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Circolare

Circolare numero 69 del 07-04-2017

1. Quadro normativo 2. Ambito di applicazione e modulistica 3. Gestione delle richieste di recupero – Istruzioni operative e procedurali 3.a. PAPER SED R012 – “Richiesta di informazioni”. Articolo 76 del Regolamento CE n. 987/2009 - 3.a.1. Richieste di informazioni da Inps a una Istituzione estera - 3.a.2. Richieste di informazioni provenienti da una Istituzione estera - 3.b. PAPER SED R015 – “Richiesta di notifica”. Articolo 77 del Regolamento CE n. 987/2009 - 3.b.1 Richiesta di notifica da Inps a una Istituzione estera - 3.b.2 Richiesta di notifica proveniente da una Istituzione estera - 3.c. PAPER SED R017 – “Domanda di recupero/Misure cautelari”. Articolo 78 del Regolamento CE n. 987/2009 - 3.c.1 Domanda di recupero/Misure cautelari da Inps a una Istituzione estera - 3.c.2 Domanda di recupero/Misure cautelari proveniente da una Istituzione estera - 3.c.3 Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009 istruzioni per gli uffici legali. 3.c.4 Esecuzione del recupero. Art. 79 Regolamento CE 987/2009. Adempimenti amministrativi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il quadro normativo europeo sul recupero dei crediti in materia di sicurezza sociale e fornisce indicazioni operative per la gestione delle richieste tra INPS e Istituzioni estere. Vengono richiamati i Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009, la soglia minima di 350 euro, la priorità della compensazione e l’utilizzo dei Paper SED R012, R015, R017 e relativi modelli di risposta. Sono inoltre richiamate le specificità dell’Accordo italo-tedesco del 3 aprile 2000 e le modalità pratiche per informazioni, notifiche, recupero coattivo e misure cautelari.

Recupero di prestazioni indebite e contributi in ambito UE, con istruzioni operative sui formulari Paper SED

Recupero di prestazioni indebite e contributi in ambito comunitario

La circolare fornisce un quadro organico delle procedure di cooperazione tra Istituzioni di sicurezza sociale per il recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi, alla luce dei Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009. Lo scopo è chiarire le modalità operative che l’INPS deve seguire quando agisce come Istituzione creditrice o come Istituzione richiesta da un altro Stato membro, tenendo conto anche dell’evoluzione verso il sistema EESSI.

Quadro normativo e principi generali

I Regolamenti comunitari prevedono strumenti di assistenza reciproca per:

  • ottenere informazioni utili al recupero dei crediti;
  • notificare al debitore atti e decisioni;
  • recuperare i crediti sulla base del titolo esecutivo trasmesso dall’Istituzione richiedente.

L’art. 84 del Regolamento di base stabilisce che i titoli esecutivi emessi nello Stato membro dell’Istituzione creditrice sono riconosciuti direttamente nello Stato membro richiesto e trattati come strumenti idonei all’esecuzione, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legislazione dello Stato richiesto. In caso di esecuzione forzata, fallimento o concordato, i crediti dell’Istituzione richiedente beneficiano dei medesimi privilegi riconosciuti ai crediti della stessa natura.

Il Regolamento di applicazione, al Titolo II, capo III, sezione 3, disciplina in dettaglio il recupero agli articoli da 75 a 86, con particolare rilievo per:

  • art. 76, richieste di informazioni;
  • art. 77, richieste di notifica;
  • art. 78, domanda di recupero e misure cautelari;
  • art. 79 e seguenti, esecuzione e aspetti operativi.

Accordo italo-tedesco

Per i crediti contributivi degli Enti previdenziali tedeschi trova applicazione, e viene indicato come preferenziale, anche l’Accordo tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Federale Tedesca del 3 aprile 2000, richiamato in relazione all’art. 92 del previgente Regolamento CEE n. 1408/71. Le prime istruzioni operative alle strutture territoriali erano già state fornite con il messaggio n. 2637/2016.

