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Sentenza

Sentenza n. 1304/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del provvedimento scolastico emesso in data 07.11.2025 – Reg. Cert. -OMISSIS- dalla Direzione Didattica Statale -OMISSIS-“-OMISSIS- di -OMISSIS-” di -OMISSIS- Campania e rilasciato al ricorrente in pari data, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi (quale in particolare anche il PEI 2025/2026 – non datato ma rilasciato in pari data alla ricorrente ed il verbale GLO del 29.10.2025 – prot. -OMISSIS-) e/o consequenziali, comunque lesivi degli interessi legittimi del minore, nonchè per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’adozione di una legittima e/o motivata procedura amministrativa finalizzata all’assegnazione di un adeguato sostegno scolastico; 2) per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato riconoscimento di un adeguato sostegno specializzato, dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026;

Giustizia amministrativa202506226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di attribuzione di 11 ore settimanali di sostegno e PEI per l’anno scolastico 2025/2026, connesso al verbale GLO

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da disturbo della comunicazione e del comportamento e riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992, frequentava la scuola per 27 ore settimanali. La certificazione sanitaria e gli atti istruttori, compresi la diagnosi funzionale e il verbale GLO, indicavano la necessità del massimo possibile delle ore di sostegno. L’amministrazione scolastica aveva tuttavia assegnato soltanto 11 ore settimanali. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità del PEI e del provvedimento di assegnazione per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere considerato l’effettivo fabbisogno individuale del minore, la gravità della disabilità, le certificazioni sanitarie, il verbale GLO e l’osservazione diacronica dell’alunno. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla privazione o riduzione del sostegno dall’inizio dell’anno scolastico 2025/2026.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha annullato il PEI 2025/2026 e il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, rilevando che l’amministrazione non aveva considerato l’effettivo fabbisogno del minore e aveva adottato una motivazione stereotipata, fondata su criteri generali e astratti collegati alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative o di contenimento della spesa, anziché sulla situazione individuale dell’alunno. Il giudice ha evidenziato l’assenza del necessario percorso istruttorio e motivazionale, nonostante la documentazione sanitaria, il verbale GLO e la diagnosi funzionale indicassero la necessità del massimo possibile delle ore. Ha imposto all’amministrazione, in sede di riedizione del potere, di adottare entro 15 giorni un nuovo PEI e una nuova determinazione conforme ai principi indicati, tenendo conto del fabbisogno effettivo e assegnando il massimo possibile delle ore, auspicabilmente 27 settimanali. È stata inoltre accolta la domanda risarcitoria: il TAR ha riconosciuto 1.000 euro per ciascuno dei tre mesi di privazione del sostegno, dal 15 settembre al 15 dicembre 2025, per complessivi 3.000 euro, oltre interessi legali e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido anche alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 29 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell’azione di annullamento proposta contro il PEI e il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno.

  • art. 30 c.p.a.

    Fondamento della domanda risarcitoria per i danni derivanti dal provvedimento illegittimo; il giudice ha riconosciuto il danno sulla base dell’illegittimità dell’atto, della mancanza di diligenza amministrativa e del nesso causale con la riduzione del sostegno.

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La riconosciuta condizione di handicap del minore rileva ai fini della valutazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • artt. 12 e 13 l. 104/1992

    Sono richiamati quali riferimenti per gli adempimenti connessi all’inclusione scolastica e alla determinazione del sostegno specializzato.

  • art. 2 Costituzione

    È richiamato per sottolineare che la scuola costituisce, per il minore, non solo il luogo di esercizio del diritto allo studio e all’inclusione, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per l’attribuzione delle spese al difensore dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • La determinazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità deve essere individualizzata e basata sul concreto fabbisogno educativo e assistenziale risultante dalla documentazione sanitaria, dalla diagnosi funzionale, dal verbale GLO, dal PEI e dall’osservazione dell’alunno nel tempo; non può fondarsi su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, a esigenze organizzative o al contenimento della spesa.
  • In presenza di una situazione di disabilità grave, l’amministrazione scolastica deve motivare in modo specifico e congruente l’eventuale assegnazione di un numero di ore inferiore a quello indicato dagli atti sanitari e collegiali; una motivazione standardizzata, non calibrata sulle esigenze individuali dell’alunno, integra difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Il PEI è l’atto collegiale e specialistico deputato a determinare il fabbisogno di sostegno scolastico. Se il PEI adottato non considera adeguatamente la situazione concreta dell’alunno, l’amministrazione deve rinnovarlo e rieditare la determinazione sulle ore nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
  • Il diritto all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità può richiedere, nelle situazioni di gravità, l’assegnazione del massimo possibile delle ore di sostegno, anche fino alla copertura dell’intero tempo-scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono prevalere automaticamente sul concreto fabbisogno individuale.
  • La temporanea riduzione o privazione delle ore di sostegno dovute, quando incide sullo sviluppo della personalità del minore e sulla situazione familiare, è causalmente idonea a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione; il danno può essere liquidato equitativamente in relazione ai mesi di mancata attribuzione del sostegno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDanno da provvedimento illegittimoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàResponsabilità della pubblica amministrazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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