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Circolare

Circolare numero 72 del 14-04-2017

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2017, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e rammenta le modalità e termini per il versamento della contribuzione. Comunica, inoltre, che tali categorie di soggetti hanno diritto, ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 431, di usufruire dello sgravio contributivo pari al 48,70%.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2017 la retribuzione convenzionale dei pescatori autonomi soggetti alla legge n. 250/1958, confermandola invariata a seguito della variazione ISTAT negativa. Indica l’aliquota contributiva al FPLD pari al 14,90%, il contributo mensile dovuto, la riduzione del beneficio contributivo per il settore pesca e il contributo di maternità. Vengono inoltre richiamate le modalità di versamento mensile e la scadenza del giorno 16 di ciascun mese.

Adeguamento 2017 delle retribuzioni convenzionali e dei contributi dovuti dai pescatori autonomi

Adeguamento 2017 della contribuzione per i pescatori autonomi

La circolare disciplina, per l’anno 2017, la misura della retribuzione convenzionale e dei contributi dovuti dai pescatori autonomi soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché le modalità di versamento e gli effetti delle agevolazioni contributive previste per il settore. Il documento recepisce inoltre l’adeguamento ISTAT e il limite di non riduzione sotto zero introdotto dalla normativa di stabilità.

Ambito di applicazione

Le disposizioni riguardano i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa. Per tali soggetti continua ad applicarsi il sistema di contribuzione commisurato al salario convenzionale dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Retribuzione convenzionale per il 2017

L’ISTAT ha comunicato una variazione percentuale pari a -0,1% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, confrontando il periodo gennaio 2015-dicembre 2015 con gennaio 2016-dicembre 2016. Tuttavia, l’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che la percentuale di adeguamento non può risultare inferiore a zero. Di conseguenza, per il 2017 la retribuzione convenzionale resta invariata rispetto al 2016 e risulta pari a:

  • € 26,49 al giorno;
  • € 662,00 al mese, calcolato su 25 giornate. Su tale base devono essere calcolati i contributi dovuti dai pescatori autonomi per il 2017.

Aliquota contributiva dovuta al FPLD

La circolare richiama il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, e l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997. In base a tali disposizioni, l’incremento complessivo previsto per i pescatori autonomi è pari a 4,29 punti percentuali, applicato gradualmente dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.

Per effetto di tale disciplina, dal 1° gennaio 2014 e per l’intero 2017 l’aliquota contributiva resta ferma al 14,90%, con la seguente ripartizione indicata dalla circolare:

  • quota base: 0,11 con coefficiente di ripartizione 0,007383;
  • quota adeguamento: 14,79 con coefficiente di ripartizione 0,992617;
  • totale: 14,90 con coefficiente di ripartizione 1,000000.

Applicando l’aliquota alla retribuzione convenzionale, il contributo mensile 2017 è determinato in € 98,64, così suddivisi:

  • base: € 0,73;
  • adeguamento: € 97,91;
  • totale: € 98,64.

Sgravio contributivo nel settore pesca

La circolare aggiorna anche la misura del beneficio contributivo previsto dall’art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge n. 30/1998, come modificato dalla legge di stabilità 2013 e dalla legge di stabilità 2017. In particolare, viene ricordato che:

  • per il 2013 e il 2014 il beneficio è corrisposto nel limite del 63,2%;
  • per il 2015 nel limite del 57,5%;
  • per il 2016 nel limite del 50,3%;
  • dal 2017 nel limite del 48,7%.

In conseguenza di tale riduzione del beneficio, il contributo mensile dovuto al netto dell’agevolazione è pari a € 50,60, articolato in:

  • base: € 0,37;
  • adeguamento: € 50,23;
  • totale: € 50,60.

Contributo di maternità

Viene richiamata la disciplina già introdotta con la circolare n. 130 del 16 settembre 2013 in materia di estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, la copertura degli oneri è assicurata mediante un contributo a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958.

La misura del contributo è pari a quella prevista per gli iscritti all’assicurazione IVS delle gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, e ammonta a € 0,62 mensili. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità di versamento e adempimenti operativi

La circolare precisa che non vi sono innovazioni in materia di versamento. Il contributo deve essere corrisposto in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

L’Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il pagamento della contribuzione dovuta per il 2017. Tuttavia, in applicazione dell’art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, e dell’art. 1 del D.P.C.M. 4 ottobre 2006, non vengono inviati i modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

Punti principali

Retribuzione convenzionale 2017

Per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche se non associati in cooperativa, la circolare conferma per il 2017 l’invariabilità della retribuzione convenzionale. In applicazione della variazione ISTAT pari a -0,1% e del principio di non riduzione sotto zero previsto dalla legge di stabilità 2016, il salario convenzionale resta pari a € 26,49 giornalieri e € 662,00 mensili (25 giorni). Su tale base si calcolano i contributi dovuti per l’anno 2017.

Aliquota contributiva al FPLD

In base alla normativa richiamata, l’aliquota contributiva per i pescatori autonomi resta ferma al 14,90% dal 1° gennaio 2014 e anche per il 2017. La circolare evidenzia la ripartizione dell’aliquota tra quota base e quota di adeguamento, e determina il contributo mensile 2017 in € 98,64, suddiviso in € 0,73 per la base e € 97,91 per l’adeguamento.

Sgravio contributivo per il settore pesca

La misura del beneficio di cui all’art. 6 del decreto-legge n. 457/1997, come modificato dalle leggi di stabilità, viene aggiornata per il 2017 al 48,7%. La circolare ricostruisce l’evoluzione delle percentuali: 63,2% per il 2013 e 2014, 57,5% per il 2015, 50,3% per il 2016 e 48,7% per il 2017. Tenendo conto dello sgravio, il contributo mensile netto da versare è pari a € 50,60, di cui € 0,37 per la base ed € 50,23 per l’adeguamento.

Contributo di maternità

Viene richiamata l’estensione dell’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne. Per coprire gli oneri del beneficio è dovuto un contributo mensile di € 0,62 per ciascun iscritto al fondo di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 250/1958, in misura identica a quella prevista per coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali. Il contributo è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

Modalità e termini di versamento

Resta invariata la modalità di versamento: il contributo deve essere pagato in rate mensili con scadenza il giorno 16 di ogni mese. L’Istituto invierà agli assicurati le comunicazioni con i dati utili per il versamento della contribuzione 2017. Non viene inviato il modello F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA, in applicazione della normativa richiamata.

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