Le richieste tedesche sono trasmesse all’INPS tramite un formulario composto da tre modelli bilingui:

  • modello I 13, richiesta di assistenza con indicazione delle generalità e della residenza o sede legale in Italia del debitore;
  • modello I 13 a, contenente dati dell’Istituzione creditrice, importo del credito, decorrenza dell’indennità di mora e attestazione del fallimento dei tentativi di recupero in Germania; se vi è un titolo giudiziario, è allegata copia autentica della sentenza e altra documentazione necessaria;
  • modello I 13 b, con indicazione del periodo contributivo, del dettaglio del credito, delle coordinate bancarie e delle modalità di pagamento.

Le istruzioni della circolare per i modelli della serie R si applicano anche ai modelli della serie I relativi a tale Accordo.

Ambito di applicazione, modulistica e passaggio a EESSI

La circolare richiama e integra le precedenti circolari INPS n. 84 del 1° luglio 2010 e n. 157 del 15 dicembre 2011. La circolare n. 84/2010 aveva già definito la disciplina operativa sul recupero delle prestazioni indebitamente erogate e dei contributi, nonché sui diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti dei terzi responsabili. La circolare n. 157/2011 aveva reso disponibili in formato compilabile i Paper SED della serie R, da utilizzare nelle attività di recupero:

  • R012, richiesta di informazioni;
  • R015, richiesta di notifica;
  • R017, domanda di recupero/misure cautelari.

La circolare segnala che, in attesa del completamento di EESSI, la gestione resta cartacea. Tuttavia, la Commissione Amministrativa ha approvato una versione aggiornata 3.2 dei Paper SED, ancora non definitiva, per cui le strutture territoriali potrebbero ricevere modelli in tale nuova versione pur continuando a utilizzare i formulari allegati alla circolare n. 157/2011.

EESSI dovrà consentire lo scambio telematico dei documenti elettronici strutturati (SED) tra gli Stati che applicano la normativa comunitaria, ossia Stati membri UE, Svizzera e Paesi SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), tramite la rete protetta sTESTA e i relativi Access Point. Per l’Italia sono stati designati:

  • Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministero della Salute, per le cure mediche;
  • INAIL, per infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • INPDAP, per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici;
  • INPS, per prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale e assistenziale e per gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni analoghe.

Per effetto dell’accorpamento dell’INPDAP a far data dal 1° gennaio 2012, l’INPS svolge il ruolo di punto di accesso anche per i recuperi di propria competenza, oltre che per INPGI e Casse professionali. Le richieste riferite a enti o casse professionali che fanno capo al punto di accesso INPS devono essere inoltrate dall’Istituto agli enti interessati, segnalando che il riscontro all’Istituzione estera dovrà avvenire direttamente.

Presupposti per il ricorso alle procedure di recupero

La circolare precisa che il ricorso alle modalità di recupero previste dai Regolamenti comunitari è ammesso solo dopo aver verificato che non sia possibile utilizzare la compensazione disciplinata dagli articoli 71-74 del Regolamento di applicazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 75, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 987/2009, è prevista una soglia minima di euro 350 per la presentazione della domanda di recupero, salvo specifico accordo tra le Istituzioni.

Richieste di informazioni: R012 e R014

L’art. 76 consente a un’Istituzione di richiedere a un’altra qualsiasi informazione utile al recupero del proprio credito. Il formulario R012 deve contenere i dati anagrafici del debitore, l’ultimo indirizzo noto, ogni altro elemento utile all’identificazione, nonché natura e importo del credito. L’Istituzione destinataria non è obbligata a fornire informazioni che non potrebbe ottenere per crediti analoghi, oppure che rivelerebbero segreti commerciali, industriali o professionali, o che inciderebbero su sicurezza o ordine pubblico.

