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Sentenza

Sentenza n. 2630/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 5278/2024 emessa in data 9 dicembre 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero al pagamento di dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato l'abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine e condannato l'Amministrazione al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero. Il ricorso è stato proposto per ottenere l'attuazione coattiva del giudicato, in presenza dell'inadempimento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'inadempimento dell'Amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero. Ha ritenuto pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere attivato dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, determinando l'importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari al pagamento, direttamente o tramite funzionario delegato. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è richiamata quale condizione ulteriore per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione che non abbia eseguito spontaneamente una sentenza del giudice ordinario, quando la decisione sia passata in giudicato e risulti notificata all'amministrazione, in presenza delle condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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