Circolare numero 70 del 11-04-2017
Premessa A) Retribuzioni di riferimento, nell’anno 2017 ai seguenti lavoratori: lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4; lavoratori agricoli a tempo determinato; compartecipanti familiari e piccoli coloni; lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari; lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternità/paternità); lavoratrici autonome: artigiane, commercianti, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternità/paternità); B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2017, per le seguenti prestazioni: lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); assegni di maternità dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale); assegni di maternità dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001; limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale) art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennità economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce i valori da utilizzare nel 2017 per il calcolo di indennità di malattia, maternità/paternità, tubercolosi, degenza ospedaliera e altre prestazioni assistenziali/previdenziali. Poiché la variazione ISTAT 2016 è negativa (-0,1%), restano fermi diversi importi già vigenti nel 2016; sono però confermati o aggiornati i parametri per specifiche categorie di lavoratori, gli assegni di maternità dei Comuni e dello Stato, i limiti di reddito per il congedo parentale e i massimali connessi al congedo straordinario per assistenza a disabili gravi.
Retribuzioni e importi di riferimento per prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2017
Retribuzioni e importi di riferimento per le prestazioni previdenziali e assistenziali nel 2017
La circolare definisce i parametri economici da utilizzare nel 2017 per il calcolo di numerose prestazioni previdenziali e assistenziali. Il quadro generale è influenzato dalla variazione ISTAT negativa pari a -0,1%, circostanza che comporta il mantenimento di diversi valori già applicati nel 2016, in attuazione dell’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015.
Quadro generale e criterio di adeguamento
La premessa richiama la regola secondo cui la percentuale di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere inferiore a zero. Poiché la variazione ISTAT verificatasi tra gennaio-dicembre 2015 e gennaio-dicembre 2016 è stata pari a -0,1%, per il 2017 non opera alcuna riduzione dei valori di riferimento già in vigore nel 2016. Di conseguenza, il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori di calcolo per la generalità dei lavoratori dipendenti rimangono invariati.
Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Per la liquidazione delle indennità riferite a periodi di paga compresi nell’anno 2017, la circolare indica i valori da assumere per diverse categorie di lavoratori.
- Soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto: le prestazioni per malattia, maternità/paternità e tubercolosi vanno liquidate su una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, pari a euro 47,68 per il 2017.
- Lavoratori agricoli a tempo determinato: la retribuzione base per le prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge, pari a euro 42,41.
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni: per malattia e tubercolosi continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali determinati annualmente; per il 2017, in attesa dei nuovi importi, si utilizzano temporaneamente i valori del 2016 salvo conguaglio. Eventuali prestazioni già liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali 2015 devono essere riliquidate con i nuovi importi.
- Maternità/paternità per compartecipanti familiari e piccoli coloni: la prestazione è liquidata, dal 2011, sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni; per il 2017, in attesa del dato definitivo, si applica provvisoriamente il valore 2016 di euro 56,62.
- Lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari: le retribuzioni convenzionali 2017, fissate dal decreto ministeriale 22.12.2016, sono utilizzabili anche per la liquidazione di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
- Addetti ai servizi domestici e familiari: per il congedo di maternità/paternità con inizio nel 2017 si applicano le retribuzioni convenzionali orarie di euro 6,97, euro 7,88, euro 9,59 e euro 5,07 per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali, secondo le fasce indicate.
- Lavoratrici autonome agricole, artigiane, commercianti e pescatrici autonome: per l’indennità di maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza, si applicano gli importi specifici indicati per ciascuna categoria, con riferimento agli eventi aventi inizio nel 2017.
Importi per lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome, la circolare distingue le diverse categorie:
- Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: importo pari a euro 42,41, con riferimento alle nascite o ingressi in famiglia avvenuti nel 2017, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2016.
- Artigiane: importo pari a euro 47,68.
- Commercianti: importo pari a euro 47,68.
- Pescatrici: importo pari a euro 26,49.
Gestione separata: aliquote, contributo mensile utile e limiti reddituali
Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che non siano pensionati né assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, sono stabilite per il 2017 le seguenti aliquote contributive comprensive dell’ulteriore quota destinata alle tutele di maternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia:
- 25,72% per i lavoratori liberi professionisti;
- 32,72% per tutte le altre categorie.
Applicando tali aliquote al minimale di reddito annuo pari a euro 15.548,00, il contributo mensile utile risulta pari a:
- euro 333,25 per i liberi professionisti;
- euro 423,94 per le altre categorie.
Per gli eventi insorti nel 2017, il limite di reddito ai fini dell’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è pari a euro 70.266,80.
Indennità di malattia per la Gestione separata
La prestazione è pari al 50% dell’indennità per degenza ospedaliera e si calcola applicando le percentuali del 4%, 6% o 8% in funzione delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento. Per le malattie iniziate nel 2017, assumendo il massimale contributivo di euro 100.324,00, il valore giornaliero di base è euro 274,86 e l’indennità giornaliera corrisponde a:
- euro 10,99 se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- euro 16,49 se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
- euro 21,99 se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.
