Cassazione Penale, Sentenza n. 17150/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva errore di fatto per la ritenuta inammissibilità di un motivo sostanziale relativo all'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 159/2011 (aggravante del metodo mafioso/agevolazione mafiosa). In particolare, sosteneva che, nell'ambito delle censure sulla non configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, aveva anche affermato che "medesime argomentazioni sono utili per escludere anche la sussistenza dell'aggravante speciale contestata", e quindi che la questione era stata comunque dedotta in sede di appello.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: gli errori censiti sono di natura valutativa e di interpretazione degli atti di merito (non riconducibili all'errore materiale o di fatto), e pertanto estranei al rimedio straordinario. La Corte ha osservato che la Corte d'appello non era stata dedotta da specifiche doglianze sul punto nell'atto di appello e che, in cassazione, il ricorrente non ha confrontato le sue doglianze con quanto la Corte territoriale aveva effettivamente deciso. Per tali ragioni il motivo è stato considerato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
L'art. 625-bis distingue errore materiale ed errore di fatto quali possibili ragioni per ricorso straordinario: l'errore materiale riguarda inesattezze formali nella trascrizione della volontà, l'errore di fatto riguarda svisti o equivoci sugli atti interni al giudizio di legittimità. Sono esclusi dal rimedio gli errori di valutazione o di interpretazione degli atti dei giudici di merito, che devono essere impugnati con i rimedi ordinari.
art. 7 d.l. n. 159 del 2011
Norma che disciplina l'aggravante connessa al metodo mafioso o alla finalità di agevolazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che la componente soggettiva (finalità agevolatrice) e la relativa contestazione devono essere specificamente dedotte in sede di appello; un richiamo generico non è sufficiente per assumere che la questione sia stata affrontata.
Corte cost. n. 186 del 2000
Giurisprudenza richiamata in relazione alla condanna alla cassa delle ammende: anche in assenza di dolo può essere disposto il pagamento se il ricorrente ha agito con insufficiente diligenza nella determinazione della causa di inammissibilità (colpa nella proposizione del ricorso).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è uno strumento molto limitato: può riguardare solo errori materiali o svisti percettivi sugli atti interni al giudizio di legittimità, non le valutazioni di merito o le interpretazioni giuridiche.
- Questioni non dedotte o non specificamente articolate nell'atto di appello non possono essere introdotte in cassazione o con ricorso straordinario come se fossero già state oggetto di contraddittorio: il giudice di legittimità può dichiararne l'inammissibilità.
- Un richiamo generico a ragionamenti svolti su altre questioni (es. citare, senza argomentare, che "medesime argomentazioni" valgono anche per un'aggravante) non sostituisce la necessità di una censura specifica e motivata in sede di appello.
- Se si ritiene che la Corte territoriale abbia travisato i fatti o omesso una verifica probatoria, il rimedio corretto è l'impugnazione ordinaria (appello o cassazione nei limiti consentiti), non il ricorso straordinario per errore di fatto, salvo che ricorra un palese svista o errore materiale.
- Chi propone ricorsi manifestamente inammissibili o senza adeguata cura rischia la condanna alle spese e sanzioni (es. ammende); è quindi importante verificare la correttezza formale e la fondatezza delle ragioni prima di proporre rimedi straordinari.
- Nella redazione dell'atto di appello occorre contestare espressamente e con argomentazione distinta tutte le doglianze ritenute fondamentali (anche sulle aggravanti), altrimenti tali questioni possono essere considerate non dedotte e quindi precluse in sede successiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16805/2022 del 02/05/2022
- Sentenza penale · 2 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 16808/2022 del 02/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →