Cassazione Penale, Sentenza n. 33869/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 4 giugno 2025, depositata il 2 settembre 2025, aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio il 7 aprile 2021 e rideterminato in otto mesi di reclusione la pena inflitta all’imputato. Il 4 settembre 2025 la Corte d’appello aveva poi rilevato che la sentenza era stata depositata senza la sottoscrizione della Presidente del collegio e aveva disposto, ai sensi dell’art. 547 c.p.p., la correzione dell’atto mediante apposizione successiva della firma sull’originale. Il ricorrente ha formulato due motivi. Con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione dell’art. 20-bis c.p. e il difetto di motivazione, per l’omessa decisione sulla richiesta, presentata con motivi aggiunti nel giudizio di rinvio, di sostituire la reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Ha sostenuto che ricorressero i presupposti della sostituzione, che la sospensione condizionale concessa nella precedente sentenza d’appello fosse stata travolta dall’annullamento disposto sul trattamento sanzionatorio e che il divieto previsto dall’art. 61-bis della legge n. 689/1981 non fosse applicabile ai fatti anteriori al d.lgs. n. 150/2022, in forza della lex mitior di cui all’art. 2, quarto comma, c.p. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la violazione degli artt. 130, 546, comma 3, e 547 c.p.p., sostenendo che la mancanza della sottoscrizione della Presidente al momento del deposito non potesse essere sanata mediante la procedura di correzione dell’errore materiale.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata depositata senza la sottoscrizione della Presidente e che la firma era stata apposta soltanto in seguito, in occasione del deposito dell’ordinanza di correzione; tale modalità non era idonea a rimediare alla nullità. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza-documento e ha restituito gli atti alla Corte d’appello di Milano, affinché rinnovi l’atto nullo con una nuova redazione sottoscritta dalla Presidente e dall’estensore e proceda al nuovo deposito. I termini d’impugnazione decorreranno dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della nuova sentenza. Il primo motivo, relativo alla mancata valutazione della richiesta di pena sostitutiva, non è stato deciso nel merito, essendo assorbito dall’accoglimento del secondo.
Norme richiamate
art. 547 c.p.p.
è pacifico ed emerge dagli atti che la sottoscrizione della Presidente del collegio giudicante non era presente sulla sentenza in valutazione al momento del suo deposito, ma venne apposta successivamente, in occasione del deposito della citata ordinanza, adottata in modo inidoneo.
La mancanza della sottoscrizione della Presidente al momento del deposito non può essere sanata mediante la successiva apposizione della firma nell’ambito della procedura di correzione dell’errore materiale.
art. 585 c.p.p.
con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza.
Quando la sentenza-documento d’appello deve essere rinnovata per la mancanza della sottoscrizione prescritta, i termini per impugnarla decorrono dalla notificazione e comunicazione dell’avviso di deposito della nuova sentenza.
art. 546, comma 3, c.p.p.
la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo e sottoscritta dal solo estensore, configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo
La sentenza d’appello depositata senza la firma del presidente, in assenza di un impedimento legittimo espressamente indicato e se sottoscritta dal solo estensore, è affetta da nullità relativa, pur restando impregiudicati il giudizio e la decisione risultante dal dispositivo.
Massime di principio
- La sentenza d’appello depositata senza la sottoscrizione del presidente del collegio, se l’omissione non è giustificata espressamente da un legittimo impedimento e l’atto è sottoscritto dal solo estensore, è affetta da nullità relativa.
- La nullità derivante dalla mancanza della sottoscrizione del presidente non incide sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo; se è dedotta con ricorso per cassazione, comporta l’annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice d’appello per la rinnovazione dell’atto dopo la deliberazione.
- La sottoscrizione mancante non può essere apposta successivamente mediante correzione dell’errore materiale; la sentenza deve essere nuovamente redatta, sottoscritta dal presidente e dall’estensore e depositata, con decorrenza dei termini d’impugnazione dalla notificazione e comunicazione dell’avviso del nuovo deposito.
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