Degenza ospedaliera per la Gestione separata
Per le degenze iniziate nel 2017, l’indennità si calcola sul medesimo importo giornaliero di euro 274,86, con percentuali dell’8%, 12% e 16% in base ai contributi accreditati nei dodici mesi precedenti il ricovero. Gli importi giornalieri sono:
- euro 21,99 con accrediti da 3 a 4 mesi;
- euro 32,98 con accrediti da 5 a 8 mesi;
- euro 43,98 con accrediti da 9 a 12 mesi.
Assegni di maternità dei Comuni
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2017, la misura dell’assegno di maternità dei Comuni e il relativo requisito economico restano invariati rispetto al 2016. In particolare:
- assegno mensile in misura piena: euro 338,89;
- importo complessivo: euro 1.694,45;
- ISEE per nuclei familiari con tre componenti: euro 16.954,95.
Assegno di maternità dello Stato
Per gli stessi eventi del 2017, l’assegno di maternità dello Stato è confermato nella misura intera di euro 2.086,24.
Congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001
La circolare richiama il trattamento minimo pensionistico provvisorio 2016 pari a euro 6.524,57 e precisa che, per il 2017, il genitore lavoratore dipendente che fruisca di periodi ulteriori di congedo parentale ha diritto all’indennità del 30% solo se il reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo tale importo. Il valore provvisorio del limite reddituale è quindi pari a euro 16.311,43.
Congedo straordinario per familiari di disabili gravi: massimali 2017
In relazione all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare spiega che l’importo di riferimento di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) costituisce il tetto massimo complessivo annuo del beneficio e va ripartito tra indennità economica e accredito figurativo. Per il 2017, poiché la variazione ISTAT è negativa, restano fermi i valori già indicati per il 2016 relativi al tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e al valore massimo annuo dell’indennità economica; restano altresì confermati i massimali di retribuzione figurativa annua e settimanale. Sono invece rideterminati i valori massimi giornalieri, in ragione del fatto che il 2017 non è un anno bisestile.
I valori riportati sono i seguenti:
- Importo complessivo annuo: euro 47.445,82;
- Importo massimo annuo dell’indennità: euro 35.674,00;
- Importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 97,73;
- Retribuzione figurativa massima annua: euro 35.674,00;
- Retribuzione figurativa massima settimanale: euro 686,03;
- Retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 97,73.
Chiarimenti applicativi e decorrenze
La circolare precisa, in nota, che alcuni valori si applicano agli eventi insorti dal 1° febbraio 2017, salvo il caso di eventi iniziati nel mese di gennaio 2017 ma da indennizzare con la retribuzione del medesimo mese perché sorto nello stesso mese il rapporto di lavoro. Vengono inoltre richiamati i criteri già in uso per la Gestione separata e per il calcolo dell’indennità di degenza ospedaliera, nonché i riferimenti normativi e di prassi che fondano i diversi importi indicati.
Punti principali
Effetto della variazione ISTAT e conferma dei valori 2016
La circolare richiama l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015 e la variazione ISTAT pari a -0,1% tra gennaio-dicembre 2015 e gennaio-dicembre 2016. Conseguentemente, per il 2017 il limite minimo di retribuzione giornaliera e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni della generalità dei lavoratori dipendenti restano invariati rispetto al 2016.
Retribuzioni di riferimento 2017 per malattia, maternità/paternità e tubercolosi
Sono indicati gli importi giornalieri da assumere per la liquidazione delle prestazioni riferite a periodi di paga del 2017 per varie categorie: soci di cooperative, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani all’estero in Paesi extracomunitari, addetti ai servizi domestici e familiari e lavoratrici autonome del settore agricolo, artigiane, commercianti e pescatrici autonome. Per alcune categorie si applicano i minimali giornalieri 2017 o valori convenzionali temporanei in attesa dei dati definitivi.
Gestione separata: contribuzione, requisiti e indennità
Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati ad altra forma obbligatoria, le aliquote contributive 2017 sono pari al 25,72% per i liberi professionisti e al 32,72% per le altre categorie. Sul minimale di reddito 2017 di euro 15.548,00, il contributo mensile utile è pari a euro 333,25 o euro 423,94. Per gli eventi 2017 il limite di reddito per indennità di malattia e degenza ospedaliera è euro 70.266,80; l’indennità di malattia va da euro 10,99 a euro 21,99 al giorno, mentre la degenza ospedaliera va da euro 21,99 a euro 43,98 al giorno, secondo la contribuzione accreditata nei 12 mesi precedenti.
Assegni di maternità dei Comuni e dello Stato
Per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia nel 2017, l’assegno di maternità dei Comuni resta pari a euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45, con ISEE per nuclei di tre componenti pari a euro 16.954,95. L’assegno di maternità dello Stato per gli stessi eventi è pari a euro 2.086,24 nella misura intera.
Congedo parentale e familiari di disabili gravi
Per il congedo parentale nei casi dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, il reddito individuale deve essere inferiore a due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico provvisorio 2016, cioè euro 16.311,43. Per i familiari di disabili in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, restano fermi per il 2017 il tetto complessivo annuo e il valore massimo annuo dell’indennità economica; sono inoltre confermati i massimali di retribuzione figurativa annua e settimanale, mentre si rideterminano i valori giornalieri, essendo il 2017 non bisestile.
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