Circolare numero 71 del 11-04-2017
Premessa 1.Ambito di applicazione 1.1 Soggetti destinatari e organizzazioni internazionali interessate 1.2 Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo 2. Prestazioni conseguibili 3. Condizioni e requisiti per il cumulo 4 Misura e calcolo del trattamento pensionistico 5 Esercizio del diritto 6 Decorrenza 7 Riscatto a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184 b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015 8 Modalità organizzative
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’attuazione dell’art. 18 della legge n. 115/2015, che consente, dal 1° gennaio 2016, il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli accreditati in alcune gestioni previdenziali italiane. Vengono indicati i soggetti ammessi, le gestioni interessate, le condizioni per l’esercizio del cumulo, le prestazioni conseguibili, i criteri di calcolo, la decorrenza e le regole sul riscatto dei periodi lavorati presso organismi internazionali. La circolare disciplina inoltre le modalità organizzative, istituendo un polo nazionale dedicato presso la Direzione provinciale di Varese.
Cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali ai fini pensionistici e regole sul riscatto
Cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali e disciplina del riscatto
La circolare dà attuazione all’art. 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha introdotto, dal 1° gennaio 2016, la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali con quelli accreditati in alcune gestioni previdenziali italiane. La disciplina nasce per recepire gli obblighi comunitari derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4168 e dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 4 luglio 2013, causa C-233/12, in materia di riconoscimento dei periodi di lavoro svolti presso organismi internazionali.
Quadro normativo e finalità della disposizione
La circolare richiama la specialità del regime previdenziale del personale delle organizzazioni internazionali, che non è assoggettato alle legislazioni di sicurezza sociale degli Stati in cui presta attività lavorativa. La legge n. 115/2015 è quindi interpretata come strumento di applicazione del principio comunitario secondo cui gli Stati membri non possono negare il riconoscimento dei periodi lavorativi svolti presso tali organismi, fermo restando che non sussiste obbligo di trasferire nei regimi speciali internazionali i diritti pensionistici maturati nel sistema nazionale in assenza di accordi specifici.
Soggetti destinatari e organizzazioni internazionali interessate
Possono accedere al cumulo:
- i cittadini dell’Unione europea, inclusi Svizzera e Paesi SEE, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’UE e i beneficiari di protezione internazionale;
- a condizione che abbiano lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’Unione europea o della Svizzera.
Le organizzazioni internazionali rilevanti sono quelle incluse nell’elenco disponibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. La circolare indica anche le modalità di consultazione dell’elenco, sia per ricerca tramite sigla sia mediante selezione dalla tendina dedicata.
Gestioni previdenziali italiane interessate e nozione di periodi assicurativi
La facoltà di cumulo può essere esercitata da chi sia o sia stato iscritto in Italia a una o più delle seguenti gestioni:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati dei professionisti ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996.
Ai fini dell’art. 18, l’espressione "periodi assicurativi" va intesa come periodi comunque coperti da contribuzione. Sono valorizzabili solo i periodi maturati presso organizzazioni internazionali che derivino da rapporti di lavoro dipendente svolti nell’UE o in Svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, non rimborsati e non sovrapposti a quelli già posseduti nelle gestioni italiane.
La circolare precisa che il cumulo deve riguardare tutti i periodi assicurativi posseduti dal richiedente: non è quindi consentito un cumulo parziale. I periodi presso le organizzazioni internazionali, salvo quelli rimborsati, sono parificati ai contributi versati o accreditati in base alla legislazione italiana ai fini pensionistici. Resta esclusa la possibilità di totalizzare tali periodi con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o in Paesi convenzionati con l’Italia; in tali casi, all’interessato deve essere attribuito il trattamento più favorevole tra quello calcolato secondo l’art. 18 e quello derivante dalla totalizzazione internazionale.
Prestazioni conseguibili
Il cumulo può essere richiesto per conseguire il diritto alla pensione di:
- vecchiaia;
- invalidità;
- superstiti.
Se l’assicurato è iscritto a più gestioni italiane, i periodi dell’organizzazione internazionale concorrono alla formazione di un’unica prestazione pensionistica, calcolata secondo le regole vigenti della gestione che liquida il trattamento o, se del caso, della disciplina speciale di cumulo applicabile. La circolare richiama inoltre il comma 4 dell’art. 18, secondo cui le prestazioni liquidate in tale regime sono considerate pensioni a tutti gli effetti nell’ordinamento italiano.
Per le ipotesi di pensione a carico della Gestione separata, la circolare rinvia alle condizioni dell’art. 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, previste per la facoltà di computo.
Condizioni per l’esercizio del cumulo
L’art. 18, comma 2, richiede che il cumulo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione e che la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno pari a 52 settimane.
La circolare chiarisce che:
- il requisito delle 52 settimane va verificato considerando la contribuzione non sovrapposta presente in tutte le gestioni italiane in cui l’interessato risulta iscritto;
- il requisito minimo deve essere convertito nell’unità temporale prevista dalla gestione che liquida la prestazione;
- i periodi assicurativi presso l’organizzazione internazionale non devono essere sovrapposti a quelli italiani;
- il cumulo è ammesso solo se tali periodi sono necessari per perfezionare il diritto alla prestazione pensionistica richiesta.
