Cassazione Penale, Sentenza n. 37671/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ma confermato le condanne per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p., comma secondo). Baldin e Fortin deducevano la nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p., sostenendo che l'avv. Adami era stato nominato solo per il procedimento amministrativo (Daspo) e non per il procedimento penale, quindi la notifica a quel difensore sarebbe nulla; lamentavano che la nullità era stata eccepita tempestivamente ma ignorata. Ometto censurava la motivazione della Corte territoriale, sostenendo che le prove mostravano che i tifosi miravano a scontrarsi con gli avversari e non ad aggredire i poliziotti (mancanza dell'elemento psicologico della resistenza) e che le fotografie escludevano la sua partecipazione attiva; chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, il ricorso di Ometto è risultato notificato e depositato oltre i termini previsti per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto alla questione della nullità della notifica ex art. 415-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'avv. Adami era stato nominato difensore di fiducia da Baldin e Fortin nel procedimento identificato con il n. 5688/2006 (registro notizie di reato), cioè nel procedimento principale di indagine, con incarico formulato "nel presente procedimento" e con "ogni più ampia facoltà difensiva", pertanto la notifica all'Adami era legittima anche rispetto al procedimento penale. Il ricorso di Ometto è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza era stata notificata al contumace il 22/06/2022 e il termine dei 45 giorni per proporre impugnazione è decorrente dal 23/06/2022; il ricorso è stato depositato oltre il termine utile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 339 c.p. è quindi rimasta confermata nella parte ormai definitiva.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
La notifica dell'avviso di conclusione indagini indirizzata al difensore nominato nel procedimento identificato dallo stesso numero di registro (procedimento principale) è valida anche se il difensore è stato poi utilizzato anche in un procedimento incidentale; la nomina di difensore effettuata nell'ambito del procedimento principale è efficace per gli atti collegati a quel procedimento
artt. 337 e 339 cod. pen.
Norme relative ai reati contestati (violenza e minaccia a pubblico ufficiale nella fattispecie descritta); la Corte ha confermato che gli elementi probatori a fondamento della condanna per tali reati non sono stati viziati in modo tale da giustificare la cassazione
art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Termine di novanta giorni per il deposito della sentenza fissato dal dispositivo; il rispetto del termine di deposito è stato verificato dalla Corte territoriale
art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
Regola sulla notificazione della sentenza al contumace; la notificazione operata il 22/06/2022 ha fatto decorrere i termini per proporre impugnazione a partire dal giorno successivo
art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67
Norma richiamata in relazione alle notificazioni al contumace e al decorso dei termini per impugnare
art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. 4), cod. proc. pen.
Individuano il termine di 45 giorni, decorrente dalla notificazione, per proporre impugnazione da parte del contumace; nel calcolo è stata considerata anche la sospensione per il periodo feriale
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe
Normativa che ha consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità anche a distanza; utilizzata per descrivere le modalità processuali dell'odierna trattazione
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia nel procedimento principale (identificato dallo stesso numero di registro) copre anche gli atti e i procedimenti incidentali o consequenziali sorti nello stesso procedimento, salvo espressa limitazione dell'incarico; viceversa, la nomina effettuata solo per un procedimento incidentale non si estende automaticamente al procedimento principale
- Le eccezioni di nullità della notifica o di altri atti devono essere tempestivamente sollevate nelle prime occasioni utili; tuttavia, anche se tempestive, saranno valutate nel merito e possono essere rigettate se la nomina del difensore risultava effettivamente riferita al procedimento penale
- Le decisioni di merito della Corte d'appello sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto (es. attribuzione della finalità dell'azione dei partecipanti agli scontri) godono di ampia discrezionalità e non sono facilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi logici, contraddittorî o incomprensibili della motivazione
- Per i difensori contumaci il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di notificazione della sentenza al difensore o all'imputato contumace; è necessario prestare attenzione al computo dei termini (inclusa la sospensione feriale) perché il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile
- Quando si contesta la titolarità del mandato difensivo (se limitato a un procedimento incidentale o esteso al procedimento principale) è rilevante la formulazione dell'incarico conferito (espressioni come "nel presente procedimento" o "ogni più ampia facoltà difensiva" tendono a indicare una volontà di estensione)
- Per ottenere l'annullamento per vizi procedurali o di notifica è spesso necessario dimostrare anche il concreto danno processuale derivato dal vizio; la mera enunciazione della nullità può non essere sufficiente se il tribunale ritiene la nomina del difensore valida
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