Quando l’INPS è creditore e non riesce a reperire il debitore sul territorio nazionale, deve prima tentare la notifica dell’indebito secondo le ordinarie modalità. Se la notifica fallisce perché il destinatario non è reperibile all’indirizzo presente nelle banche dati, la struttura deve verificare il recapito presso il Comune. Se emerge il trasferimento all’estero in un Paese soggetto alla regolamentazione comunitaria, viene inviato all’Istituzione estera competente il formulario R012.

Per i crediti contributivi, le Gestioni competenti devono emettere l’Avviso di Addebito e notificarlo via PEC o Raccomandata A/R. In caso di esito negativo della notifica per soggetto sconosciuto o trasferito, si procede alla richiesta al Comune tramite PEC; se il trasferimento all’estero è confermato, si invia R012 all’Istituzione estera.

Se la richiesta di informazioni proviene da un’Istituzione estera, la struttura INPS territorialmente competente deve verificare la completezza delle informazioni minime, accertare la residenza anagrafica del soggetto tramite le banche dati e, se disponibili, fornire anche informazioni su reddito e beni patrimoniali indicati nella sezione 8 del formulario. Il riscontro avviene con R014, anche quando l’esito è negativo, indicando i motivi che ostano all’istanza.

Richieste di notifica: R015 e R016

L’art. 77 disciplina la possibilità per una Istituzione di chiedere a un’altra la notifica al debitore di atti e decisioni, comprese quelle giudiziarie, riguardanti un proprio credito o il suo recupero. Il formulario R015 deve contenere i dati identificativi del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione e il relativo credito, oltre alla copia autentica del documento da notificare.

Se è l’INPS a dover notificare un provvedimento a un soggetto trasferito all’estero in un Paese comunitario, la struttura territoriale competente può utilizzare R015, allegando sempre il provvedimento da notificare. L’Istituzione estera procede alla notifica e restituisce l’esito con R016.

Se la richiesta di notifica arriva da un’Istituzione estera, l’INPS verifica la residenza anagrafica, la completezza del formulario e la presenza della copia autentica dell’atto. Se il soggetto non è assicurato INPS ma risulta residente in Italia, la notifica deve comunque essere eseguita. Se il soggetto è assicurato presso un altro ente, l’INPS trasmette il R015 all’ente competente per la notifica e il riscontro diretto all’Istituzione estera. Se il soggetto è assicurato INPS ma l’indirizzo risultante dal formulario non coincide con quello in archivio, si notifica all’ultimo indirizzo presente nelle banche dati; in caso di esito negativo si può tentare l’indirizzo originario.

Le modalità di notifica dipendono dalla natura dell’atto:

  • per decisioni amministrative, tramite Raccomandata A/R o PEC;
  • per provvedimenti giudiziari, tramite Ufficiali Giudiziari.

L’esito va comunicato con R016, compilando la sezione 5 se la notifica è andata a buon fine con indicazione della data, oppure la sezione 6 se la notifica non è riuscita, evidenziando le motivazioni. Se mancano l’atto allegato o vi sono criticità come indirizzo sconosciuto o soggetto non residente in Italia, la sezione 6 deve spiegare le ragioni dell’impossibilità e il formulario va trasmesso all’Istituzione estera insieme al documento originario ricevuto.

Domanda di recupero e misure cautelari: R017 e R018

L’art. 78 disciplina la domanda di recupero dei crediti e delle misure cautelari. L’Istituzione richiedente deve allegare una copia ufficiale o autenticata del titolo esecutivo e, se necessario, dei documenti aggiuntivi necessari al recupero. La domanda R017 è proponibile solo se:

  • il credito e/o il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato membro di origine, salvi i casi previsti dall’art. 81, paragrafo 2;
  • sono già state avviate le procedure di recupero nazionali idonee, senza ottenere il pagamento integrale;
  • il termine di prescrizione secondo la legge dello Stato richiedente non è scaduto.

