Cassazione Penale, Sentenza n. 7024/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla presunta violazione del termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame. Il Tribunale di Brescia aveva dichiarato l'inefficacia del provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari perché, a suo avviso, la trasmissione degli atti non era avvenuta nel termine. Il Procuratore ha censurato tale decisione sostenendo che il conteggio dei giorni doveva iniziare il giorno successivo alla presentazione della richiesta di riesame (dies a quo non computatur), che il termine scadeva il 19 giugno 2022 ma essendo giorno festivo si proroga al primo giorno feriale utile (20 giugno 2022) e che rileva la data di invio/di pervenimento comprovata dalla documentazione postale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato la regola del "dies a quo non computatur" (art. 172, comma 4, cod. proc. pen.) e, esaminata la documentazione postale, ha rilevato che gli atti furono inviati il giorno successivo alla richiesta e pervennero al Tribunale di Brescia il 20 giugno 2022, ultimo giorno utile tenuto conto della proroga al primo giorno feriale successivo. Di conseguenza la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Il comma quinto fissa il termine per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame; la Corte interpreta il termine come perentorio e applica la regola della proroga al primo giorno feriale successivo se il termine scade in giorno festivo (richiamo al comma 10).
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Regola del "dies a quo non computatur": il giorno di presentazione della richiesta di riesame non si conta nel computo del termine di giorni perentori, pertanto il termine inizia a decorrere dal giorno successivo.
Massime giurisprudenziali citate (Sez. 2, n. 10505/2012; Sez. 6, n. 4301/2013 - Musumeci)
Precisa che nel procedimento di riesame il dies a quo non si computa e che, in caso di scadenza in giorno festivo, opera la proroga al primo giorno feriale utile; queste pronunce sono usate per confermare il corretto calcolo del termine nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame il "dies a quo" non si computa: il termine per la trasmissione degli atti inizia il giorno successivo alla presentazione della richiesta.
- Se il termine perentorio scade in giorno festivo o non feriale si applica la proroga automatica al primo giorno feriale successivo; pertanto la consegna/pervenimento in tale giorno è tempestiva.
- La prova della tempestività può essere fornita con documentazione di invio e di consegna (tracciamento postale, ricevute), e la Corte può prenderla in considerazione per valutare il rispetto del termine.
- È preferibile effettuare l'invio con modalità che consentano prova certa dell'invio e della data di pervenimento (raccomandata con ricevuta, servizio tracciato, o modalità telematiche ove previste).
- Nelle contestazioni sul computo dei termini verificare sempre se opera la regola generale dell'art. 172 cod. proc. pen. e le eventuali proroghe previste dalla legge o dalla giurisprudenza.
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