Ordinanza n. 227/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.: - del progetto di vita personalizzato prot n. -OMISSIS- predisposto dall'A.S.L. di Avellino, in favore del minore -OMISSIS- contenente l'indicazione di 17,50 ore di trattamento ABA, comprensivo di 4 ore mensili di parent training e 1 ore mensili di supervisione, per la durata di un anno, negando, così, di fatto l'erogazione di 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali; - della delibera A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS-e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi in quanto lesivo degli interessi del minore; - della delibera A.S.L. di Avellino n. -OMISSIS- in quanto atto presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi; e per la condanna della stessa Amministrazione intimata all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 30 ore settimanali di terapia ABA, comprensive di 3 ore mensili di supervisione fino al compimento del diciottesimo anno d'età o in subordine per un arco temporale compreso tra 36 mesi a 60 mesi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto di vita personalizzato dell’A.S.L. di Avellino che prevedeva 17,50 ore settimanali di trattamento ABA, oltre a parent training e supervisione, anziché il trattamento intensivo richiesto di 30 ore settimanali
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto di vita personalizzato predisposto dall’A.S.L. di Avellino, nonché gli atti presupposti e il PDTA regionale sull’autismo, sostenendo che il minore avesse diritto all’erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di un trattamento ABA di almeno 30 ore settimanali, comprensive di tre ore mensili di supervisione, fino alla maggiore età o, in subordine, per un periodo da 36 a 60 mesi. È stata proposta domanda cautelare per ottenere immediatamente l’incremento del trattamento e, in subordine, la continuità del trattamento già autorizzato e dell’équipe terapeutica. La controversia riguarda la congruità del progetto sanitario rispetto alle condizioni cliniche del minore, la gravità del disturbo autistico e la determinazione dell’intensità, delle modalità e della durata del trattamento ABA. L’A.S.L. ha prospettato anche la possibilità che ulteriori attività terapeutiche fossero svolte in ambito familiare o scolastico, con il coinvolgimento di genitori, insegnante di sostegno e assistente specializzato.
La decisione
Il Collegio ha confermato il precedente decreto monocratico. Ha accolto parzialmente la domanda cautelare, ordinando all’A.S.L. di continuare a erogare il trattamento ABA mediante la medesima équipe del Centro AIAS di Cicciano, già incaricata di seguire il minore, fino alla definizione del giudizio di merito. La misura è stata ritenuta necessaria per evitare una discontinuità terapeutica potenzialmente pregiudizievole, considerata la particolare fragilità del minore e la gravità clinica dei sintomi autistici, qualificati al livello 3 del DSM-5, con necessità di supporto molto significativo. L’incremento immediato a 30 ore settimanali non è stato invece accordato, perché richiede un approfondimento diagnostico e specialistico incompatibile con la sola fase cautelare. Le difese dell’A.S.L. sono state riservate alla fase di merito. Il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la patologia e la relativa gravità, verificare l’idoneità e l’efficacia del progetto impugnato e, se necessario, determinare ore, modalità e durata del trattamento ABA, comprese supervisione e parent training, entro i massimi temporali previsti dal PDTA regionale, come modificato. Al CTU è stato inoltre affidato il compito di valutare l’eventuale svolgimento di ulteriori ore in ambito familiare o scolastico e di favorire un accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
Consente l’adozione di misure cautelari collegiali; nel caso concreto ha fondato la conferma della continuità terapeutica, senza anticipare l’accertamento specialistico necessario per l’incremento del trattamento.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per la domanda di tutela cautelare monocratica proposta dai ricorrenti.
art. 65, comma 2, ultimo periodo, c.p.a.
necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico sul caso sottoposto all’esame, che è riservato al collegio
Richiamato per escludere, nella fase monocratica, la possibilità di disporre immediatamente l’incremento intensivo del trattamento in assenza di approfondimento diagnostico.
artt. 67 e 39, comma 1, c.p.a.
necessità di disporre sin d’ora C.T.U.
Richiamati quale base processuale per la disposizione della consulenza tecnica d’ufficio.
art. 193, comma 2, c.p.c.
giuro di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidatemi al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità
Disciplina la dichiarazione di giuramento del consulente tecnico d’ufficio, da rendere mediante deposito telematico.
art. 192, comma 2, c.p.c.
facoltà di non accettare l’incarico oppure debba astenersi
Richiamato per gli obblighi del CTU in caso di mancata accettazione o astensione.
PDTA approvato con DGRC n. 131/2021
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale ... per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva
Individua i massimi temporali di riferimento entro cui il CTU deve contenere l’eventuale durata del trattamento ABA.
DGRC n. 42/2024
modificato dalla DGRC n. 42/2024
Richiamata quale fonte modificativa del PDTA regionale utilizzato come parametro per la consulenza tecnica.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità del minore
Giustifica l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa ulteriore per l’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la determinazione dell’intensità di un trattamento sanitario riabilitativo richiede un approfondimento diagnostico e specialistico, il giudice può evitare di anticipare integralmente la decisione di merito e disporre una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la patologia, la sua gravità e l’adeguatezza del progetto terapeutico.
- In presenza di una particolare fragilità clinica e di un trattamento riabilitativo già in corso, il rischio di discontinuità terapeutica può giustificare una misura cautelare diretta a garantire la prosecuzione del trattamento con la medesima équipe fino alla definizione del giudizio, anche quando non sia ancora possibile stabilire cautelarmente un incremento dell’intensità assistenziale.
- La consulenza tecnica d’ufficio può essere finalizzata non solo all’accertamento medico-specialistico, ma anche alla determinazione concreta delle ore, delle modalità, della supervisione, del parent training e della durata del trattamento, nonché alla verifica dell’eventuale integrazione delle attività terapeutiche nei contesti familiare e scolastico.
- Quando il progetto terapeutico sanitario è contestato per sproporzione o inadeguatezza rispetto alle condizioni individuali dell’assistito, la valutazione giudiziale deve essere ancorata alle concrete condizioni cliniche del soggetto e alle fonti scientifiche e specialistiche poste a fondamento del convincimento tecnico.
- Il giudice può incaricare il CTU di favorire un accordo tra le parti sui contenuti del progetto di vita personalizzato, purché l’eventuale accordo sia verbalizzato e recepito dall’amministrazione mediante un provvedimento espresso e motivato, accettato dagli interessati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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