Il formulario deve riportare numerose informazioni, tra cui:

  • dati del debitore e di eventuali terzi che detengono i suoi beni;
  • dati dell’Istituzione richiedente;
  • estremi dell’atto esecutivo;
  • natura e importo del credito, distinguendo capitale, interessi, ammende, sanzioni, oneri e spese;
  • date di notifica del titolo;
  • data iniziale e periodo di eseguibilità;
  • ogni altra informazione utile;
  • dichiarazione dell’Istituzione richiedente sul rispetto delle condizioni previste.

Se l’INPS deve inoltrare una domanda di recupero all’estero, la struttura competente deve prima predisporre il titolo esecutivo e trasmetterlo all’Istituzione estera. Se invece riceve una domanda estera, deve effettuare le verifiche amministrative sul formulario e sul titolo allegato e poi inviare al debitore una lettera raccomandata A/R con intimazione ad adempiere entro 10 giorni; in caso di persistente inadempienza, il fascicolo viene trasmesso all’Ufficio legale.

Esecuzione del recupero e compiti degli Uffici legali e amministrativi

L’Ufficio legale, ricevuta la documentazione, verifica completezza e idoneità degli atti e avvia le attività necessarie per il recupero coattivo nei confronti del debitore, coordinandosi con l’ufficio amministrativo. Se l’attività non conduce alla soddisfazione totale o parziale del credito, il fascicolo deve essere restituito rapidamente alla struttura amministrativa con tutte le informazioni utili per compilare il R018.

Gli Uffici amministrativi, a loro volta, comunicano l’esito all’Istituzione estera tramite R018:

  • compilando la sezione 10 quando il recupero ha avuto esito positivo;
  • compilando la sezione 5 quando esistono difficoltà o criticità amministrative o legali che impediscono il recupero o l’adozione di misure cautelari.

La circolare conclude riservandosi ulteriori indicazioni di carattere organizzativo, contabile e gestionale.

Punti principali

Quadro normativo europeo e assistenza reciproca

I Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 disciplinano il recupero di prestazioni indebite e contributi tra Stati membri, prevedendo assistenza reciproca tra Istituzioni per informazioni, notifiche e recupero dei crediti. I titoli esecutivi emessi nello Stato membro dell’Istituzione creditrice sono riconosciuti e trattati automaticamente nello Stato richiesto, secondo la legislazione di quest’ultimo. In caso di esecuzione forzata, fallimento o concordato, i crediti beneficiano dei medesimi privilegi riconosciuti ai crediti della stessa natura nello Stato richiesto.

Accordo italo-tedesco e modulistica specifica

Per i crediti contributivi degli Enti previdenziali tedeschi continua a trovare applicazione, in via preferenziale, l’Accordo tra Italia e Germania del 3 aprile 2000, richiamato anche dal messaggio INPS n. 2637/2016. Le richieste arrivano tramite i modelli I 13, I 13 a e I 13 b, redatti in tedesco e italiano, relativi rispettivamente alla richiesta di assistenza, ai dati del credito e all’indicazione del periodo contributivo e delle modalità di pagamento. Le istruzioni della circolare per i modelli della serie R si applicano anche ai modelli della serie I.

Ambito di applicazione, Paper SED e sistema EESSI

La circolare integra le precedenti istruzioni delle circolari n. 84 del 1° luglio 2010 e n. 157 del 15 dicembre 2011, che avevano già disciplinato il recupero di prestazioni indebitamente erogate e contributi. Per i recuperi si utilizzano i Paper SED della serie R, in particolare R012, R015 e R017, mentre la gestione resta cartacea in attesa del completamento di EESSI. È richiamata anche la versione aggiornata 3.2 dei Paper SED, ancora non definitiva. Gli scambi telematici avverranno tramite EESSI e la rete sTESTA attraverso gli Access Point nazionali, tra cui quello INPS per prestazioni pensionistiche, sostegno al reddito e recuperi di propria competenza.

