Circolare numero 73 del 14-04-2017
Istruzioni per il riconoscimento ai lavoratori non vedenti di benefici pensionistici nel sistema contributivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 per i lavoratori non vedenti, confermando e aggiornando le istruzioni già fornite nel 1991. Il beneficio consiste in una maggiorazione figurativa di 4 mesi per ogni anno di servizio svolto in presenza del requisito sanitario, utilizzabile ai fini pensionistici; dal 1° gennaio 2017 esso incide anche sull’età anagrafica rilevante per il coefficiente di trasformazione nel sistema contributivo o nella quota contributiva del sistema misto. Restano fermi i criteri di riconoscimento, i destinatari e l’esclusione delle pensioni di reversibilità riferite a pensioni dirette anteriori al 1° gennaio 2017.
Beneficio pensionistico per lavoratori non vedenti sul sistema contributivo
Beneficio pensionistico per i lavoratori non vedenti
La circolare fornisce le istruzioni applicative della legge di bilancio 2017 in materia di beneficio pensionistico per i lavoratori non vedenti, aggiornando la disciplina già illustrata con la circolare n. 173 del 1991 per gli aspetti non modificati. L’intervento normativo incide in particolare sul sistema contributivo, estendendo la rilevanza della maggiorazione anche all’età anagrafica utilizzata per il coefficiente di trasformazione.
Quadro normativo di riferimento
La base della disciplina resta l’articolo 9, comma 2, della legge n. 113/1985, che riconosce ai centralinisti telefonici non vedenti iscritti all’albo una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private, in presenza del requisito sanitario previsto. Le maggiorazioni sono considerate utili sia ai fini dell’anzianità assicurativa sia ai fini dell’anzianità contributiva; per i periodi inferiori all’anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.
L’articolo 2 della legge n. 120/1991 ha esteso tali benefici a tutti i lavoratori dipendenti non vedenti. La circolare richiama inoltre il successivo intervento della legge n. 68/1999, che si inserisce nel quadro dei destinatari della tutela.
Destinatari
La disposizione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che presentino una delle condizioni sanitarie previste dalla normativa richiamata, ossia:
- cecità assoluta;
- residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.
I soggetti beneficiari indicati dalla circolare comprendono:
- ciechi civili;
- ciechi invalidi per servizio;
- ciechi invalidi del lavoro;
- ciechi di guerra.
Misura del beneficio
Il beneficio consiste in una maggiorazione di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente prestato in concomitanza con il possesso del requisito sanitario. Quando il servizio è inferiore all’anno, la maggiorazione figurativa è ridotta in proporzione. La disciplina conferma che il meccanismo opera sia sul piano dell’anzianità assicurativa sia su quello dell’anzianità contributiva.
Effetti sui trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2017
Per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge n. 232/2016, la nuova disciplina non si limita a riconoscere la maggiorazione contributiva, ma introduce anche un incremento dell’età anagrafica rilevante ai fini dell’applicazione del coefficiente di trasformazione previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge n. 335/1995.
La circolare chiarisce che l’incremento convenzionale si applica alle anzianità contributive che concorrono alla pensione calcolata con il sistema contributivo e anche alla quota contributiva delle pensioni liquidate con il sistema misto. Il meccanismo opera a partire dall’età di decorrenza della pensione.
Per i non vedenti che, anche dopo la rideterminazione dell’età anagrafica per effetto del beneficio, risultino con un’età inferiore a 57 anni, deve comunque applicarsi il coefficiente di trasformazione corrispondente a 57 anni.
Limiti temporali, requisiti e tipologie di trattamento interessate
Il beneficio è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda da parte degli interessati o, in caso di prestazioni ai superstiti, dei loro superstiti. Si applica ai trattamenti pensionistici:
- diretti;
- indiretti;
- supplementari;
- supplementi.
Per i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 2017 il beneficio trova applicazione; per quelli anteriori non opera la nuova estensione introdotta dalla legge di bilancio 2017.
Trattamenti esclusi e disciplina invariata
La circolare precisa che nulla cambia per quanto riguarda l’attribuzione del beneficio sulla quota di pensione liquidata con il sistema retributivo. Restano quindi ferme le regole previgenti per tale parte del trattamento.
È inoltre esclusa l’applicazione del beneficio alle pensioni di reversibilità spettanti ai superstiti di titolari di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.
Riferimento finale
La circolare conclude richiamando che le istruzioni sono rese dal Direttore Generale Gabriella Di Michele, con rinvio alle disposizioni già vigenti per gli aspetti non innovati dalla nuova legge.
Punti principali
Novità introdotta dalla legge di bilancio 2017
L’articolo 1, comma 209, della legge n. 232/2016 modifica l’articolo 9, comma 2, della legge n. 113/1985, eliminando il riferimento alla riforma generale del sistema pensionistico e aggiungendo la possibilità di applicare il beneficio anche all’incremento dell’età anagrafica utile per il coefficiente di trasformazione nel sistema contributivo.
Destinatari del beneficio
Il beneficio spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, colpiti da cecità assoluta oppure con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. Sono ricompresi ciechi civili, ciechi invalidi per servizio, ciechi invalidi del lavoro e ciechi di guerra.
Misura della maggiorazione
Per ogni anno di servizio effettivamente prestato in presenza del requisito sanitario è riconosciuta una maggiorazione di 4 mesi; per i periodi inferiori all’anno il beneficio è proporzionato. Le maggiorazioni valgono sia per l’anzianità assicurativa sia per l’anzianità contributiva.
Applicazione ai trattamenti pensionistici
Dal 1° gennaio 2017 la maggiorazione opera anche ai fini dell’età anagrafica da assumere per il coefficiente di trasformazione nelle pensioni liquidate nel sistema contributivo e nella quota contributiva delle pensioni del sistema misto. Il beneficio si applica a pensioni dirette, indirette, supplementari e supplementi con decorrenza successiva a tale data, su domanda dell’interessato o dei superstiti.
Limiti ed esclusioni
L’incremento convenzionale si applica fino al 70° anno di età, con adeguamento agli incrementi della speranza di vita. Se, dopo la rideterminazione dell’età anagrafica, risulta un’età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni. Resta invariato il trattamento per la quota retributiva. Il beneficio non si applica alle pensioni di reversibilità dei superstiti di titolari di pensione diretta decorso anteriore al 1° gennaio 2017.
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