Circolare numero 68 del 06-04-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge di stabilità 2016 per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario impiegati durante le operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto, senza adeguati dispositivi di protezione. Vengono individuati destinatari, beneficio spettante, iter istruttorio tra INPS e INAIL, documentazione richiesta al datore di lavoro, modalità di monitoraggio delle risorse e criteri di certificazione del diritto a pensione. Sono inoltre precisati i limiti di decorrenza dei trattamenti e le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti o della documentazione richiesta.
Benefici previdenziali per lavoratori del settore materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto
Benefici previdenziali per lavoratori del settore materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto
La circolare definisce le modalità applicative del beneficio previdenziale introdotto dall’art. 1, comma 277, della legge n. 208/2015 per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto durante le operazioni di bonifica del tetto. Il documento coordina la disciplina primaria con il decreto interministeriale 12 maggio 2016 e chiarisce destinatari, requisiti, procedura di istruttoria, certificazione tecnica e limiti finanziari.
Quadro normativo di riferimento
Il beneficio richiama l’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, secondo cui i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da amianto, se superiori a dieci anni, sono moltiplicati per il coefficiente 1,5. La legge n. 208/2015, per la fattispecie specifica, riconosce tale agevolazione ai lavoratori del settore interessato per il periodo corrispondente alla bonifica, nei limiti delle risorse del fondo dedicato. Il decreto ministeriale del 12 maggio 2016 disciplina le modalità attuative e di certificazione.
Soggetti destinatari
Sono destinatari i lavoratori:
- del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario;
- che abbiano prestato attività nel sito produttivo in modo diretto e abituale;
- che siano stati esposti alle polveri di amianto senza adeguati dispositivi di protezione per l’intera durata delle operazioni di bonifica mediante sostituzione del tetto;
- che abbiano svolto attività soggetta all’assicurazione obbligatoria INAIL;
- che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Ai fini dell’individuazione del settore rilevano i codici ATECO 2007 relativi alla costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario, nonché, espressamente, l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, esclusi i motori.
Contenuto del beneficio
Il periodo di lavoro certificato dall’INAIL viene rivalutato con il coefficiente 1,5 ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, anche se il periodo è inferiore a dieci anni. Per la determinazione della misura, il beneficio si applica esclusivamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Il riconoscimento opera una sola volta per lo stesso periodo di lavoro e solo al momento del pensionamento, nei limiti del tempo necessario a conseguire il primo diritto utile a pensione.
Istruttoria delle domande e certificazione tecnica
Le sedi territoriali INPS effettuano un esame preliminare delle domande presentate entro il 1° marzo 2016. Sono rigettate le domande:
- presentate dopo tale termine;
- presentate da lavoratori già titolari di pensione diretta;
- presentate da soggetti non appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
Le domande ammissibili sono trasmesse all’INAIL, in particolare alle Direzioni regionali competenti secondo la sede legale del datore di lavoro, per il rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti previsti.
Documentazione del datore di lavoro
Il decreto ministeriale pone in capo al datore di lavoro l’obbligo di fornire documentazione con data certa sui lavori di bonifica, sulla loro durata e sulla mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale. La circolare richiede una specifica dichiarazione, da rendere tramite modulo allegato, dalla quale risultino:
- lo svolgimento effettivo delle operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e la loro durata;
- la presenza del lavoratore nel sito produttivo per l’intera durata delle operazioni;
- la mancata dotazione di equipaggiamenti di protezione adeguati.
Alla dichiarazione devono essere allegati documenti relativi allo specifico sito produttivo, tra cui:
- documentazione sulla durata della bonifica, come piano di lavoro, fatture o altra prova delle date di inizio e fine lavori;
- documentazione sulla presenza del lavoratore, come libri paga, libri matricola o altra documentazione equivalente.
In assenza della dichiarazione e dei relativi allegati, la domanda è rigettata perché improcedibile e non viene trasmessa all’INAIL.
Verifiche INAIL e trasmissione degli esiti
Ricevuta la documentazione, l’INPS trasmette all’INAIL la domanda e gli atti necessari. In caso di incongruenze, l’INAIL effettua le verifiche opportune anche per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal DPR n. 1124/1965. All’esito, l’INAIL trasmette all’INPS la certificazione tecnica positiva o negativa.
Adempimenti successivi dell’INPS
I provvedimenti di rigetto sono comunicati agli interessati, con indicazione della possibilità di ricorso amministrativo ai competenti Comitati centrali dell’INPS. In caso di certificazione positiva, gli operatori acquisiscono negli archivi il periodo di lavoro da rivalutare mediante apposito codice contributo e trasmettono all’interessato la certificazione tecnica dell’INAIL, precisando che il beneficio sarà riconosciuto solo al momento del pensionamento e nei limiti delle risorse disponibili.
Monitoraggio finanziario e differimento della decorrenza
Il beneficio è subordinato alla disponibilità del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni annui dal 2019. Tali risorse costituiscono il limite di spesa annuo.