Qualora l’assicurato raggiunga il diritto alla pensione con la sola contribuzione italiana, l’istituzione previdenziale liquida la prestazione esclusivamente sulla base dei periodi nazionali. Inoltre, la facoltà di cumulo è esclusa quando il diritto potrebbe già essere ottenuto mediante gli altri istituti nazionali di cumulo o totalizzazione richiamati dalla circolare, indipendentemente dal fatto che l’interessato li abbia espressamente richiesti.
È inoltre precluso il cumulo a chi sia già titolare, alla data della domanda, di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una gestione previdenziale italiana o di una delle organizzazioni internazionali considerate. Non costituisce invece ostacolo il fatto di aver maturato autonomamente un diritto a pensione presso l’organizzazione internazionale, in ragione della specialità di quel regime.
Misura della pensione e criteri di calcolo
La pensione liquidata in cumulo è calcolata esclusivamente con riferimento ai periodi maturati nel sistema pensionistico italiano. I periodi presso l’organizzazione internazionale incidono dunque sul solo diritto alla prestazione e non sulla sua misura.
Ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, utile per stabilire il sistema di calcolo, la circolare dispone di considerare anche la contribuzione maturata presso l’organizzazione internazionale. In ogni caso, il sistema di calcolo applicato resta quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.
Nei casi in cui la normativa preveda un requisito minimo di importo della rata pensionistica, tale requisito deve essere verificato considerando solo la contribuzione italiana. Per le pensioni di inabilità, invece, la contribuzione maturata presso gli organismi internazionali è rilevante ai fini della maggiorazione prevista dall’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995.
Domanda, soggetto competente e decorrenza
Il cumulo si consegue a domanda dell’interessato, da presentare al momento del pensionamento presso l’istituzione previdenziale italiana in cui sono stati maturati i periodi assicurativi. In presenza di più enti o gestioni, la domanda va presentata all’ente o alla forma assicurativa presso cui l’interessato risulta da ultimo iscritto, ovvero presso cui è stata versata o accreditata l’ultima contribuzione.
La domanda di cumulo può essere presentata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro dipendente con l’organizzazione internazionale.
Quanto alla decorrenza, la circolare richiama il comma 6 dell’art. 18:
- per i trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo, la decorrenza è fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo;
- per la pensione ai superstiti, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa;
- per l’invalidità, se i requisiti maturano dopo la domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
Resta inoltre ferma la disciplina sul differimento della decorrenza prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 42/2006 e dall’art. 12 della legge n. 122/2010.
Riscatto dei periodi di lavoro presso organismi internazionali
La circolare ricostruisce anche la disciplina del riscatto dei periodi di lavoro subordinato svolti presso organismi internazionali. Richiama la normativa storicamente applicata all’estero, in particolare l’art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969 e l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 184/1997, oltre ai chiarimenti amministrativi che hanno equiparato gli organismi internazionali alle località estere.
Con l’art. 18, comma 5, della legge n. 115/2015, la disciplina è però precisata nel senso che i periodi di lavoro presso un’organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione, possono essere riscattati nel sistema italiano secondo la normativa sul riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero.
Dal 1° gennaio 2016, i periodi lavorati presso organismi internazionali che non abbiano stipulato accordi con l’Italia in materia di assicurazioni sociali possono essere riscattati, a condizione che non possano dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo dell’organizzazione. La circolare chiarisce che il riscatto è possibile solo se non sia attivabile il cumulo ex art. 18, valutando la situazione contributiva esistente alla data della domanda.
Sono inoltre confermati i seguenti principi:
- il riscatto è esercitabile solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’organizzazione internazionale;
- è necessaria la certificazione dell’organismo circa l’insussistenza del diritto a pensione a suo carico;
- restano fermi gli altri requisiti probatori e documentali previsti dall’art. 51 della legge n. 153/1969;
- non è ammessa la rinuncia al periodo legittimamente accreditato dopo il pagamento, totale o parziale, dell’onere;
- il diritto al riscatto può essere esercitato anche dai superstiti del lavoratore, nei termini previsti dall’ordinamento dell’istituzione previdenziale interessata.
Per gli organismi internazionali che abbiano stipulato una convenzione con l’Italia in materia di assicurazioni sociali, la disciplina degli effetti su riscatto o trasferimento contributivo è rimessa all’accordo e alle relative disposizioni attuative. Per il lavoro subordinato prestato presso Stati esteri restano invece ferme le precedenti disposizioni amministrative attuative dell’art. 51, comma 2, della legge n. 153/1969.
Modalità organizzative e gestione centralizzata
Per assicurare una gestione specializzata del cumulo, con decorrenza 1° marzo 2017 è istituito presso la Direzione provinciale di Varese, nell’ambito della Linea prodotto servizi "Polo Convenzioni Internazionali", il Polo nazionale "Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art. 18, l. 29 luglio 2015, n. 115".