Condizioni preliminari e soglia minima per il recupero

Il ricorso alle procedure comunitarie di recupero è consentito solo dopo aver verificato che non sia possibile procedere alla compensazione dei crediti ai sensi degli articoli 71-74 del Regolamento di applicazione. Inoltre, per le domande di recupero vale la soglia minima di euro 350, fissata dagli organismi comunitari ai sensi dell’art. 75, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 987/2009, salvo diverso accordo tra Istituzioni.

Paper SED R012 – richiesta e risposta di informazioni

L’art. 76 del Regolamento CE n. 987/2009 disciplina la richiesta di informazioni utili al recupero del credito. Il formulario R012 deve contenere i dati identificativi del debitore, l’ultimo indirizzo noto, la natura e l’importo del credito. L’Istituzione richiesta può rifiutare le informazioni se non ottenibili per crediti analoghi nel proprio Stato, se coperte da segreto commerciale, industriale o professionale, o se la comunicazione pregiudicherebbe sicurezza o ordine pubblico. L’INPS, quando non riesce a reperire il debitore in Italia, deve verificare il recapito presso il Comune; se emerge il trasferimento all’estero in Paesi soggetti alla regolamentazione comunitaria, invia il R012 all’Istituzione estera. In caso di richiesta estera, la struttura INPS verifica i dati minimi, la residenza e, se disponibili, può fornire anche informazioni su reddito e beni patrimoniali; il riscontro avviene con R014.

Paper SED R015 – richiesta di notifica

L’art. 77 del Regolamento CE n. 987/2009 consente a un’Istituzione di chiedere a un’altra Stato membro la notifica di atti e decisioni, anche giudiziari, relativi a un proprio credito o al suo recupero. Il formulario R015 deve indicare i dati del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o decisione e contenere in allegato la copia autentica del documento da notificare. Se la richiesta proviene dall’INPS e il debitore è trasferito all’estero, la struttura territorialmente competente può chiedere la notifica all’estero tramite R015, allegando sempre il provvedimento. Se la richiesta arriva da un’Istituzione estera, l’INPS verifica residenza, completezza della documentazione e, se necessario, inoltra l’atto all’Ente competente; la notifica si esegue con Raccomandata A/R o PEC per gli atti amministrativi e tramite Ufficiali Giudiziari per i provvedimenti giudiziari. L’esito va comunicato con R016, indicando la data della notifica o, in caso negativo, le ragioni dell’insuccesso.

Paper SED R017 – domanda di recupero e misure cautelari

L’art. 78 del Regolamento CE n. 987/2009 disciplina il recupero dei crediti mediante richiesta accompagnata dal titolo esecutivo. La domanda R017 è possibile solo se il credito o il titolo non sono contestati nello Stato di origine, se sono state già avviate le procedure di recupero nazionali senza esito integrale e se il termine di prescrizione non è scaduto. Il formulario deve riportare i dati del debitore e di eventuali terzi, i dati dell’Istituzione richiedente, gli estremi del titolo esecutivo, la natura e l’importo del credito, le date di notifica e il periodo utile per l’esecuzione, oltre alla dichiarazione di rispetto delle condizioni richieste. Se l’INPS deve attivarsi verso l’estero, deve prima costituire il titolo esecutivo; se riceve una domanda estera, verifica titolo e documentazione e invia al debitore una diffida a pagare entro 10 giorni, prima di trasmettere il fascicolo all’Ufficio legale in caso di inadempienza.

Ruolo degli Uffici legali e chiusura del procedimento

L’Ufficio legale è chiamato a verificare completezza e idoneità degli atti e a gestire il recupero coattivo, coordinandosi con l’Ufficio amministrativo. Se il recupero non conduce a soddisfazione totale o parziale del credito, deve restituire tempestivamente il fascicolo alla struttura amministrativa fornendo le informazioni utili per la compilazione del R018. Gli Uffici amministrativi, a loro volta, comunicano gli esiti all’Istituzione estera con R018, compilando la sezione 10 in caso di esito positivo o la sezione 5 quando vi siano impedimenti o criticità che ostano al recupero o alle misure cautelari.

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