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Circolare

Circolare numero 67 del 06-04-2017

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta con l’Associazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni. Sono indicati i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità di rilascio, la decorrenza di deleghe e revoche, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i relativi conti INPS da utilizzare. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017 e l’eventuale rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza.

Convenzione INPS-UN.SI.AU. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-UN.SI.AU. per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare dà conto della convenzione sottoscritta tra INPS e l’Associazione sindacale UNIONE SINDACATI AUTONOMI PENSIONATI (UN.SI.AU.) per la riscossione, mediante trattenuta sulla pensione, dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti. Il documento disciplina i soggetti legittimati, le modalità di conferimento e revoca della delega, la misura del contributo, i costi del servizio e le istruzioni contabili.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione è stata sottoscritta il 31 ottobre 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve essere trasmessa almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti legittimati alla delega

L’articolo 1 richiama l’articolo 23-octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono autorizzare la trattenuta del contributo sindacale. Hanno diritto a versare i contributi mediante trattenuta sulla pensione:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici.

Viene espressamente ribadito che l’articolo 23-octies non si applica ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma riguarda soltanto prestazioni pensionistiche derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere rilasciata utilizzando il testo predisposto dall’Istituto. Nel modulo devono essere indicati la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega deve essere firmata dal titolare della pensione e deve riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega e trasmissione dei dati

L’articolo 4 stabilisce che, se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, essa produce effetto dalla data di decorrenza della pensione stessa. I dati relativi alla delega sono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Per le deleghe rilasciate da soggetti già titolari di pensione, gli effetti decorrono:

  • dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega;
  • per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’Organizzazione deve trasmettere i dati della delega all’INPS in via telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e deve inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando comunque l’originale sottoscritto.

Revoca della delega

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega. L’Istituto provvede all’elaborazione della domanda nel più breve tempo possibile.

Se perviene una nuova delega su una prestazione per la quale è già attiva una delega verso un’altra Organizzazione, la nuova delega ha efficacia solo se è preceduta dalla revoca della precedente. La revoca deve contenere l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca produce effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

Il contributo sindacale è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:

  • 0,50% per gli importi fino alla misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% per la parte eccedente il trattamento minimo e non superiore al doppio dello stesso;
  • 0,35% per la parte eccedente il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari, mentre i relativi adempimenti sono affidati al livello centrale, tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale.

I costi del servizio di riscossione dei contributi sindacali, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono i seguenti:

  • nuova delega su domanda di pensione: euro 0,04;
  • nuova delega su pensione esistente: euro 0,74;
  • revoca delega telematizzata: euro 0,74;
  • variazione (revoca + acquisizione nuova delega): euro 1,48;
  • gestione delega: euro 0,04.

Esonero di responsabilità e poteri di sospensione o recesso

La convenzione precisa che non devono derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS. L’Istituto resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale e alle vicende connesse.

L’INPS è inoltre sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa collegate, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, su semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula o se sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre prevista la facoltà di recesso unilaterale in tutti i casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

All’Associazione è assegnato il codice INPS B8.

Per la rilevazione contabile delle trattenute sui contributi sindacali devono essere utilizzati i conti già in uso, ridenominati nell’allegato 2:

  • GPA25195, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
  • GPA27195, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
  • GPA11195, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e per l’imputazione del pagamento;
  • GPA35041, per gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato.

I conti indicati sono movimentabili esclusivamente dalle procedure previste per la ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate e per i pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono comunque definiti dalla Direzione generale.

Punti principali

Validità della convenzione e rinnovo

La convenzione con UN.SI.AU. è stata sottoscritta il 31 ottobre 2016 ed è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Possono aderire alla trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. Rientrano anche i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché la norma richiamata riguarda solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. I dati sono trasmessi all’INPS con le stesse modalità telematiche della domanda di prestazione. Se la delega è rilasciata da un soggetto già pensionato, decorre dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per la Gestione Dipendenti Pubblici decorre dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente. L’Organizzazione deve inviare i dati telematicamente secondo le specifiche tecniche INPS e trasmettere in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso l’INPS la delega per la riscossione della quota associativa. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova ha effetto solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e con gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante. La revoca opera dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, comprensivo della tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% sugli importi entro il trattamento minimo del FPLD; 0,40% sulla quota eccedente il minimo e non superiore al doppio del minimo FPLD; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del minimo FPLD.

Rapporti finanziari, spese e costi del servizio

I rapporti finanziari sono disciplinati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e gli adempimenti sono gestiti a livello centrale tra Direzione Generale e Organizzazione sindacale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione 0,04 euro; nuova delega su pensione esistente 0,74 euro; revoca delega telematizzata 0,74 euro; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) 1,48 euro; gestione delega 0,04 euro.

Esonero da responsabilità e facoltà dell’Istituto

Dall’applicazione della convenzione non devono derivare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra iscritto e Organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità del rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS delle spese sostenute nelle controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi, su semplice presentazione di nota specifica. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sulla denominazione, acronimo o logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative o regolamentari; può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato all’Associazione è B8. Ai fini contabili, per la rilevazione delle trattenute sui contributi sindacali devono essere utilizzati i conti già in uso, ridenominati nell’allegato 2: GPA25195 per i contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso; GPA27195 per quelli trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti; GPA11195 per il debito verso l’Organizzazione sindacale e per il pagamento; GPA35041 per gli accreditamenti a favore del sindacato. I conti sono movimentabili dalle procedure indicate per la ripartizione dei flussi telematici e per i pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali. I rapporti finanziari con l’Organizzazione sono definiti dalla Direzione generale.

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