Sentenza n. 467/2026 - Genova, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 14.11.2024, n. 1141.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 14 novembre 2024, n. 1141, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, n. 1141 del 14 novembre 2024, che aveva riconosciuto il loro diritto alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti per periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento, rispettivamente, di euro 3.208,35, euro 1.794,82 ed euro 2.709,03, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Le ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante il pagamento delle somme oggetto di condanna entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi trenta giorni, una volta accertato il protrarsi dell'inadempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice può essere attivato, ai fini della condanna al pagamento, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute.
- Quando l'amministrazione non contesta nel merito l'inottemperanza a un giudicato e il termine dilatorio previsto dalla legge è decorso inutilmente, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto con ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione qualora, dopo il termine assegnato nella sentenza, persista l'inadempimento; la nomina può essere disposta già nella pronuncia che ordina l'esecuzione, con fissazione di un termine successivo per l'intervento sostitutivo.
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