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Ordinanza

Ordinanza n. 608/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n-OMISSIS-/2023, pubblicata il 11.05.2023, del Tribunale ordinario di Palermo, G.U. Nozzetti (R.G. n.-OMISSIS-2020), non appellata nei termini di legge e notificata in forma esecutiva alle singole Amministrazioni intimate a mezzo pec in data 25.01.2024;

Giustizia amministrativa202401379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, oggetto del giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti della Regione Siciliana, della Presidenza della Regione e di diversi assessorati regionali, chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, non appellata nei termini e notificata in forma esecutiva alle amministrazioni intimate. Il TAR aveva già accolto il ricorso e nominato un Commissario ad acta, il quale, con nota depositata il 5 febbraio 2026, ha chiesto una proroga dei termini dell'incarico per completare le attività esecutive.

La decisione

Il TAR ha ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta dal Commissario ad acta, fissandola in sessanta giorni, al fine di consentire il completo espletamento dell'incarico conferito nell'ambito del giudizio di ottemperanza. Ha disposto che la Segreteria comunichi mediante PEC copia integrale dell'ordinanza alle parti costituite e al Commissario ad acta. L'ordinanza non ridefinisce il contenuto dell'obbligo esecutivo, già oggetto della precedente sentenza di accoglimento, ma si limita a prorogare il termine per l'attività commissariale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il Commissario ad acta rappresenta la necessità di ulteriore tempo per completare l'incarico, il giudice dell'ottemperanza può prorogarne il termine per un periodo ritenuto congruo rispetto alle attività ancora da espletare.
  • La proroga dell'incarico del Commissario ad acta è una misura organizzativa e strumentale all'esecuzione del giudicato e non modifica, di per sé, il contenuto degli obblighi risultanti dalla decisione da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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