Sentenza n. 666/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento avente nr. prot. -OMISSIS-, cat. Divisione Anticrimine, emesso in data 13 marzo 2025 e notificato in data 4 aprile 2025, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D,Lgs. 159/2011, disponeva nei confronti di -OMISSIS- il “divieto di ritorno nel comune di -OMISSIS-”; - del provvedimento avente nr. prot. -OMISSIS-, cat. Divisione Anticrimine, emesso in data 13 marzo 2025 e notificato in data 20 marzo 2025, con il quale il Questore della Provincia di Vibo Valentia rivolgeva a -OMISSIS- l’avviso orale, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 159/2011 e lo invitava a tenere per il futuro una condotta conforme alla legge; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato, precedente e presupposto a quelli indicati e, in particolare, dei seguenti atti: 1) la nota prot. n. -OMISSIS- del 29.01.2025, contenente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 nr. 241; 2) la nota prot. n. -OMISSIS- del 04.03.2025, contenente la comunicazione di diniego alla richiesta di accesso agli atti amministrativi; 3) eventuali informative delle forze di polizia non menzionate nei provvedimenti impugnati e poste alla base di questi ultimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune indicato e avviso orale emessi dal Questore di Vibo Valentia il 13 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario misura di prevenzione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il foglio di via obbligatorio adottato ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 159/2011 e l'avviso orale adottato ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto, nonché gli atti presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento e il diniego di accesso. Il foglio di via era fondato sulla pendenza di un procedimento penale per rissa, relativo a un fatto del 16 giugno 2018, e su una denuncia del 13 gennaio 2025 per possibile ricettazione. L'avviso orale valorizzava anche numerosi controlli e frequentazioni con soggetti controindicati. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e dei presupposti, violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità, efficacia, efficienza ed economicità, sviamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto di essere incensurato, che il fatto più risalente fosse ormai privo di attualità, che la denuncia per ricettazione fosse ancora nella fase delle indagini e che l'amministrazione non avesse considerato il proprio centro di interessi familiari e lavorativi nel Comune interessato né disposto l'audizione personale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al foglio di via obbligatorio e respinto quanto all'avviso orale. Con riferimento al foglio di via, il TAR ha ritenuto insufficienti a dimostrare la dedizione alla commissione di reati e la pericolosità per la sicurezza pubblica i due elementi valorizzati dall'amministrazione: il procedimento per rissa risalente al 2018, privo di attualità, e la mera denuncia per possibile ricettazione, non sfociata in un procedimento penale. Le condotte erano inoltre eterogenee, temporalmente distanti e prive di connessione territoriale con il Comune dal quale il ricorrente era stato allontanato. Il giudice ha quindi annullato il divieto di ritorno, facendo salvo il potere dell'amministrazione di rieditare il provvedimento ove sussistano i relativi presupposti; gli ulteriori motivi sul foglio di via sono stati assorbiti. Quanto all'avviso orale, il TAR ha rilevato che tale misura richiede la presenza di meri indizi a carico del destinatario e non un giudizio di pericolosità in senso stretto. Le frequentazioni, tra il 2020 e il 2025, con numerosi soggetti controindicati, unitamente agli episodi già indicati, erano sufficienti a integrare il paradigma dell'art. 3 d.lgs. 159/2011 e la motivazione è stata ritenuta coerente e adeguata. Spese compensate in ragione dell'accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 159/2011
coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica
La categoria presuppone elementi di fatto idonei a dimostrare una dedizione alla commissione di reati lesivi dei beni indicati dalla norma.
art. 2 d.lgs. 159/2011
pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale
Il foglio di via obbligatorio richiede sia l'inquadramento del destinatario in una delle categorie dell'art. 1 sia una pericolosità concreta per la sicurezza pubblica; tale giudizio deve fondarsi su elementi specifici, concreti, attuali e logicamente idonei a una prognosi di futura commissione di reati offensivi della sicurezza o tranquillità pubblica.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano
L'avviso orale richiede meri indizi a carico dell'interessato, da comunicare indicando le ragioni giustificative, e non un giudizio di pericolosità in senso stretto.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Le relative censure procedimentali sono state assorbite quanto al foglio di via e ritenute infondate, in relazione all'avviso orale, senza che il testo esponga una specifica ulteriore interpretazione delle disposizioni.
art. 588 c.p.
Il procedimento per rissa del 2018 è stato considerato dal TAR privo, per la sua risalenza, del requisito di attualità necessario a fondare il giudizio di pericolosità posto a base del foglio di via.
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio richiede congiuntamente che il destinatario sia riconducibile a una delle categorie soggettive previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011 e che sia concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica, trovandosi fuori dal luogo di residenza o di dimora abituale.
- Ai fini del foglio di via, la dedizione alla commissione di reati e la pericolosità devono essere desunte da elementi di fatto specifici, concreti e attuali, idonei a sostenere una prognosi ragionevole di futura commissione di reati offensivi della sicurezza o della tranquillità pubblica.
- Una condotta risalente, una mera denuncia non sfociata in procedimento penale e fatti tra loro eterogenei, privi di connessione temporale, oggettiva o territoriale con il Comune interessato, non sono sufficienti, isolatamente considerati, a dimostrare la dedizione criminosa necessaria per il foglio di via obbligatorio.
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 ha presupposti meno rigorosi rispetto al foglio di via: richiede la sussistenza di meri indizi a carico del destinatario, da indicare e motivare, ma non un giudizio di pericolosità in senso stretto.
- L'annullamento del foglio di via per insufficienza degli elementi posti a fondamento non impedisce all'amministrazione di rieditare il provvedimento, purché proceda sulla base di presupposti adeguati e conformi ai requisiti normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →