevoli nel senso richiesto dalla giurisprudenza

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato di violenza privata: la Corte ha confermato che le condotte di accerchiamento, strattonamento e imposizione di barriere possono integrare tale fattispecie quando limitano la libertà di azione delle vittime

  • art. 605 cod. pen.

    Usato per rubricare l'ipotesi di oltraggio o ingiurie nei confronti di persone offese (compresi pubblici ufficiali) nell'ambito dei presidi; la Corte ha ritenuto provate le condotte offensive in più episodi

  • art. 635, commi 1 e 2, cod. pen.

    Richiamato per i reati di danneggiamento (es. spostamento cassonetti, creazione di barriere): la Corte ha ritenuto che tali azioni integrassero le fattispecie contestate ove ostacolassero l'esecuzione degli atti

  • art. 612 cod. pen.

    Citando il reato di minaccia, la Corte ha valutato le minacce anche se indirette come idonee a costringere pubblici ufficiali a rinviare o sospendere le procedure

Massime di principio

  • La partecipazione collettiva a un "presidio" idoneo a intimorire o ostacolare un pubblico ufficiale può integrare reati come minaccia o resistenza anche in assenza di un atto violento individuale: la pressione di gruppo è rilevante come fatto obiettivo
  • Per riconoscere l'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale (art. 62, comma 1 n.1) è necessario che il motivo sia condiviso dalla prevalente coscienza collettiva; la mera convinzione soggettiva dell'agente non è sufficiente
  • Le dichiarazioni delle persone offese e degli agenti, unitamente a riprese video e alle operazioni di identificazione, costituiscono fondamento probatorio solido: le censure generiche sulla motivazione sono difficilmente ammesse in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato analiticamente
  • Errori di calcolo della pena o difformità tra la motivazione e la quantificazione dell'aumento per continuazione possono essere rettificati dalla Cassazione con annullamento parziale senza rinvio e rideterminazione della pena
  • La costituzione e la successiva revoca della parte civile incidono sull'esame dei motivi relativi alla legittimazione: una revoca rende superfluo il giudizio sulla legittimità della costituzione stessa
  • In situazioni analoghe è essenziale documentare il proprio ruolo individuale: chi contesta responsabilità penale per partecipazione collettiva dovrebbe provare l'assenza di qualsiasi apporto intimidatorio o ostativo all'azione del pubblico ufficiale

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