Ordinanza n. 117/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Commissario ad Acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria n. 311 del 30 novembre 2025, avente ad oggetto “Definizione delle modalità di riconoscimento di un contributo per l’acquisto di DPI, nell’anno 2021, in favore di Strutture sanitarie accreditate e convenzionate con il S.S.R. che hanno erogato prestazioni socio-sanitarie durante l’epidemia da COVID-19’’, nella parte in cui esclude le strutture di riabilitazione quali quelle in accreditamento alla ricorrente ed in quanto le somme riconosciute a titolo di contributo non coprono integralmente i costi effettivamente sostenuti dalle strutture della Rete di assistenza territoriale; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli in questa sede impugnati, ancorché non conosciuto, e tra questi: a) la Relazione istruttoria predisposta dal Settore 7 “Assistenza Territoriale - Salute nelle Carceri – Sistema delle Emergenze Urgenze” del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, sebbene non conosciuta e qualora lesiva; b) gli eventuali atti esecutivi posti in essere dalle ASP di Crotone e di Cosenza in relazione alla individuazione delle strutture beneficiarie del contributo, sebbene non conosciuti e qualora lesivi; c) ogni eventuale avviso e/o comunicazione ufficiale posta in essere dall’ASP di Cosenza e dall’ASP di Crotone, sebbene non conosciuti e qualora lesivi; d) ogni eventuale atto di ripartizione delle risorse assegnate con il DCA n. 311/2025 posto in essere dalle ASP di Crotone e Cosenza, sebbene non conosciuto e qualora lesivo; e) l’elenco delle strutture individuate quali beneficiarie dall’ASP di Cosenza e dall’ASP di Crotone unitamente all’importo riconosciuto, sebbene non conosciuto e qualora lesivo; f) tutti gli atti dell’istruttoria eventualmente eseguita sul provvedimento impugnato, non conosciuti e qualora lesivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Commissario ad Acta n. 311 del 30 novembre 2025, nella parte in cui esclude le strutture di riabilitazione dal contributo per l’acquisto di DPI sostenuto nel 2021 e riconosce somme non integrali rispetto ai costi sostenuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il decreto commissariale che disciplinava il riconoscimento di un contributo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nell’anno 2021 in favore delle strutture sanitarie accreditate e convenzionate che avevano erogato prestazioni socio-sanitarie durante l’epidemia da COVID-19. La ricorrente ha contestato sia l’esclusione delle strutture di riabilitazione, quali quelle presso cui opera, sia il fatto che le somme riconosciute non coprissero integralmente i costi effettivamente sostenuti dalla rete di assistenza territoriale. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti, connessi ed esecutivi, inclusa la relazione istruttoria regionale e gli eventuali atti adottati dalle Aziende Sanitarie Provinciali di Crotone e Cosenza per individuare i beneficiari, ripartire le risorse e determinare gli importi. Nella fase cautelare la ricorrente ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità della disciplina contributiva e degli atti applicativi, chiedendo una misura sospensiva o propulsiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, allo stato del sommario esame cautelare, non emergessero elementi di fondatezza tali da giustificare un’ordinanza propulsiva (remand), poiché la controversia presenta profili che richiedono l’approfondimento proprio della fase di merito. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico prospettato è stato ritenuto non grave e irreparabile, essendo il danno patrimoniale, secondo l’impostazione richiamata dal giudice, normalmente riparabile per equivalente. La ricorrente non ha inoltre dimostrato che la mancata percezione del contributo potesse compromettere la continuità aziendale o la solvibilità della struttura, che risultava regolarmente accreditata e operativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre oneri e spese di legge, in favore del Commissario ad Acta; le spese sono state compensate nei confronti della Regione Calabria e delle Aziende Sanitarie Provinciali di Crotone e Cosenza.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’adozione di un’ordinanza propulsiva o di remand presuppone la presenza di elementi di fondatezza apprezzabili già nella fase sommaria; quando la controversia richiede un approfondimento pieno delle questioni controverse, tale misura non può essere disposta sulla base del solo esame cautelare.
- Il pregiudizio meramente economico non integra, di regola, un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, poiché è normalmente suscettibile di riparazione per equivalente.
- Chi chiede la sospensione di un provvedimento sulla base di un rischio per la continuità aziendale o la solvibilità deve fornire una dimostrazione concreta di tale pregiudizio; la mera mancata percezione di un contributo non è sufficiente quando l’attività risulta regolarmente accreditata e operativa.
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