Sentenza n. 1304/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento scolastico emesso in data 07.11.2025 – Reg. Cert. -OMISSIS- dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS-“-OMISSIS- di -OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale in particolare anche il PEI 2025/2026 – non datato ma rilasciato in pari data alla ricorrente ed il verbale GLO del 29.10.2025 – prot. -OMISSIS-) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi legittimi del minore, nonchè per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’adozione di una legittima e/o motivata procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di un adeguato sostegno scolastico; 2) per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di un adeguato sostegno specializzato, dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di attribuzione di 11 ore settimanali di sostegno e PEI per l’anno scolastico 2025/2026, connesso al verbale GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il minore, affetto da disturbo della comunicazione e del comportamento e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, frequentava la scuola per 27 ore settimanali. La certificazione sanitaria e gli atti istruttori, compresi la diagnosi funzionale e il verbale GLO, indicavano la necessità del massimo possibile delle ore di sostegno. L’amministrazione scolastica aveva tuttavia assegnato soltanto 11 ore settimanali. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del PEI e del provvedimento di assegnazione per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere considerato l’effettivo fabbisogno individuale del minore, la gravità della disabilità, le certificazioni sanitarie, il verbale GLO e l’osservazione diacronica dell’alunno. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione o riduzione del sostegno dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha annullato il PEI 2025/2026 e il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, rilevando che l’amministrazione non aveva considerato l’effettivo fabbisogno del minore e aveva adottato una motivazione stereotipata, fondata su criteri generali e astratti collegati alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative o di contenimento della spesa, anziché sulla situazione individuale dell’alunno. Il giudice ha evidenziato l’assenza del necessario percorso istruttorio e motivazionale, nonostante la documentazione sanitaria, il verbale GLO e la diagnosi funzionale indicassero la necessità del massimo possibile delle ore. Ha imposto all’amministrazione, in sede di riedizione del potere, di adottare entro 15 giorni un nuovo PEI e una nuova determinazione conforme ai principi indicati, tenendo conto del fabbisogno effettivo e assegnando il massimo possibile delle ore, auspicabilmente 27 settimanali. È stata inoltre accolta la domanda risarcitoria: il TAR ha riconosciuto 1.000 euro per ciascuno dei tre mesi di privazione del sostegno, dal 15 settembre al 15 dicembre 2025, per complessivi 3.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 29 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione di annullamento proposta contro il PEI e il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 30 c.p.a.
Fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dal provvedimento illegittimo; il giudice ha riconosciuto il danno sulla base dell’illegittimità dell’atto, della mancanza di diligenza amministrativa e del nesso causale con la riduzione del sostegno.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La riconosciuta condizione di handicap del minore rileva ai fini della valutazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Sono richiamati quali riferimenti per gli adempimenti connessi all’inclusione scolastica e alla determinazione del sostegno specializzato.
art. 2 Costituzione
È richiamato per sottolineare che la scuola costituisce, per il minore, non solo il luogo di esercizio del diritto allo studio e all’inclusione, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per l’attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere individualizzata e basata sul concreto fabbisogno educativo e assistenziale risultante dalla documentazione sanitaria, dalla diagnosi funzionale, dal verbale GLO, dal PEI e dall’osservazione dell’alunno nel tempo; non può fondarsi su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, a esigenze organizzative o al contenimento della spesa.
- In presenza di una situazione di disabilità grave, l’amministrazione scolastica deve motivare in modo specifico e congruente l’eventuale assegnazione di un numero di ore inferiore a quello indicato dagli atti sanitari e collegiali; una motivazione standardizzata, non calibrata sulle esigenze individuali dell’alunno, integra difetto di motivazione e di istruttoria.
- Il PEI è l’atto collegiale e specialistico deputato a determinare il fabbisogno di sostegno scolastico. Se il PEI adottato non considera adeguatamente la situazione concreta dell’alunno, l’amministrazione deve rinnovarlo e rieditare la determinazione sulle ore nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
- Il diritto all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità può richiedere, nelle situazioni di gravità, l’assegnazione del massimo possibile delle ore di sostegno, anche fino alla copertura dell’intero tempo-scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono prevalere automaticamente sul concreto fabbisogno individuale.
- La temporanea riduzione o privazione delle ore di sostegno dovute, quando incide sullo sviluppo della personalità del minore e sulla situazione familiare, è causalmente idonea a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione; il danno può essere liquidato equitativamente in relazione ai mesi di mancata attribuzione del sostegno.
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