Sentenza del 07/03/2019 n. 2551 - Comm. Trib. Prov. Catania
Contenzioso tributario - Spedizione ricorso mediante servizio di posta privato - Inesistenza della notifica non suscettibile di sanatoria - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione è stata qualificata come inesistente, non semplicemente nulla, e quindi non suscettibile di sanatoria. Poiché la notifica del ricorso introduttivo è elemento necessario per instaurare validamente il processo, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo del giudizio tributario è stato spedito e notificato tramite un servizio postale gestito da un licenziatario privato, anziché mediante Poste Italiane S.p.A. La questione riguardava la validità della notificazione e, in particolare, se l'irregolarità potesse essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario o dal raggiungimento dello scopo dell'atto.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 261 del 1999
Per esigenze di ordine pubblico le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari sono affidate in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A.
La liberalizzazione dei servizi postali non ha eliminato la riserva relativa alle notificazioni degli atti giudiziari, comprese quelle degli atti tributari sostanziali e processuali.
Legge n. 890 del 1982
Disciplina le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta; tali notificazioni devono essere effettuate tramite il soggetto legittimato previsto dalla normativa, individuato in Poste Italiane S.p.A.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la notifica del ricorso introduttivo deve essere eseguita secondo le forme e tramite i soggetti espressamente abilitati dalla legge.
- La spedizione di un atto giudiziario tramite un operatore postale privato non autorizzato può determinare l'inesistenza della notificazione, non una mera irregolarità.
- Quando la notificazione è inesistente, la costituzione in giudizio della controparte o la conoscenza effettiva dell'atto non produce necessariamente una sanatoria.
- Prima di notificare un ricorso è necessario verificare sia il mezzo utilizzato sia l'abilitazione del soggetto incaricato, poiché un vizio della notifica introduttiva può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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