Cassazione Penale, Sentenza n. 2104/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la decisione della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di plurimi reati collegati all'attività dei cosiddetti "presidi di solidarietà" contro esecuzioni di sfratto (minaccia e violenza a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, violenza privata, danno, ecc.). Le censure principali riguardavano: 1) presunta errata qualificazione giuridica delle condotte collettive e anticipazione della soglia di rilevanza penale basata sulla "mera presenza" del gruppo; 2) vizi di motivazione e travisamento delle prove relativamente all'identificazione dei singoli e alla loro partecipazione ai singoli episodi (capì d'imputazione 1, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 24-29, 32); 3) erronea negazione dell'attenuante ex art. 62, comma 1 n.1 cod. pen. (motivi di particolare valore morale o sociale); 4) errori di calcolo e di determinazione della pena (compresi aumenti per continuazione); 5) contestata legittimazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino a costituirsi parte civile per i danni subiti dagli avvocati coinvolti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto in massima parte i ricorsi manifestamente infondati e ne ha dichiarato l'inammissibilità, confermando la ricostruzione dei fatti e le valutazioni di merito della Corte d'appello. Ha però accolto due specifici profili di censura relativi alla determinazione della pena: 1) ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena detentiva inflitta a Nicolò Angelino, rideterminandola in anni 1, mesi 6 e giorni 15 (in luogo di anni 1 e mesi 7); 2) ha annullato senza rinvio la pena inflitta a Michele Garau, rideterminandola in anni 1 e mesi 1 (in luogo di anni 1 e mesi 2). Quanto al resto, la Cassazione ha confermato che la partecipazione al presidio collettivo, ove idonea a intimidire e ostacolare l'ufficiale giudiziario e gli agenti, integra le fattispecie contestate anche senza che per ciascun partecipante emerga un contributo individuale di violenza esplicita. Ha inoltre ritenuto non applicabile l'attenuante di cui all'art. 62, comma 1 n.1 cod. pen. e ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. L'eccezione sulla legittimazione dell'Ordine degli Avvocati è divenuta superflua dopo la revoca della costituzione di parte civile e la rinuncia del motivo.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Applicato per configurare la responsabilità in concorso: la Corte ha ritenuto che la partecipazione collettiva al presidio, idonea a esercitare intimidazione e compressione dell'azione del pubblico ufficiale, può integrare il concorso di persone anche in assenza di un singolo atto violento individuale
art. 336 cod. pen.
Richiamato per i reati di minaccia o violenza a pubblico ufficiale: la Corte ha affermato che non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo sufficiente qualsiasi forma di coazione, anche morale o indiretta, idonea a comprimere la libertà d'azione del pubblico ufficiale
art. 337 cod. pen.
Applicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha confermato che l'azione collettiva che impedisce o ostacola l'operato dell'ufficiale giudiziario integra la fattispecie, anche quando il contributo individuale non sia un atto di violenza esplicita
art. 339, comma 2, cod. pen.
Richiamato fra le norme penalmente contestate nell'ambito delle condotte contrarie all'ufficiale giudiziario; la Corte lo include nella compagine normativa valutata in relazione alle azioni di contrasto agli sfratti
art. 341-bis cod. pen.
Invocato per l'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale commesso in presenza di più persone: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie quando espressioni offensive, udite dai presenti, hanno creato condizioni ostative all'azione del pubblico ufficiale
art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen.
La Corte ha escluso l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale perché il comportamento contestato non era conformato a valori condivisi dalla prevalente coscienza collettiva né idoneo a perseguire fini socialmente meritevoli nel senso richiesto dalla giurisprudenza
art. 610 cod. pen.
Richiamato in relazione al reato di violenza privata: la Corte ha confermato che le condotte di accerchiamento, strattonamento e imposizione di barriere possono integrare tale fattispecie quando limitano la libertà di azione delle vittime
art. 605 cod. pen.
Usato per rubricare l'ipotesi di oltraggio o ingiurie nei confronti di persone offese (compresi pubblici ufficiali) nell'ambito dei presidi; la Corte ha ritenuto provate le condotte offensive in più episodi
art. 635, commi 1 e 2, cod. pen.
Richiamato per i reati di danneggiamento (es. spostamento cassonetti, creazione di barriere): la Corte ha ritenuto che tali azioni integrassero le fattispecie contestate ove ostacolassero l'esecuzione degli atti
art. 612 cod. pen.
Citando il reato di minaccia, la Corte ha valutato le minacce anche se indirette come idonee a costringere pubblici ufficiali a rinviare o sospendere le procedure
Massime di principio
- La partecipazione collettiva a un "presidio" idoneo a intimorire o ostacolare un pubblico ufficiale può integrare reati come minaccia o resistenza anche in assenza di un atto violento individuale: la pressione di gruppo è rilevante come fatto obiettivo
- Per riconoscere l'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale (art. 62, comma 1 n.1) è necessario che il motivo sia condiviso dalla prevalente coscienza collettiva; la mera convinzione soggettiva dell'agente non è sufficiente
- Le dichiarazioni delle persone offese e degli agenti, unitamente a riprese video e alle operazioni di identificazione, costituiscono fondamento probatorio solido: le censure generiche sulla motivazione sono difficilmente ammesse in Cassazione se i giudici di merito hanno motivato analiticamente
- Errori di calcolo della pena o difformità tra la motivazione e la quantificazione dell'aumento per continuazione possono essere rettificati dalla Cassazione con annullamento parziale senza rinvio e rideterminazione della pena
- La costituzione e la successiva revoca della parte civile incidono sull'esame dei motivi relativi alla legittimazione: una revoca rende superfluo il giudizio sulla legittimità della costituzione stessa
- In situazioni analoghe è essenziale documentare il proprio ruolo individuale: chi contesta responsabilità penale per partecipazione collettiva dovrebbe provare l'assenza di qualsiasi apporto intimidatorio o ostativo all'azione del pubblico ufficiale
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