Sentenza n. 95/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 931/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inesecuzione della sentenza n. 931/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di 500 euro, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero l’11 febbraio 2025 e la ricorrente ha documentato il relativo passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione, oltre al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’adempimento delle Amministrazioni dello Stato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il presupposto generale per l’azione di ottemperanza volta a ottenere l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, adottare le misure necessarie, nominare un commissario ad acta e determinare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici è concesso un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso consente, nel caso concreto, di esperire il rimedio dell’ottemperanza.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il provvedimento giurisdizionale passato in giudicato non sia stato eseguito dall’Amministrazione obbligata, purché siano documentati il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato, la notificazione e l’inadempimento.
- Quando il giudicato impone all’Amministrazione di attribuire una prestazione amministrativa determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adozione degli atti necessari entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessando con l’adempimento spontaneo o con l’esecuzione sostitutiva del commissario ad acta.
- Per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere rispettato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorso il quale può essere attivato il rimedio dell’ottemperanza.
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