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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37671/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado ma confermato le condanne per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p., comma secondo). Baldin e Fortin deducevano la nullità della notifica dell'avviso di conclusione indagini ex art. 415-bis c.p.p., sostenendo che l'avv. Adami era stato nominato solo per il procedimento amministrativo (Daspo) e non per il procedimento penale, quindi la notifica a quel difensore sarebbe nulla; lamentavano che la nullità era stata eccepita tempestivamente ma ignorata. Ometto censurava la motivazione della Corte territoriale, sostenendo che le prove mostravano che i tifosi miravano a scontrarsi con gli avversari e non ad aggredire i poliziotti (mancanza dell'elemento psicologico della resistenza) e che le fotografie escludevano la sua partecipazione attiva; chiedeva inoltre il riconoscimento delle attenuanti generiche. Inoltre, il ricorso di Ometto è risultato notificato e depositato oltre i termini previsti per l'impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto alla questione della nullità della notifica ex art. 415-bis c.p.p., la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: l'avv. Adami era stato nominato difensore di fiducia da Baldin e Fortin nel procedimento identificato con il n. 5688/2006 (registro notizie di reato), cioè nel procedimento principale di indagine, con incarico formulato "nel presente procedimento" e con "ogni più ampia facoltà difensiva", pertanto la notifica all'Adami era legittima anche rispetto al procedimento penale. Il ricorso di Ometto è stato dichiarato inammissibile per tardività: la sentenza era stata notificata al contumace il 22/06/2022 e il termine dei 45 giorni per proporre impugnazione è decorrente dal 23/06/2022; il ricorso è stato depositato oltre il termine utile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 339 c.p. è quindi rimasta confermata nella parte ormai definitiva.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    La notifica dell'avviso di conclusione indagini indirizzata al difensore nominato nel procedimento identificato dallo stesso numero di registro (procedimento principale) è valida anche se il difensore è stato poi utilizzato anche in un procedimento incidentale; la nomina di difensore effettuata nell'ambito del procedimento principale è efficace per gli atti collegati a quel procedimento

  • artt. 337 e 339 cod. pen.

    Norme relative ai reati contestati (violenza e minaccia a pubblico ufficiale nella fattispecie descritta); la Corte ha confermato che gli elementi probatori a fondamento della condanna per tali reati non sono stati viziati in modo tale da giustificare la cassazione

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Termine di novanta giorni per il deposito della sentenza fissato dal dispositivo; il rispetto del termine di deposito è stato verificato dalla Corte territoriale

  • art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Regola sulla notificazione della sentenza al contumace; la notificazione operata il 22/06/2022 ha fatto decorrere i termini per proporre impugnazione a partire dal giorno successivo

  • art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67

    Norma richiamata in relazione alle notificazioni al contumace e al decorso dei termini per impugnare

  • art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. 4), cod. proc. pen.

    Individuano il termine di 45 giorni, decorrente dalla notificazione, per proporre impugnazione da parte del contumace; nel calcolo è stata considerata anche la sospensione per il periodo feriale

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176) e successive proroghe

    Normativa che ha consentito lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità anche a distanza; utilizzata per descrivere le modalità processuali dell'odierna trattazione

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia nel procedimento principale (identificato dallo stesso numero di registro) copre anche gli atti e i procedimenti incidentali o consequenziali sorti nello stesso procedimento, salvo espressa limitazione dell'incarico; viceversa, la nomina effettuata solo per un procedimento incidentale non si estende automaticamente al procedimento principale
  • Le eccezioni di nullità della notifica o di altri atti devono essere tempestivamente sollevate nelle prime occasioni utili; tuttavia, anche se tempestive, saranno valutate nel merito e possono essere rigettate se la nomina del difensore risultava effettivamente riferita al procedimento penale
  • Le decisioni di merito della Corte d'appello sulla valutazione delle prove e sulla ricostruzione del fatto (es. attribuzione della finalità dell'azione dei partecipanti agli scontri) godono di ampia discrezionalità e non sono facilmente sindacabili in Cassazione se non per vizi logici, contraddittorî o incomprensibili della motivazione
  • Per i difensori contumaci il termine per proporre impugnazione decorre dalla data di notificazione della sentenza al difensore o all'imputato contumace; è necessario prestare attenzione al computo dei termini (inclusa la sospensione feriale) perché il mancato rispetto rende il ricorso inammissibile
  • Quando si contesta la titolarità del mandato difensivo (se limitato a un procedimento incidentale o esteso al procedimento principale) è rilevante la formulazione dell'incarico conferito (espressioni come "nel presente procedimento" o "ogni più ampia facoltà difensiva" tendono a indicare una volontà di estensione)
  • Per ottenere l'annullamento per vizi procedurali o di notifica è spesso necessario dimostrare anche il concreto danno processuale derivato dal vizio; la mera enunciazione della nullità può non essere sufficiente se il tribunale ritiene la nomina del difensore valida

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