La circolare segnala che lo scambio di informazioni e notizie con le organizzazioni internazionali può avvenire anche per via informatica. Il Polo avvia i contatti con le organizzazioni interessate per acquisire documentazione e certificazioni dei periodi assicurativi e può utilizzare piattaforme informatiche per lo scambio del flusso informativo, anagrafico e contributivo e degli ulteriori dati utili all’accertamento del diritto a pensione nel regime speciale internazionale.
Il Polo cura anche i rapporti con le organizzazioni internazionali in materia di riscatto dei periodi di lavoro. Le strutture territoriali, invece, devono limitarsi a prendere in carico eventuali richieste di chiarimento o consulenza e inoltrarle alla Sede Polo, indicando i riferimenti dell’utente, compresi numero di cellulare ed email/PEC.
Punti principali
Ambito soggettivo e organizzazioni internazionali interessate
Possono avvalersi del cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell’UE e i beneficiari di protezione internazionale che abbiano lavorato nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali. Le organizzazioni rilevanti sono quelle indicate nell’elenco del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gestioni previdenziali coinvolte e periodi cumulabili
Il cumulo riguarda i soggetti iscritti o già iscritti all’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, alla Gestione separata, alle gestioni sostitutive ed esclusive e alle forme previdenziali dei liberi professionisti gestite da enti privatizzati. Sono valorizzabili solo i periodi contributivi non rimborsati, non sovrapposti e derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nell’UE o in Svizzera, cessati alla data di decorrenza della pensione.
Prestazioni conseguibili e regole di coordinamento
Il cumulo può essere richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti. Se l’assicurato ha contribuzione in più gestioni italiane, i periodi dell’organizzazione internazionale concorrono al conseguimento di un’unica prestazione, secondo le regole vigenti. Le pensioni liquidate ai sensi dell’art. 18 sono considerate pensioni a tutti gli effetti nell’ordinamento italiano.
Condizioni per l’esercizio del cumulo
È necessario che la contribuzione maturata in Italia sia almeno pari a 52 settimane e che i periodi non si sovrappongano. Il cumulo è ammesso solo se i periodi presso l’organizzazione internazionale sono necessari per raggiungere il diritto alla pensione; se il diritto si perfeziona con la sola contribuzione italiana, la pensione è calcolata esclusivamente su quest’ultima. La facoltà è esclusa quando il diritto può essere ottenuto con altri istituti di cumulo o totalizzazione previsti dalla normativa nazionale, ed è preclusa a chi sia già titolare di un trattamento pensionistico, salvo il caso di autonomia del diritto a pensione maturato presso l’organizzazione internazionale.
Misura della pensione e criteri di calcolo
La pensione è calcolata esclusivamente sulla base dei periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano, senza incidere sulla misura i periodi presso organizzazioni internazionali. Tuttavia, tali periodi devono essere considerati anche per verificare l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ai fini del sistema di calcolo. Per eventuali requisiti minimi di importo della rata pensionistica, rileva solo la contribuzione italiana. Per la pensione di inabilità, i periodi presso organismi internazionali incidono ai fini della maggiorazione prevista dall’art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995.
Domanda, decorrenza e gestione operativa
La domanda va presentata dall’interessato all’ente previdenziale italiano presso cui ha maturato i periodi, oppure all’ultimo ente di iscrizione o a quello presso cui risulta l’ultima contribuzione. La domanda può essere presentata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l’organizzazione internazionale. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, salvo le pensioni ai superstiti che decorrono dal mese successivo al decesso; per l’invalidità, se i requisiti maturano dopo la domanda, la decorrenza segue il mese successivo al perfezionamento.
Riscatto dei periodi di lavoro presso organismi internazionali
La circolare ricostruisce la disciplina del riscatto dei periodi di lavoro subordinato svolti presso organismi internazionali. Dal 1° gennaio 2016, i periodi che non possono dare diritto a una prestazione a carico del fondo pensionistico dell’organizzazione internazionale possono essere riscattati nel sistema italiano secondo la normativa sul riscatto dei periodi di lavoro all’estero, ma solo se non sia attivabile il cumulo ex art. 18. Il riscatto richiede la cessazione del rapporto, la certificazione dell’organismo internazionale e gli altri requisiti probatori previsti dall’art. 51 della legge n. 153/1969. Non è possibile rinunciare al periodo accreditato dopo il pagamento dell’onere.
Organizzazione del servizio e Polo nazionale
Per la gestione del cumulo è istituito dal 1° marzo 2017, presso la Direzione provinciale di Varese, il Polo nazionale "Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art. 18, l. 29 luglio 2015, n. 115", nell’ambito del Polo Convenzioni Internazionali. Il Polo cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, anche tramite scambio informatico di informazioni e documentazione, mentre le strutture territoriali gestiscono chiarimenti e consulenze da inoltrare al Polo.
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