L’INPS monitora le domande e gli oneri in base a:
- data di perfezionamento dei requisiti pensionistici;
- onere finanziario per ciascun esercizio, connesso all’anticipo pensionistico e all’eventuale incremento della prestazione;
- data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Se l’onere supera lo stanziamento disponibile, la decorrenza della pensione viene differita in ragione della data di maturazione dei requisiti.
Certificazione del diritto a pensione e domanda di pensione
All’esito del monitoraggio annuale, l’INPS comunica:
- l’accoglimento con indicazione della prima decorrenza utile, se requisiti, condizioni e copertura finanziaria risultano presenti;
- l’accoglimento con differimento della decorrenza per insufficiente copertura finanziaria, con successiva indicazione della prima data utile;
- il rigetto, se non risultano accertati requisiti e condizioni.
È previsto l’accoglimento con riserva quando l’interessato non abbia ancora perfezionato i requisiti, ma possa maturarli entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda; l’efficacia resta subordinata al successivo accertamento del perfezionamento entro l’anno di riferimento.
I soggetti in possesso della certificazione devono poi presentare domanda di pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I trattamenti pensionistici non possono decorrere prima del 1° febbraio 2016.
Precisazioni sul datore di lavoro
In nota viene chiarito che, ai fini dell’attestazione, non rilevano modifiche del titolare, del domicilio o residenza, della sede legale, della ragione sociale o del trasferimento d’azienda. In caso di effettivo subentro di un soggetto giuridico diverso nella titolarità dell’impresa, le dichiarazioni devono essere rese dal nuovo soggetto titolare.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La disciplina nasce dall’art. 1, comma 277, della legge n. 208/2015, che riconosce ai lavoratori del settore interessato i benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 per il periodo corrispondente alla bonifica dell’amianto. La circolare recepisce anche il decreto interministeriale 12 maggio 2016, pubblicato l’8 luglio 2016, che definisce modalità di attuazione e certificazione.
Destinatari del beneficio
Possono accedere al beneficio i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo, in modo diretto e abituale, durante l’intera durata delle operazioni di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto, senza dispositivi di protezione adeguati; l’attività deve essere soggetta a assicurazione INAIL e il lavoratore non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Contenuto del beneficio previdenziale
Il periodo di lavoro certificato dall’INAIL è rivalutato con coefficiente 1,5 ai fini del diritto e della misura della pensione, anche se inferiore a dieci anni. Ai fini della misura, il beneficio opera solo sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Il riconoscimento è unico per lo stesso periodo e vale nei limiti del periodo necessario a maturare il primo diritto utile a pensione.
Iter istruttorio INPS e certificazione INAIL
Le sedi INPS effettuano un controllo preliminare delle domande presentate entro il 1° marzo 2016, rigettando quelle tardive o presentate da soggetti privi dei requisiti soggettivi. Le domande ammissibili sono trasmesse all’INAIL competente per il rilascio della certificazione tecnica sulla sussistenza dei requisiti. L’INAIL può svolgere ulteriori verifiche in caso di incongruenze.
Documentazione richiesta al datore di lavoro
Ai fini della certificazione, il datore di lavoro deve presentare una dichiarazione con data certa che attesti: l’effettivo svolgimento delle opere di bonifica e la loro durata; la presenza del lavoratore per l’intero periodo; la mancata dotazione di adeguati dispositivi di protezione. Devono inoltre essere allegati documenti probatori sulla durata dei lavori (piano di lavoro, fatture o altra documentazione) e sulla presenza in servizio del lavoratore (libri paga, libri matricola o altri documenti). In mancanza di tale documentazione l’istanza è rigettata come improcedibile e non viene trasmessa all’INAIL.
Classificazione dei datori di lavoro interessati
Per l’individuazione dei datori di lavoro rilevano i codici ATECO 2007 relativi alla costruzione di locomotive e materiale rotabile ferro-tranviario (gruppo 30.2, classe 30.20, categoria 30.20.0, sottocategorie 30.20.01 e 30.20.02). Sono indicati anche i corrispondenti c.s.c. contributivi. È compresa anche l’attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane, esclusi i motori, con ATECO 33.17.00 e c.s.c. 10668 e 40668.
Monitoraggio delle risorse e differimento della decorrenza
Il beneficio è finanziato da un fondo con stanziamenti annui predeterminati: 5,5 milioni per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni annui dal 2019. L’INPS effettua il monitoraggio delle domande e degli oneri tenendo conto della data di maturazione dei requisiti, dell’onere finanziario e della data di presentazione della domanda. Se la spesa supera lo stanziamento, la decorrenza della pensione è differita in relazione alla maturazione dei requisiti.
Esiti della certificazione e domanda di pensione
A seguito del monitoraggio, l’INPS comunica l’accoglimento con indicazione della prima decorrenza utile, l’accoglimento con differimento per insufficiente copertura finanziaria oppure il rigetto per mancanza dei requisiti. È previsto anche l’accoglimento con riserva per chi maturerà i requisiti entro il 31 dicembre dell’anno di domanda. Gli interessati, muniti di certificazione positiva, devono presentare domanda di pensione previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato. La decorrenza dei trattamenti non può essere anteriore al 1° febbraio 2016.
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